Data: 2016-03-19 17:04:36

AUA parere di non accoglimento

Buongiorno,
è pervenuta una nota della Regione Toscana in merito all'esame di un' AUA presentata nel 2016 ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs n° 152/2006 finalizzata all'adesione all'autorizzazione generale relativa alle emissioni atmosferiche prodotte da un'attività di stampa litografica. Tale nota non accoglie la domanda poichè fa riferimento all'adesione ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel 2011 d ora non più valida nell'ambito regionale ed invita a ripresentare la stessa domanda ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n° 59/2013 utilizzando gli allegati tecnici regionali con previo pagamento dei diritti istruttori ex art. 2 bis LR n° 9/2010.
In questo caso il SUAP deve provvedere preventivamente a comunicare al richiedente il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n° 241/1990 oppure provvedere direttamente all'archiviazione?
Ringrazio

riferimento id:33079

Data: 2016-03-20 10:20:17

Re:AUA parere di non accoglimento


Buongiorno,
è pervenuta una nota della Regione Toscana in merito all'esame di un' AUA presentata nel 2016 ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs n° 152/2006 finalizzata all'adesione all'autorizzazione generale relativa alle emissioni atmosferiche prodotte da un'attività di stampa litografica. Tale nota non accoglie la domanda poichè fa riferimento all'adesione ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel 2011 d ora non più valida nell'ambito regionale ed invita a ripresentare la stessa domanda ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n° 59/2013 utilizzando gli allegati tecnici regionali con previo pagamento dei diritti istruttori ex art. 2 bis LR n° 9/2010.
In questo caso il SUAP deve provvedere preventivamente a comunicare al richiedente il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n° 241/1990 oppure provvedere direttamente all'archiviazione?
Ringrazio
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La nota NON FA RIFERIMENTO alla mancanza di requisiti sostanziali ma a VIZI FORMALI di accoglibilità dell'istanza. Pertanto NON trova applicazione l'art. 10 bis (che si applica solo in caso di diniego per motivi sostanziali).
Quindi procedi alla archiviazione dandone comunicazione all'interessato.

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