Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' EELL
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[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE[/b][/color]
DECRETO 4 marzo 2016
Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno degli enti locali, per l'anno 2015. (16A02287)
(GU n.68 del 22-3-2016)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(legge di stabilita' 2012), che, ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2015, prevede che le
province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono
tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito
web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del
saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso
Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;
Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata
legge n. 183 del 2011, il quale precisa che la trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita'
interno;
Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi
utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro
situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Con riferimento al primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo
semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.
52505 del 26 giugno 2015, che definisce le modalita' di trasmissione
e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio
semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2015, in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011;
Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183
del 2011 che dispone che la mancata trasmissione della predetta
certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2016, costituisce inadempimento al patto di
stabilita' interno;
Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 che
disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo
periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione
inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,
destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei
trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e
della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26,
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della
dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di
approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi
i termini per la deliberazione del bilancio;
Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione
dell'ente;
Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del
2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al
comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa al divieto di
assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto,
altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi di tale
disposizione;
Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011, che dispone che, decorsi sessanta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione,
il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso
di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la
certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al
Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione,
sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte
del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti
spettanti;
Visto l'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque
tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del
patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del
2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del
patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma
26 del medesimo articolo;
Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che
stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono
tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n.
183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell'ambito
del Patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale", sono stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo;
Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede
la possibilita' di aggiornare, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche
legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli
adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto
ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di
disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 3 marzo 2016;
Decreta:
Art. 1
Certificazione
1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti, e trasmettono, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web all'indirizzo
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dai componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2015,
secondo il prospetto "Certif.2015" e le modalita' contenute
nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione
ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai quali, in
caso di certificazione del mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui al
comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi
del patto di stabilita' interno 2015, comunicano, con il prospetto
"Certif. 2015/A" e secondo le modalita' contenute nell'allegato al
presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato
raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore
spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al
patto di stabilita' interno che, nell'anno 2015, hanno acquisito
spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno
"orizzontale nazionale", ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano mediante la compilazione
del prospetto "Certif. 2015/B" che i suddetti maggiori spazi
finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2015,
mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo.
4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2015 mediante il patto di
stabilita' interno "orizzontale nazionale", ai sensi dell'art. 4-ter
del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale vengono
recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo
programmatico dell'anno 2015, per un importo pari ai predetti spazi
non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo.
5. Gli enti di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la
certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, con le
modalita' precedentemente indicate sono considerati inadempienti al
patto di stabilita' interno 2015, ai sensi dell'art. 31, comma 20,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sono assoggettati alle
sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, lettera b) e seguenti, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
6. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti:
- il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la
sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi
titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12
novembre 2011, n. 183;
- il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, si
applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011.
7. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere
telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la
certificazione entro i successivi trenta giorni. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e
seguenti, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, sino alla data di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta,
il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i
trasferimenti spettanti.
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta,
attesti:
- il rispetto del patto di stabilita' interno, trovano
applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del
citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
- il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, trovano
applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011.
8. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di
stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183
del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione del patto di stabilita' interno entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta
giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a
trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa sottoscrizione con
firma digitale, la nuova certificazione.
9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se
rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2016
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
Allegato
A. CERTIFICAZIONE E PROSPETTI ALLEGATI
Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2015
utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 52505 del 26
giugno 2015, concernente il monitoraggio semestrale del patto di
stabilita' interno per l'anno 2015 (modello MONIT/15), come
successivamente modificato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del
medesimo decreto.
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al
monitoraggio dell'intero anno 2015 che gli enti locali soggetti al
patto di stabilita' interno comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per
il patto di stabilita' interno all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti
nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre
la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilita'
interno per l'anno 2015, e' stata prevista una apposita procedura web
che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la
certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il modello "Certif. 2015" risulta,
pertanto, gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di
monitoraggio 2015, direttamente dagli enti nel sistema web e con
l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla
trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la
firma digitale, che i dati del patto di stabilita' interno al 31
dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in
caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo
2016 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web
del "Monitoraggio".
Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26,
lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti
locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi
delle regole del patto di stabilita' interno, trasmettono
telematicamente un ulteriore prospetto ("Certif. 2015/A") utile per
valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la
quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa
del triennio precedente. Tale prospetto consente l'individuazione
degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'art. 31,
comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 inerente alla
riduzione del fondo di solidarieta' comunale per i comuni, del fondo
sperimentale di riequilibrio per le province e le citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti
erariali per le province della Regione siciliana e della regione
Sardegna.
Infine, secondo quanto disposto dall'art. 4-ter, comma 6, del
decreto legge n. 16 del 2012, i comuni che, nell'anno 2015, hanno
acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita'
interno "orizzontale nazionale", attestano, mediante la compilazione
del prospetto "Certif. 2015/B", che i suddetti maggiori spazi
finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel
2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risultera' indicato
automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente
interessato in corrispondenza della voce "Pag Res" del modello
MONIT/15 relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015.
Come precisato dalla norma sopra richiamata, in assenza di tale
attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i
maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal
proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se
l'importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale
effettuati nell'anno 2015 a valere sugli spazi finanziari acquisiti
nel 2015 mediante il patto di stabilita' interno "orizzontale
nazionale" (quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo
semestre nella voce "Pag Res") non risulti inferiore ai predetti
spazi finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per
le finalita' sopra indicate, non potendo essere utilizzati per altre
finalita', sono recuperati mediante un peggioramento dell'obiettivo
dell'anno 2015 mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo. Il predetto recupero viene
effettuato in sede di certificazione del patto di stabilita' interno
2015 (modello "Certif. 2015") attraverso la rideterminazione del
"saldo obiettivo 2015 finale" per un importo pari agli spazi
finanziari acquisiti nell'ambito del "patto orizzontale nazionale"
2015 e non utilizzati per le finalita' indicate dalla norma.
B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI PROSPETTI DELLA
CERTIFICAZIONE
L'art. 1, comma 539, della legge di stabilita' 2014, ha disposto,
a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della certificazione
attestante il rispetto del patto di stabilita' interno in forma
cartacea (a mezzo raccomandata) con l'invio telematico, prevedendone
la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice
dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via
telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato
Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico
proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che
ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice
dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della
trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una
pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno per l'anno 2015, le citta' metropolitane,
le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
2016, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web
all'indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze
al 31 dicembre 2015 del patto di stabilita' interno (art. 31, comma
20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del
certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma
elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera
b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario
accedere all'applicazione web del patto di stabilita' interno e
richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della
maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione
modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi
2015 che prospettera' in sola visualizzazione il modello "Certif.
2015" contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre
del proprio ente.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, al
fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applica
la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n.
183 del 2011 (riduzione del fondo di solidarieta' comunale, del fondo
sperimentale di riequilibrio, nonche' dei trasferimenti erariali per
le province della Regione Siciliana e della regione Sardegna) il
sistema web generera' automaticamente il prospetto Certif. 2015/A che
dovra' essere opportunamente compilato dall'utente.
Infine, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari
nell'anno 2015 nell'ambito del patto di stabilita' interno
"orizzontale nazionale", il sistema generera' automaticamente il
prospetto "Certif. 2015/B", al fine di acquisire l'attestazione
inerente all'utilizzo dei predetti spazi finanziari ai sensi del
richiamato comma 6 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni
acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla
sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del
rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e
dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria
validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della
certificazione:
- Fase 1: utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per
effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto
"Scarica Documento";
- Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma di
tutti i soggetti sopra indicati (rappresentante legale, del
responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di
revisione economico-finanziaria) utilizzando i kit di firma in
proprio possesso;
- Fase 3: accedere nuovamente alla funzione "Certificazione
digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite
l'apposito tasto "Carica Documento Firmato". Per procedere con
l'invio e' necessario completare tutti i passaggi della procedura
guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di
controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui
la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando
l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
- Fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari del file
con il corrispondente ruolo ricoperto (ad esempio Sindaco o
Responsabile Finanziario);
- Fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di
"Invio Documento" presente al termine della procedura guidata. A
questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini
della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la
certificazione risulta nello stato di "inviato e protocollato".
Gli enti possono verificare il corretto invio della
certificazione digitale, andando sulla funzione "Certificazione
digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento
riporti la dicitura "inviato e protocollato".
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli
preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente
dell'applicativo disponibile sul sistema web all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica
"assistenza.cp@tesoro.it".
La funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile
esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze
del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2015. Pertanto, gli enti
che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello
della certificazione se non dopo aver comunicato via web le
informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2015.
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili
risultanti dal rendiconto della gestione dell'anno di riferimento. Ne
consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto della
gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione
mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e'
tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno
2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel
sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita'
sopra richiamate.
C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO AD
ACTA
L'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la
certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto
inadempiente al patto di stabilita' interno ai sensi dell'art. 31,
comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, e' assoggettato
alle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, del predetto
articolo.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti:
- il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano
solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a
qualsiasi titolo);
- il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, si
applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011.
Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito
della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione,
previsti dall'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011,
decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del
rendiconto della gestione 2015 previsto dal decreto del Ministro
dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da
parte dell'ente locale della certificazione, il presidente
dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo
collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico,
in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare
l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente,
previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i
successivi trenta giorni. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011, sino alla data di trasmissione della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte
le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero
dell'interno (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011).
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad
acta attesti:
- il rispetto del patto di stabilita', trovano applicazione le
sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
- il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, trovano
applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011.
Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-bis
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come individuate al
successivo punto E, non possono essere trasmesse certificazioni
successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni
previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.
Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione,
continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 26,
lettera b) e seguenti, dell'art. 31 della citata legge n. 183 del
2011, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno.
Parte di provvedimento in formato grafico
D. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Chiarimenti
Come meglio precisato al paragrafo B.2.2 del decreto del
Ministero dell'economia e finanze n. 52505 del 26 giugno 2015,
relativo al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno
2015, il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come
modificato dal comma 490 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, ha
stabilito che, ai fini della determinazione del saldo finanziario
rilevante per il rispetto del patto di stabilita' 2015, rilevano gli
stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita'
di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(T.U.EE.LL).
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno 2015, nel calcolo del saldo finanziario di cui al
citato comma 3 dell'art. 31, rientra, fra le spese, il valore
dell'accantonamento annuale stanziato nel predetto Fondo di parte
corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute
(Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di
competenza, dell'allegato n. 9 - Bilancio di previsione di cui alla
lettera a), del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 118
del 2011).
Conseguentemente, per consentire l'aggiornamento dello
stanziamento nel predetto fondo, le citta' metropolitane e le
province, entro il termine di trasmissione della certificazione del
patto di stabilita' interno 2015 (entro il 31 marzo 2016), modificano
il dato riportato nella cella "FCDE" del prospetto "MONIT/15"
relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015, mediante la
funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del
"Monitoraggio". Qualora la certificazione sia stata gia' trasmessa,
successivamente al suddetto aggiornamento, e' necessario trasmettere
una nuova certificazione sostitutiva della precedente, secondo le
stesse modalita', entro e non oltre sessanta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il
29 giugno 2016).
Invece, per i comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78 - per i quali gli obiettivi programmatici
dell'anno 2015 sono stati calcolati ai sensi dell'art. 1 del decreto
legge n. 78 del 2015 e ridotti di un importo proprio pari
all'accantonamento definitivo stanziato nel bilancio di previsione al
Fondo crediti di dubbia esigibilita' e' richiesto innanzitutto
l'aggiornamento dello stanziamento nel predetto fondo nel modello
"OB/15/C" relativo agli obiettivi programmatici 2015-2018. In tal
caso, i suddetti comuni che, entro il termine del 31 dicembre 2015,
hanno trasmesso il modello "OB/15/C", provvedono all'aggiornamento
del predetto accantonamento nel medesimo modello "OB/15/C" entro il
31 marzo 2016 e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il
29 giugno 2016) mediante la relativa funzione "Variazione modello".
Il sistema applicativo web provvede, contestualmente,
all'aggiornamento automatico del dato nella corrispondente voce
"FCDE" del prospetto "MONIT/15".Qualora la certificazione sia stata
gia' trasmessa entro il termine del 31 marzo 2016, successivamente al
suddetto aggiornamento, e' necessario trasmettere una nuova
certificazione sostitutiva della precedente, secondo le stesse
modalita', entro e non oltre sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno
2016).
E. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una
nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
(art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia' accertato con
la precedente certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del patto di stabilita' interno, evidenzia una minore
differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini
sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente
certificazione risultano non aver rispettato il patto di stabilita'
interno, non possono inviare certificazioni rettificative in senso
migliorativo di dati trasmessi precedentemente.
Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del
patto di stabilita' interno, di cui al comma 28 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la
nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento
della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il
commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad
assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.
Parte di provvedimento in formato grafico