Regione Lombardia
Qualora si intendesse ridurre il numero dei posteggi della fiera, bisognerebbe attenersi rigidamente ai criteri previsti dalla D.g.r. 3 dicembre 2008 n. VIII/8570?
Come può essere individuata l'anzianità di posteggio se non si è mai provveduto all'assegnazione decennale?
Esauriti i criteri indicati nella D.g.r. il Comune può discrezionalmente fissare criteri diversi da quelli previsti? (ad esempio ordine cronologico di arrivo delle domande)
Il comune PUO’ (non DEVE) rilasciare concessioni pluriennali relativamente alla Fiere, vedi art. 23, comma 10 della LR 6/2010. Se il comune mantiene le concessioni temporanee legate ad ogni edizione allora occorre basarci sulle presenze.
Ritengo che l’Intesa della Conferenza Unificata superi le specifiche disposizioni regionali. In merito l’intesa dispone:
[i]Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1[/i] (ndr da 9 a 12 anni). [i]Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, [/i](ndr. maggiore anzianità di esercizio) [i]ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.[/i]
In via transitoria la stessa Intesa dispone che il criterio del maggior numero delle presenze si applica fino 7 maggio 2017 (vedi punto 8, lett. c)) dell’intesa.
Tutto ciò è comunque coerente con i principi legali di cui all’art. 29 delle LR 6/2010 e della DGR che hai citato.
Quindi fino al 2017 io andrei solo sulle presenze effettive, a parità di presenza ritengo ragionevole l’anzianità di iscrizione al registro imprese.
Ancora un chiarimento: le presenze effettive alla fiera ricomprendono anche quelle del Dante causa?
Nella fase transitoria, oltre alle presenze ed all'anzianità di iscrizione al registro imprese, può essere chiesto il DURC? L'Intesa lo prevede per l'istituzione di nuove fiere e mercati...
Nel nostro caso non è una nuova istituzione, ma una revisione di una fiera già esistente. Quindi posso/devo richiedere la sola Attestazione? Gli operatori del mercato sottolineano che talvota chi è in possesso di attestazione non è necessariamente in regola con il pagamento degli oneri contributivi.
Sì, con il subingresso vengono trasferite anche le presenze. la LR dispone:
[i]Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta[/i]
Sul DURC l'intesa dispone che può essere un requisito legato ad un punteggio qualora nella regione NON sia in vigore il controllo della regolarità contributiva, altrimenti è una condizione necessaria.
testulamente:
[i]qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.[/i]
In ogni caso quella che ho incollato è una disposizione non più applicabile (così com'è) dal 01/01/2012. Da quella data il DURC non può essere presentato ad una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 74 del DPR 445/2000, la richiesta costituirebbe una violazione dei doveri d’ufficio. Sul punto vedi il DPR 445/2000:
[i]Art. 40 Certificati
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Art. 44-bis. Acquisizione d’ufficio di informazioni
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Art. 71 Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.[/i]
Riguardo all'attestazione posso dire che la fattispecie niente aggiunge o niente toglie agli obblighi circa la carta di esercizio e la relativa attestazione. La regione Lombardia ha messo in piedi un complicato sistema per la verifica contributiva e a qullo dovrai attenerti. La verifica è annuale e se è ok, non può essere inibito al soggetto di partecipare al bando.
Ho un altro quesito al riguardo: le presenze effettive tengono conto anche del dante causa oppure no?
La D.g.r. n. 8570 del 25 novembre 2008 dice: "I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione".
Questo significa che mi devo basare sulla sola autorizzazione senza considerare che la stessa può essere stata acquisita per effetto del subingresso e quindi non devo cumulare le presenze del dante causa?
Come ti ho già accennato, la legge dispone che [i]il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta[/i].
Io cumulerei le presenze del dante causa che derivano da regolari contratti di affitto o di vendita