MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 marzo 2016
[color=red][b]Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola
di Capri ed Anacapri.[/b][/color] (16A02321)
(GU n.67 del 21-3-2016)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della giunta del Comune di Capri in data 8
ottobre 2015, n. 220, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;
Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri in data 27
gennaio 2016, n. 6, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni
di Capri e Anacapri;
Vista la deliberazione del commissario liquidatore dell'Azienda
autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 30 settembre
2015, n. 42, concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la nota della Prefettura di Napoli del 29 febbraio 2016;
Vista la nota n. 4520 del 15 settembre 2015 e la nota di sollecito
n. 226 del 18 gennaio 2016, con le quali si chiedeva alla Regione
Campania l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Vista la nota del Direttore generale per la sicurezza stradale n.
1303 del 2 marzo 2016;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 24 marzo 2016 al 1° novembre 2016 e dal 20 dicembre 2016 al 7
gennaio 2017, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di
Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
Comuni di Capri e Anacapri.
Art. 2
Deroghe
Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti
veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un
apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento,
servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di
qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le
limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e
veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali,
sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal
proprietario o da un componente della famiglia del proprietario
stesso, purche' residenti all'estero, nonche' autoveicoli noleggiati
presso aeroporti da persone residenti all'estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per
manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la
durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.
Art. 3
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a
euro 1.656 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.
Art. 4
Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni
in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione
nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere
una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola.
Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali
autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le
Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi
possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto
periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
Art. 5
Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 11 marzo 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 645
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 marzo 2016
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola
di Ischia. (16A02320)
(GU n.67 del 21-3-2016)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Ischia in
data 15 dicembre 2015, n. 68, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Lacco Ameno
in data 9 febbraio 2016, n. 10, concernente il divieto di afflusso e
di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli appartenenti
a persone residenti nel territorio della Regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Casamicciola
Terme in data 16 dicembre 2015, n. 149, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli
appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione
Campania;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Forio in
data 16 ottobre 2015, n. 137, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a
persone residenti nel territorio della Regione Campania, con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o per
7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Barano
d'Ischia in data 21 gennaio 2016, n. 4, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania con esclusione di quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto
di affitto, o 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Serrara
Fontana in data 8 febbraio 2016, n. 6, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania con esclusione di quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto
di affitto, o 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la nota n. 4520 del 15 settembre 2015 e la nota di sollecito
n. 226 del 18 gennaio 2016, con le quali si richiedeva all'Azienda
autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di
Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del parere di
competenza;
Vista la nota della Prefettura di Napoli del 29 febbraio 2016;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola
di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola
stessa";
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione
residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Vista la nota del Direttore generale per la sicurezza Stradale n.
1302 del 2 marzo 2016;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 24 marzo 2016 al 30 settembre 2016 sono vietati l'afflusso e la
circolazione sull'isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone
residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'Isola.
Art. 2
Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t,
anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.
Art. 3
Deroghe
Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto
i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non
festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano
generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione
o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli
charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli
per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni
culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verra' concesso
dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo
le necessita';
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che
dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in
apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla
partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della Citta' Metropolitana di Napoli
condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di
viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano -
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di
abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che,
pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal Comune sul quale e' indicata l'ubicazione
dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per
nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad
ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da
immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di
persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata,
con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del
Comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito
bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di
persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata,
con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del
Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita
autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di
persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata o
per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio,
alle quali sara' rilasciato apposito contrassegno dalla polizia
urbana del suddetto comune;
m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;
n) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida
che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le strutture
sanitarie allocate presso l'ospedale "A. Rizzoli", munite di
certificazione del medico di base o dell'Amministrazione della
struttura ospedaliera.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a
euro 1.656 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.
Art. 5
Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni
in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di
Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore
alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno
dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in
questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di
fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento,
autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo
di circolazione.
Art. 6
Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la
parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e
sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il
presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 11 marzo 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 644