Data: 2016-03-22 06:45:38

TINTOLAVANDERIE - i requisiti professionali all'estero vanno RICONOSCIUTI

TINTOLAVANDERIE - i requisiti professionali all'estero vanno RICONOSCIUTI tramite Ministero

Parere 11 marzo 2016 (Prot. 70449) - Attività di tintolavanderia. Requisiti professionali

[img width=300 height=190]http://www.notiziedizona.it/wp-content/uploads/2012/07/lavanderia-gettone.jpg[/img]

Venerdì, 18 Marzo 2016
[color=red][b]Il parere risponde a quesito in merito al caso di un operatore economico di nazionalità rumena che ha inviato scia per l'apertura di attività di tinto lavanderia dichiarando di essere in possesso di idoneo titolo di studio, acquisito in Romania, in virtù del quale ha svolto per alcuni anni l'incarico di direttore tecnico iscritto nel certificato SOA di una società di costruzioni italiana; se sia, pertanto, tale incarico sostitutivo del riconoscimento del titolo di studio ai sensi del D.Lgs. 206/2007 o se occorra ottenere il riconoscimento del titolo di studio ai sensi del decreto medesimo.[/b][/color]

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

PROT. N. 70449 DELL’11 MARZO 2016
COMUNE DI VIMODRONE (MI)
Settore contratti e affari legali
Sportello unico per le attività produttive
e per conoscenza:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Provveditorato OO. PP. per la Lombardia e
l’Emilia-Romagna
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

[b]Oggetto: Attività di tintolavanderia. Requisiti professionali.[/b]

Con nota trasmessa a mezzo posta elettronica, codesto Ufficio ha formulato a questa
Amministrazione un quesito concernente l’attività in oggetto. Si espone il caso di «un operatore economico
di nazionalità Rumena [che] ha inviato scia per l’apertura di attività di tintolavanderia dichiarando di essere in possesso
di idoneo titolo di studio», e dichiarando altresì che «in virtù del titolo di studio acquisito in Romania ha svolto dal
1997 al 2004 l’incarico di direttore tecnico iscritto nel certificato SOA di una società di costruzioni Italiana». In
relazione ai fatti così brevemente esposti, si chiede «se tale incarico sia sostitutivo del riconoscimento del titolo di
studio ai sensi del D. Lgs. 206/2007 o se occorra in ogni caso ottenere il riconoscimento del titolo di studio ai sensi del
sopra citato decreto» ai fini della positiva valutazione del possesso da parte del dichiarante dei requisiti
professionali previsti dalla normativa vigente per il responsabile tecnico di una attività di
tintolavanderia.
In merito si rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania», come recentemente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di recepimento
della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, disciplina, secondo il disposto di
cui al comma 1 dell’articolo 1, «il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, (…)
delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali
qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente». Come specificato dal comma 1
del successivo articolo 2, esso «si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare
sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione
regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea e che, nello Stato
d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione». L’articolo 3, comma 1, precisa ulteriormente che «il
riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in
possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento
italiano».
L’attività professionale di tintolavanderia è oggetto della disciplina normativa introdotta ad
opera della legge 22 febbraio 2006, n. 84, il cui articolo 2 individua, al comma 2, i requisiti professionali
che devono essere posseduti dal responsabile tecnico che l’impresa deve designare presso ogni sede
dove viene esercitata l’attività: essa costituisce dunque, nel nostro Paese, una «professione
regolamentata», conformemente alla definizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del già citato
decreto legislativo 206/2007.
[b]Nel contesto normativo così brevemente richiamato, l’accesso da parte del soggetto
comunitario all’espletamento dell’incarico di responsabile tecnico per una attività di tintolavanderia non
può che essere subordinato al compimento con esito positivo del procedimento amministrativo di
riconoscimento delle qualifiche professionali da questi acquisite nello Stato membro di provenienza,
secondo le norme di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 206/2007, non rilevando a tal
fine il pregresso svolgimento di una differente attività lavorativa in forza dei medesimi titoli.[/b]
La procedura in parola, con la puntuale indicazione della documentazione da produrre e delle
necessarie istruzioni operative, è oggetto di apposita sezione pubblicata sul sito istituzionale di questa
Amministrazione, cui si fa integrale rinvio1
.
La presente nota, unitamente alla documentazione trasmessa da codesto Ufficio, è altresì
inoltrata alle altre Amministrazioni in indirizzo per le eventuali valutazioni di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Firmato Gianfrancesco Vecchio

1
Al momento della predisposizione di questa nota, la sezione è raggiungibile all’indirizzo
http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri. Si segnala l’opportunità di unire
alla documentazione ivi elencata anche una attestazione, rilasciata dalle autorità dello Stato membro di origine, che
indichi se l'attività per cui è richiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali sia in detto Stato regolamentata e,
nel caso, se il titolo di studio posseduto consenta nel suo territorio l’accesso alla professione.

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