Data: 2016-03-23 07:31:30

Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' EELL

Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' EELL

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[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE[/b][/color]
DECRETO 4 marzo 2016
Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'
interno degli enti locali, per l'anno 2015. (16A02287)
(GU n.68 del 22-3-2016)



                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.  183
(legge di stabilita' 2012), che, ai fini della verifica del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2015, prevede che  le
province e i comuni con popolazione superiore a 1.000  abitanti  sono
tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  utilizzando  il  sistema  web
appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito
web http://pattostabilitainterno.tesoro.it,  una  certificazione  del
saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,  firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  dello  stesso
Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;
  Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata
legge n. 183 del 2011, il quale precisa che la trasmissione  per  via
telematica  della  certificazione  ha  valore  giuridico  ai  sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
recante "Codice dell'amministrazione digitale";
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno;
  Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in  cui  e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno e per l'acquisizione  di  elementi  informativi
utili  per  la  finanza  pubblica  anche  relativamente  alla  loro
situazione  debitoria,  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno,  le  informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,  attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.
Con riferimento al primo semestre, il prospetto  e'  trasmesso  entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto di cui  al  periodo  precedente;  il  prospetto  del  secondo
semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
52505 del 26 giugno 2015, che definisce le modalita' di  trasmissione
e i prospetti per acquisire le  informazioni  utili  al  monitoraggio
semestrale del patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2015,  in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011;
  Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183
del 2011 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta
certificazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo 2016, costituisce inadempimento al  patto  di
stabilita' interno;
  Visto l'art. 31,  comma  26,  della  legge  n.  183  del  2011  che
disciplina le sanzioni da  applicare  all'ente  locale,  in  caso  di
mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza;
  Visto, in particolare, l'art. 31,  comma  26,  lettera  a),  ultimo
periodo, della legge n. 183 del 2011, che  prevede  che  la  sanzione
inerente alla  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,
destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario,  o  dei
trasferimenti destinati agli enti locali della  Regione  siciliana  e
della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma  26,
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
  Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo  del  18  agosto
2000,  n.  267  (T.U.EE.LL.)  che  prevede  che,  a  seguito  della
dichiarazione di dissesto,  e  sino  all'emanazione  del  decreto  di
approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato
previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi
i termini per la deliberazione del bilancio;
  Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato,
stabilendo prescrizioni  per  la  corretta  ed  equilibrata  gestione
dell'ente;
  Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n.  183  del
2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione,  sebbene  in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni  dal  termine  stabilito
per l'approvazione del conto consuntivo e  attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione  di  cui  al
comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa  al  divieto  di
assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e  di  somministrazione,  anche  con
riferimento  ai  processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,
altresi', divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
soggetti  privati  che  si  configurino  come  elusivi  di  tale
disposizione;
  Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011, che dispone che, decorsi sessanta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in  caso  di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della  certificazione,
il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso
di organo collegiale, ovvero l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede  ad
assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a  trasmettere  la
certificazione entro i  successivi  trenta  giorni.  Il  Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  al
Ministero dell'interno apposita  comunicazione  per  la  sospensione,
sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte
del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o  trasferimenti
spettanti;
  Visto l'art. 31, comma 20-bis, della legge n.  183  del  2011,  che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno;
  Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge  n.  183  del
2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione  del
patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente  all'anno
seguente a quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato  accertato  il  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma
26 del medesimo articolo;
  Visto l'art. 31, comma  29,  della  legge  n.  183  del  2011,  che
stabilisce che gli enti locali di cui al  precedente  comma  28  sono
tenuti  a  comunicare  l'inadempienza    entro    trenta    giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato;
  Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario  attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti  nell'ambito
del Patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale",  sono  stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
nell'anno di riferimento, non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo;
  Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede
la  possibilita'  di  aggiornare,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  qualora  intervengano  modifiche
legislative alla  relativa  disciplina,  i  termini  riguardanti  gli
adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno;
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate  disposizioni  al  fine  di
disciplinarne le modalita' attuative;
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 3 marzo 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1


                          Certificazione

  1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni con  popolazione
superiore  a  1.000  abitanti,  e  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2016,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'    interno      nel      sito      web      all'indirizzo
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dai    componenti    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria validamente costituito,  relativa  al  rispetto
degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  per  l'anno  2015,
secondo  il  prospetto  "Certif.2015"  e  le  modalita'  contenute
nell'allegato  al  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante. La trasmissione per via telematica  della  certificazione
ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai  quali,  in
caso di certificazione del mancato rispetto del patto  di  stabilita'
interno, non si applica la sanzione di cui  all'art.  31,  comma  26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui  al
comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi
del patto di stabilita' interno 2015, comunicano,  con  il  prospetto
"Certif. 2015/A" e secondo le modalita'  contenute  nell'allegato  al
presente decreto, le informazioni utili  a  valutare  se  il  mancato
raggiungimento dell'obiettivo e'  stato  determinato  dalla  maggiore
spesa  per  interventi  realizzati  con  la  quota  di  finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione  Europea  rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
  3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti  al
patto di stabilita' interno  che,  nell'anno  2015,  hanno  acquisito
spazi  finanziari  nell'ambito  del  patto  di  stabilita'  interno
"orizzontale nazionale", ai  sensi  dell'art.  4-ter,  comma  6,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano mediante la compilazione
del  prospetto  "Certif.  2015/B"  che  i  suddetti  maggiori  spazi
finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2015,
mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo.
  4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2015  mediante  il  patto  di
stabilita' interno "orizzontale nazionale", ai sensi dell'art.  4-ter
del decreto-legge n. 16  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  non  utilizzati  per  effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte  capitale  vengono
recuperati attraverso una modifica peggiorativa del  saldo  obiettivo
programmatico dell'anno 2015, per un importo pari ai  predetti  spazi
non utilizzati. Restano comunque validi  i  peggioramenti  dei  saldi
obiettivi del biennio successivo.
  5. Gli enti di cui al comma 1 che  non  provvedono  ad  inviare  la
certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, con le
modalita' precedentemente indicate sono considerati  inadempienti  al
patto di stabilita' interno 2015, ai sensi dell'art.  31,  comma  20,
della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  sono  assoggettati  alle
sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, lettera b) e  seguenti,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
  6. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti:
    - il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la
sanzione relativa al divieto di assunzione di personale  a  qualsiasi
titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera d),  della  legge  12
novembre 2011, n. 183;
    - il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  si
applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011.
  7. Decorsi sessanta giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale,  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede  ad
assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a    trasmettere
telematicamente,  mediante  sottoscrizione  con  firma  digitale,  la
certificazione entro  i  successivi  trenta  giorni.  Ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di  cui  al  comma  26,  lettera  b)  e
seguenti, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, sino alla data di
trasmissione della certificazione da parte del commissario  ad  acta,
il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i
trasferimenti spettanti.
  Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta,
attesti:
    -  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  trovano
applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera b) e  seguenti  del
citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
    - il mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,  trovano
applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011.
  8. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di
stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183
del  2011,  gli  enti  locali  sono  tenuti  ad  inviare  una  nuova
certificazione del patto di stabilita' interno  entro  trenta  giorni
dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente  il  suddetto
termine, il commissario ad acta provvede, entro i  successivi  trenta
giorni, ad assicurare l'assolvimento del  predetto  adempimento  e  a
trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto    di      stabilita'      interno      nel      sito      web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa  sottoscrizione  con
firma digitale, la nuova certificazione.
  9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione, l'ente locale e'  comunque  tenuto  ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica  della  precedente,  se
rileva, rispetto a quanto  gia'  certificato,  un  peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 marzo 2016

                          Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

                                                            Allegato

A. CERTIFICAZIONE E PROSPETTI ALLEGATI
    Le informazioni relative alle  risultanze  al  31  dicembre  2015
utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del  patto  di
stabilita' interno, sono quelle previste nel  prospetto  allegato  al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 52505  del  26
giugno 2015, concernente il  monitoraggio  semestrale  del  patto  di
stabilita'  interno  per  l'anno  2015  (modello  MONIT/15),  come
successivamente modificato ai sensi  del  comma  2  dell'art.  1  del
medesimo decreto.
    Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle  relative  al
monitoraggio dell'intero anno 2015 che gli enti  locali  soggetti  al
patto di stabilita' interno comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze utilizzando il sistema web appositamente  previsto  per
il      patto      di      stabilita'      interno      all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
    Considerato che le informazioni in questione sono  gia'  presenti
nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre
la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilita'
interno per l'anno 2015, e' stata prevista una apposita procedura web
che consente all'ente di acquisire direttamente  il  modello  per  la
certificazione ai fini del successivo invio telematico  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il  modello  "Certif.  2015"  risulta,
pertanto, gia' compilato con le informazioni  inserite,  in  fase  di
monitoraggio 2015, direttamente dagli enti  nel  sistema  web  e  con
l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
    A  tal  proposito,  si  invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla
trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre  la
firma digitale, che i dati del patto  di  stabilita'  interno  al  31
dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti;  in
caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31  marzo
2016 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione  web
del "Monitoraggio".
    Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26,
lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183  del  2011,  gli  enti
locali che, in base a tale certificazione, risultano  non  rispettosi
delle  regole  del  patto  di  stabilita'  interno,  trasmettono
telematicamente un ulteriore prospetto ("Certif. 2015/A")  utile  per
valutare  se  il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'  stato
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio precedente.  Tale  prospetto  consente  l'individuazione
degli enti ai quali non si applica la sanzione di  cui  all'art.  31,
comma 26, lettera a), della legge  n.  183  del  2011  inerente  alla
riduzione del fondo di solidarieta' comunale per i comuni, del  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  per  le  province  e  le  citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e  dei  trasferimenti
erariali per le province della  Regione  siciliana  e  della  regione
Sardegna.
    Infine, secondo quanto disposto dall'art.  4-ter,  comma  6,  del
decreto legge n. 16 del 2012, i comuni  che,  nell'anno  2015,  hanno
acquisito  spazi  finanziari  nell'ambito  del  patto  di  stabilita'
interno "orizzontale nazionale", attestano, mediante la  compilazione
del  prospetto  "Certif.  2015/B",  che  i  suddetti  maggiori  spazi
finanziari sono stati utilizzati esclusivamente  per  effettuare  nel
2015 spese per il pagamento di residui  passivi  di  parte  capitale.
L'importo dei pagamenti  effettuati,  peraltro,  risultera'  indicato
automaticamente sulla base  dell'importo  inserito  da  ciascun  ente
interessato in  corrispondenza  della  voce  "Pag  Res"  del  modello
MONIT/15 relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015.
    Come precisato dalla norma sopra richiamata, in assenza  di  tale
attestazione, nell'anno  di  riferimento,  non  sono  riconosciuti  i
maggiori  spazi  finanziari  acquisiti,  mentre  restano  validi  i
peggioramenti dei saldi  obiettivi  del  biennio  successivo.  A  tal
proposito, si ritiene che la norma  sia  correttamente  applicata  se
l'importo  dei  pagamenti  di  residui  passivi  in  conto  capitale
effettuati nell'anno 2015 a valere sugli spazi  finanziari  acquisiti
nel  2015  mediante  il  patto  di  stabilita'  interno  "orizzontale
nazionale" (quantificato nel prospetto del monitoraggio  del  secondo
semestre nella voce "Pag Res")  non  risulti  inferiore  ai  predetti
spazi finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per
le finalita' sopra indicate, non potendo essere utilizzati per  altre
finalita', sono recuperati mediante un  peggioramento  dell'obiettivo
dell'anno 2015  mentre  restano  validi  i  peggioramenti  dei  saldi
obiettivi  del  biennio  successivo.  Il  predetto  recupero  viene
effettuato in sede di certificazione del patto di stabilita'  interno
2015 (modello "Certif.  2015")  attraverso  la  rideterminazione  del
"saldo  obiettivo  2015  finale"  per  un  importo  pari  agli  spazi
finanziari acquisiti nell'ambito del  "patto  orizzontale  nazionale"
2015 e non utilizzati per le finalita' indicate dalla norma.
B. ISTRUZIONI  PER  L'INVIO  TELEMATICO  DEI  PROSPETTI    DELLA
  CERTIFICAZIONE
    L'art. 1, comma 539, della legge di stabilita' 2014, ha disposto,
a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio  della  certificazione
attestante il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  in  forma
cartacea (a mezzo raccomandata) con l'invio telematico,  prevedendone
la sottoscrizione con  firma  digitale  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  recante  "Codice
dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in  via
telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del  citato
Codice dell'Amministrazione Digitale, il  medesimo  valore  giuridico
proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti  che
ne  conseguono.  In  particolare,  l'art.  45  del  citato  Codice
dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  "Valore  giuridico  della
trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque  ad  una
pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico  o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono,  pertanto,  trasmettere  anche  per  posta  ordinaria  le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
    Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno per l'anno 2015, le citta' metropolitane,
le province e i comuni con popolazione  superiore  a  1.000  abitanti
sono tenuti ad inviare, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo
2016,  utilizzando  esclusivamente  il  sistema  web  appositamente
previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno  nel  sito  web
all'indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze
al 31 dicembre 2015 del patto di stabilita' interno (art.  31,  comma
20, della legge 12 novembre 2011,  n.  183).  La  sottoscrizione  del
certificato  generato  dal  sistema  web  deve  avvenire  con  firma
elettronica qualificata ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole  tecniche  in
materia  di  generazione,  apposizione  e  verifica  delle  firme
elettroniche  avanzate,  qualificate  e  digitali,  ai  sensi  degli
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,  lettera
b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere all'applicazione web  del  patto  di  stabilita'  interno  e
richiamare, dal  Menu  Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della
maschera principale dell'applicativo, la  funzione  di  "Acquisizione
modello" relativa alla certificazione del  rispetto  degli  obiettivi
2015 che prospettera' in sola  visualizzazione  il  modello  "Certif.
2015" contenente le risultanze del monitoraggio del secondo  semestre
del proprio ente.
    In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno,  al
fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applica
la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge  n.
183 del 2011 (riduzione del fondo di solidarieta' comunale, del fondo
sperimentale di riequilibrio, nonche' dei trasferimenti erariali  per
le province della Regione Siciliana  e  della  regione  Sardegna)  il
sistema web generera' automaticamente il prospetto Certif. 2015/A che
dovra' essere opportunamente compilato dall'utente.
    Infine,  per  i  comuni  che  hanno  acquisito  spazi  finanziari
nell'anno  2015  nell'ambito  del  patto  di  stabilita'  interno
"orizzontale nazionale",  il  sistema  generera'  automaticamente  il
prospetto "Certif.  2015/B",  al  fine  di  acquisire  l'attestazione
inerente all'utilizzo dei predetti  spazi  finanziari  ai  sensi  del
richiamato comma 6 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012.
    Dopo  aver  verificato  l'attendibilita'  delle  informazioni
acquisite  dal  sistema  web,  sara'  possibile  procedere  alla
sottoscrizione con firma digitale  del/i  documento/i  da  parte  del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei  componenti  dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria
validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000.
    Di  seguito,  nel  dettaglio,  le  fasi  per  l'invio  della
certificazione:
      - Fase 1: utilizzare la funzione "Certificazione digitale"  per
effettuare  il  download  del  documento  tramite  l'apposito  tasto
"Scarica Documento";
      - Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma di
tutti  i  soggetti  sopra  indicati  (rappresentante  legale,  del
responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di
revisione  economico-finanziaria)  utilizzando  i  kit  di  firma  in
proprio possesso;
      - Fase 3: accedere  nuovamente  alla  funzione  "Certificazione
digitale"  ed  effettuare  l'upload  del  documento  firmato  tramite
l'apposito  tasto  "Carica  Documento  Firmato".  Per  procedere  con
l'invio e' necessario completare tutti  i  passaggi  della  procedura
guidata che il sistema propone. Il  sistema  effettua  una  serie  di
controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento  tra  cui
la  data  di  scadenza  dei  certificati  dei  firmatari,  bloccando
l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
      - Fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari del file
con  il  corrispondente  ruolo  ricoperto  (ad  esempio  Sindaco  o
Responsabile Finanziario);
      - Fase 5: inviare il  documento  tramite  l'apposito  tasto  di
"Invio Documento" presente al  termine  della  procedura  guidata.  A
questo punto il sistema web rilascera' una  ricevuta  utile  ai  fini
della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che  la
certificazione risulta nello stato di "inviato e protocollato".
    Gli  enti  possono  verificare  il  corretto  invio  della
certificazione  digitale,  andando  sulla  funzione  "Certificazione
digitale" e verificando che il campo  "stato"  finale  del  documento
riporti la dicitura "inviato e protocollato".
    Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e  ai  controlli
preventivi  effettuati  sono  consultabili  sul  Manuale  Utente
dell'applicativo  disponibile  sul  sistema  web    all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica  ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta  elettronica
"assistenza.cp@tesoro.it".
    La funzione di acquisizione della certificazione  e'  disponibile
esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze
del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2015.  Pertanto,  gli  enti
che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire  il  modello
della  certificazione  se  non  dopo  aver  comunicato  via  web  le
informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2015.
    Infine, si segnala che i dati indicati nella  certificazione  del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati  contabili
risultanti dal rendiconto della gestione dell'anno di riferimento. Ne
consegue  che,  qualora  l'ente,  approvando  il  rendiconto  della
gestione, modifichi i  dati  gia'  trasmessi  con  la  certificazione
mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e'
tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della  gestione  (entro  il  29  giugno
2016), i dati del monitoraggio  del  secondo  semestre  presenti  nel
sistema web e ad inviare la nuova  certificazione  con  le  modalita'
sopra richiamate.
C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL  COMMISSARIO  AD
  ACTA
    L'ente  che  non  provvede  a  trasmettere  telematicamente  la
certificazione  nei  tempi  previsti  dalla  legge  e'  ritenuto
inadempiente al patto di stabilita' interno ai  sensi  dell'art.  31,
comma 20, della legge n. 183 del 2011 e,  pertanto,  e'  assoggettato
alle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, del predetto
articolo.
    Qualora la certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti:
      - il rispetto del patto di  stabilita'  interno,  si  applicano
solo le disposizioni di cui al comma 26,  lettera  d),  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011 (divieto di  assunzione  di  personale  a
qualsiasi titolo);
      - il mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  si
applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011.
    Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi  dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito
della dichiarazione di  dissesto,  sono  sospesi  i  termini  per  la
deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto  della  gestione,
previsti dall'art. 31,  comma  20,  della  legge  n.  183  del  2011,
decorrano  dall'eventuale  nuovo  termine  per  l'approvazione  del
rendiconto della gestione 2015  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio  di  previsione
stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL.
    Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto della gestione, in caso  di  mancata  trasmissione  da
parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il  presidente
dell'organo di revisione economico-finanziaria  nel  caso  di  organo
collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di  organo  monocratico,
in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede  ad  assicurare
l'assolvimento  dell'adempimento  e  a  trasmettere  telematicamente,
previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione  entro  i
successivi  trenta  giorni.  Ferma  restando  l'applicazione  delle
sanzioni di cui al comma 26, lettera  b)  e  seguenti,  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, sino alla  data  di  trasmissione  della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono  sospese  tutte
le erogazioni di risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero
dell'interno (ai sensi del comma 20,  ultimo  periodo,  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011).
    Qualora la certificazione trasmessa a  cura  del  commissario  ad
acta attesti:
      - il rispetto del patto di stabilita', trovano applicazione  le
sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato  comma  26
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
      - il mancato rispetto del patto di stabilita' interno,  trovano
applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011.
    Fatta eccezione per le  fattispecie  previste  dal  comma  20-bis
dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011,  come  individuate  al
successivo punto  E,  non  possono  essere  trasmesse  certificazioni
successivamente alla scadenza del predetto termine di  trenta  giorni
previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.
    Decorsi  90  giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione  da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,
continuano a trovare applicazione le sanzioni di  cui  al  comma  26,
lettera b) e seguenti, dell'art. 31 della citata  legge  n.  183  del
2011, compresa la sospensione di tutte le  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno.

              Parte di provvedimento in formato grafico

D. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Chiarimenti
    Come  meglio  precisato  al  paragrafo  B.2.2  del  decreto  del
Ministero dell'economia e  finanze  n.  52505  del  26  giugno  2015,
relativo al monitoraggio semestrale del patto di  stabilita'  interno
2015, il comma 3 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011,  come
modificato dal comma 490 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014,  ha
stabilito che, ai fini della  determinazione  del  saldo  finanziario
rilevante per il rispetto del patto di stabilita' 2015, rilevano  gli
stanziamenti di competenza del Fondo crediti di  dubbia  esigibilita'
di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267
(T.U.EE.LL).
    Pertanto, ai fini  della  verifica  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno 2015, nel calcolo del saldo finanziario di cui  al
citato comma 3  dell'art.  31,  rientra,  fra  le  spese,  il  valore
dell'accantonamento annuale stanziato nel  predetto  Fondo  di  parte
corrente, aggiornato alle ultime variazioni di  bilancio  intervenute
(Missione 20, Programma 02, titolo I spese  correnti,  previsioni  di
competenza, dell'allegato n. 9 - Bilancio di previsione di  cui  alla
lettera a), del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo  n.  118
del 2011).
    Conseguentemente,  per    consentire    l'aggiornamento    dello
stanziamento  nel  predetto  fondo,  le  citta'  metropolitane  e  le
province, entro il termine di trasmissione della  certificazione  del
patto di stabilita' interno 2015 (entro il 31 marzo 2016), modificano
il  dato  riportato  nella  cella  "FCDE"  del  prospetto  "MONIT/15"
relativo al monitoraggio  del  secondo  semestre  2015,  mediante  la
funzione  "Variazione    modello"    nell'applicazione    web    del
"Monitoraggio". Qualora la certificazione sia stata  gia'  trasmessa,
successivamente al suddetto aggiornamento, e' necessario  trasmettere
una nuova certificazione sostitutiva  della  precedente,  secondo  le
stesse modalita', entro e  non  oltre  sessanta  giorni  dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro  il
29 giugno 2016).
    Invece, per i comuni di cui alla tabella 1  allegata  al  decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78 - per i quali gli obiettivi programmatici
dell'anno 2015 sono stati calcolati ai sensi dell'art. 1 del  decreto
legge  n.  78  del  2015  e  ridotti  di  un  importo  proprio  pari
all'accantonamento definitivo stanziato nel bilancio di previsione al
Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  e'  richiesto  innanzitutto
l'aggiornamento dello stanziamento nel  predetto  fondo  nel  modello
"OB/15/C" relativo agli obiettivi  programmatici  2015-2018.  In  tal
caso, i suddetti comuni che, entro il termine del 31  dicembre  2015,
hanno trasmesso il modello  "OB/15/C",  provvedono  all'aggiornamento
del predetto accantonamento nel medesimo modello "OB/15/C"  entro  il
31 marzo 2016 e, comunque, non  oltre  sessanta  giorni  dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro  il
29 giugno 2016) mediante la relativa funzione  "Variazione  modello".
Il    sistema    applicativo    web    provvede,    contestualmente,
all'aggiornamento  automatico  del  dato  nella  corrispondente  voce
"FCDE" del prospetto "MONIT/15".Qualora la certificazione  sia  stata
gia' trasmessa entro il termine del 31 marzo 2016, successivamente al
suddetto  aggiornamento,  e'  necessario  trasmettere  una  nuova
certificazione  sostitutiva  della  precedente,  secondo  le  stesse
modalita', entro e non oltre sessanta giorni  dal  termine  stabilito
per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29  giugno
2016).
E. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE
    Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto della gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una
nuova  certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  se  rileva,
rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
(art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).
    Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento"  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
      a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza  fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico,  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia'  accertato  con
la precedente certificazione;
      b. la nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno;
      c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del patto di stabilita'  interno,  evidenzia  una  minore
differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.
    In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi  i  termini
sopra richiamati, gli enti locali che  sulla  base  della  precedente
certificazione risultano non aver rispettato il patto  di  stabilita'
interno, non possono inviare certificazioni  rettificative  in  senso
migliorativo di dati trasmessi precedentemente.
    Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione  del
patto di stabilita' interno, di cui al comma 28  dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011, gli enti locali  sono  tenuti  ad  inviare  la
nuova certificazione del patto entro trenta giorni  dall'accertamento
della  violazione.  Decorso  inutilmente  il  suddetto  termine,  il
commissario ad  acta  provvede,  nei  successivi  trenta  giorni,  ad
assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.

              Parte di provvedimento in formato grafico

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