Nuovi giudici in Corte dei Conti (17) e Consiglio di Stato (78) - BANDO
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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2016 [/b]
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento ai sensi
dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai
sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.
114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
(16A02234)
(GU n.67 del 21-3-2016)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare
l'art. 3, comma 1, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono
procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per
cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per
cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di
settore»;
Visto, altresi', l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n.
90/2014, secondo cui «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della
programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»;
Visto, inoltre, l'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n.
90/2014, il quale dispone che «la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio
sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si
determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso
in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare
l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo
delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime
vigente»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie recante «Linee guida in materia di attuazione delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al
riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane.
Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»,
registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, Reg.ne -
Prev. n. 399;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n.
11, il quale dispone che «Le risorse per le assunzioni prorogate ai
sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata presentata
alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di
autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore
del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle
funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve,
in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
di stabilita' 2016);
Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, il quale ha modificato l'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, prorogando al 31
dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2013 e nell'anno 2014, previste, tra l'altro, dall'art. 3, commi 1 e
2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e per la concessione
delle relative autorizzazioni ad assumere;
Visti l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66,
convertito con modificazioni, dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89,
che rilevano ai fini del calcolo dei risparmi da cessazione e,
conseguentemente, ai fini della determinazione del budget utile per
le assunzioni delle amministrazioni interessate;
Viste le note e successive integrazioni con cui le amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento hanno formulato richiesta di
autorizzazione ad avviare procedure concorsuali e ad assumere
personale a tempo indeterminato;
Considerato che, in linea con le politiche di Governo, volte a
definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del
personale proveniente dagli enti di area vasta, si da' seguito, con
il presente provvedimento, alle richieste di autorizzazione ad
avviare procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato
limitatamente ai profili c.d. infungibili (referendari Corte dei
conti e referendari T.A.R.), rinviando a successivi provvedimenti
l'autorizzazione sulle restanti richieste all'esito dell'istruttoria;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle sopra indicate
richieste per la parte relativa ai profili c.d. infungibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Decreta:
Art. 1
Corte dei conti
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, la Corte dei conti e' autorizzata a reclutare, nel
triennio 2016-2018, n. 17 Referendari di cui alla Tabella 1 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014,
n. 114, la Corte dei conti e' autorizzata ad assumere a tempo
indeterminato n. 2 Referendari sulle cessazioni 2013 - budget 2014 e
n. 25 Referendari sulle cessazioni 2014 - budget 2015, la cui
autorizzazione e' comprensiva delle 17 unita' di cui al comma 1, come
da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2
Consiglio di stato
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, il Consiglio di stato e' autorizzato ad avviare, nel
triennio 2016-2018, procedure di reclutamento per n. 78 Referendari
Tar di cui alla Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014,
n. 114, il Consiglio di stato e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato n. 7 Referendari Tar sulle cessazioni 2013 - budget
2014, n. 22 Referendari Tar sulle cessazioni 2014 - budget 2015, per
un totale di 29 referendari di cui alle procedure autorizzate ai
sensi del comma 1. Le restanti 49 unita' delle 78 di cui al comma 1
saranno autorizzate con successivo provvedimento a valere sulle
facolta' ad assumere relative agli anni successivi.
Art. 3
Rimodulazione
1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per
unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita'
diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, o
intendano procedere all'indizione di concorsi diversi rispetto a
quelli autorizzati, possono avanzare richiesta di rimodulazione
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che
valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle
risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 febbraio 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 583
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico