Data: 2016-03-22 07:52:32

Niente veicoli "esterni" a Capri, Anacapri, Ischia - DECRETO 11 marzo 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 marzo 2016
[color=red][b]Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei  veicoli  sull'isola
di Capri ed Anacapri.[/b][/color] (16A02321)
(GU n.67 del 21-3-2016)



                            IL MINISTRO
                        DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista la delibera della giunta  del  Comune  di  Capri  in  data  8
ottobre 2015, n.  220,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione sull'isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;
  Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri  in  data  27
gennaio  2016,  n.  6,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a  persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei  Comuni
di Capri e Anacapri;
  Vista la deliberazione  del  commissario  liquidatore  dell'Azienda
autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data  30  settembre
2015, n. 42, concernente il divieto di  afflusso  e  di  circolazione
sull'Isola di Capri, degli autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,
appartenenti  a  persone  non  facenti  parte  della  popolazione
stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
  Vista la nota della Prefettura di Napoli del 29 febbraio 2016;
  Vista la nota n. 4520 del 15 settembre 2015 e la nota di sollecito
n. 226 del 18 gennaio 2016, con le quali  si  chiedeva  alla  Regione
Campania l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti;
  Vista la nota del Direttore generale per la sicurezza  stradale  n.
1303 del 2 marzo 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Divieto

  Dal 24 marzo 2016 al 1° novembre 2016 e dal 20 dicembre 2016  al  7
gennaio 2017, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di
Capri degli autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
Comuni di Capri e Anacapri.
                              Art. 2


                              Deroghe

  Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto  i  seguenti
veicoli:
    a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a  persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non  residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa  per  lo  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i Comuni  dell'isola  dovranno  rilasciare  un
apposito contrassegno per il loro afflusso;
    b) autoambulanze per  servizio  con  foglio  di  accompagnamento,
servizi di polizia, carri  funebri  e  veicoli  trasporto  merci,  di
qualsiasi provenienza sempre  che  non  siano  in  contrasto  con  le
limitazioni alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell'isola  e
veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad  ospedali,
sulla base di  apposita  certificazione  rilasciata  dalla  struttura
sanitaria;
    c)  autoveicoli  che  trasportano  invalidi,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera;
    d) autoveicoli con targa estera, sempre che  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso, purche' residenti all'estero, nonche' autoveicoli  noleggiati
presso aeroporti da persone residenti all'estero;
    e)  autoveicoli  che  trasportano  materiale  occorrente  per
manifestazioni  turistiche,    culturali    e    sportive,    previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o  Anacapri  e  per  la
durata temporale dei singoli eventi;
    f) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.
                              Art. 3


                              Sanzioni

  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  413  a
euro 1.656 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.
                              Art. 4


                      Autorizzazioni in deroga

  Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di  appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori  autorizzazioni
in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di  circolazione
nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni  dovranno  avere
una durata non  superiore  alle  48  ore  di  permanenza  sull'isola.
Qualora le  esigenze  che  hanno  dato  luogo  al  rilascio  di  tali
autorizzazioni non si esaurissero in  questo  termine  temporale,  le
Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati  motivi
possono,  con  proprio  provvedimento,  autorizzare  per  lo  stretto
periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
                              Art. 5


                              Vigilanza

  Il Prefetto di  Napoli  e'  incaricato  della  esecuzione  e  della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
    Roma, 11 marzo 2016

                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 645

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 marzo 2016
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei  veicoli  sull'Isola
di Ischia. (16A02320)
(GU n.67 del 21-3-2016)



                            IL MINISTRO
                        DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono
state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale del  Comune  di  Ischia  in
data 15 dicembre 2015, n. 68, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania;
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di  Lacco  Ameno
in data 9 febbraio 2016, n. 10, concernente il divieto di afflusso  e
di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli  appartenenti
a persone residenti nel territorio della Regione Campania;
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di  Casamicciola
Terme in data 16 dicembre 2015, n. 149,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola  di  Ischia  degli  autoveicoli
appartenenti  a  persone  residenti  nel  territorio  della  Regione
Campania;
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune  di  Forio  in
data 16 ottobre 2015, n. 137, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'Isola di Ischia degli  autoveicoli  appartenenti  a
persone  residenti  nel  territorio  della  Regione  Campania,  con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o  per
7 giorni in  un  albergo  situato  nella  frazione  Panza  in  Forio,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
  Vista la delibera  della  giunta  comunale  del  Comune  di  Barano
d'Ischia in data 21 gennaio 2016, n. 4,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania  con  esclusione  di  quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con  regolare  contratto
di affitto, o 7 giorni in un albergo del Comune di  Barano  d'Ischia,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
  Vista la delibera della  giunta  comunale  del  Comune  di  Serrara
Fontana in data 8 febbraio 2016, n.  6,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania  con  esclusione  di  quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con  regolare  contratto
di affitto, o 7 giorni in un albergo del Comune di  Serrara  Fontana,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
  Vista la nota n. 4520 del 15 settembre 2015 e la nota di  sollecito
n. 226 del 18 gennaio 2016, con le quali  si  richiedeva  all'Azienda
autonoma di cura, soggiorno e turismo delle  isole  di  Ischia  e  di
Procida  ed  alla  Regione  Campania,  l'emissione  del  parere  di
competenza;
  Vista la nota della Prefettura di Napoli del 29 febbraio 2016;
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola
di Ischia, come facenti parte della "popolazione  stabile  dell'isola
stessa";
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione  dei  veicoli  appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti;
  Vista la nota del Direttore generale per la sicurezza  Stradale  n.
1302 del 2 marzo 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Divieto

  Dal 24 marzo 2016 al 30 settembre 2016 sono vietati l'afflusso e la
circolazione sull'isola di  Ischia,  Comuni  di  Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone
residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della Regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'Isola.
                              Art. 2


                              Divieto

  Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1  e'  esteso  agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico  superiore  a  26  t,
anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.
                              Art. 3


                              Deroghe

  Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto
i seguenti veicoli:
    a)  autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine  e  carri
funebri;
    b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal  lunedi'  al  venerdi',  purche'  non
festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che  trasportano
generi di prima necessita' e soggetti a facile  deperimento,  farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione
o bagagli al seguito di  comitive  turistiche  provenienti  con  voli
charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli
per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e di rifiuti;
    c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992  n.  495,  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera;
    d) autoveicoli per il trasporto di  artisti  e  attrezzature  per
occasionali prestazioni di spettacolo, per  convegni,  manifestazioni
culturali, fiere e mercati. Il permesso  di  sbarco  verra'  concesso
dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo
le necessita';
    e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e  autocaravan  che
dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola,  in
apposite aree loro destinate e  potranno  essere  ripresi  solo  alla
partenza;
    f) autoveicoli di proprieta' della Citta' Metropolitana di Napoli
condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e  per  il  servizio  di
viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio  Vesuviano  -
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
    g) veicoli  in  uso  a  soggetti  che  risultino  proprietari  di
abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e  che,
pur non avendo la residenza  anagrafica,  siano  muniti  di  apposito
contrassegno rilasciato dal Comune sul quale e' indicata l'ubicazione
dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo  veicolo  per
nucleo familiare;
    h) veicoli che trasportano merci  ed  attrezzature  destinate  ad
ospedali e/o case di cura,  sulla  base  di  apposita  certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria;
    i)  veicoli  che  trasportano  esclusivamente  veicoli  nuovi  da
immatricolare;
    j) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della  Regione  Campania  che
dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una  casa  privata,
con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un  albergo  del
Comune di Barano  d'Ischia,  alle  quali  sara'  rilasciato  apposito
bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;
    k) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della  Regione  Campania  che
dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una  casa  privata,
con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un  albergo  del
Comune di Serrara  Fontana,  alle  quali  sara'  rilasciata  apposita
autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
    l) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della  Regione  Campania  che
dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata  o
per 7 giorni in un albergo situato nella  frazione  Panza  in  Forio,
alle quali  sara'  rilasciato  apposito  contrassegno  dalla  polizia
urbana del suddetto comune;
    m) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;
    n) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida
che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le  strutture
sanitarie  allocate  presso  l'ospedale  "A.  Rizzoli",  munite  di
certificazione  del  medico  di  base  o  dell'Amministrazione  della
struttura ospedaliera.
                              Art. 4


                              Sanzioni

  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  413  a
euro 1.656 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.
                              Art. 5


                      Autorizzazioni in deroga

  Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di  appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori  autorizzazioni
in deroga al divieto  di  sbarco  e  di  circolazione  sull'isola  di
Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata  non  superiore
alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze  che  hanno
dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si  esaurissero  in
questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di
fondati e  comprovati  motivi  possono,  con  proprio  provvedimento,
autorizzare per lo stretto periodo necessario, un  ulteriore  periodo
di circolazione.
                              Art. 6


                              Vigilanza

  Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie  di  Porto,  ognuno  per  la
parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione  e  l'assidua  e
sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti  stabiliti  con  il
presente decreto, per tutto il periodo considerato.
    Roma, 11 marzo 2016

                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 644

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