dopo aver eseguito alcuni lavori per l'ampliamento di una linea di fibra ottica, un'azienda ha abbandonato alcuni cumuli di catrame su delle aree pubbliche. Si è provveduto a diffidare l'azienda affinché ripristinasse lo stato dei luoghi ma ad oggi non ha adoperato ne tanto meno sembra propensa a farlo. Quale sanzione si potrebbe applicare?
Grazie per la collaborazione
dopo aver eseguito alcuni lavori per l'ampliamento di una linea di fibra ottica, un'azienda ha abbandonato alcuni cumuli di catrame su delle aree pubbliche. Si è provveduto a diffidare l'azienda affinché ripristinasse lo stato dei luoghi ma ad oggi non ha adoperato ne tanto meno sembra propensa a farlo. Quale sanzione si potrebbe applicare?
Grazie per la collaborazione
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Corretta la diffida, segue ordinanza .... dopo di che si procede con la sanzione pecuniaria (vedi sotto) + sanzione per OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
[b]Art. 192
[/b]1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
....
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
[b]255. Abbandono di rifiuti
[/b]1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
(comma così modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
(comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)
[color=red][b]MODELLI:
[/b][/color]http://www.ancupm.it/public/links/31102006-R.pdf
http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/modulistica/pril2013.pdf
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_504.pdf
In tale fattispecie (abbandono catrame) quale sanzione pecuniaria applico?
riferimento id:33075
In tale fattispecie (abbandono catrame) quale sanzione pecuniaria applico?
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Sanzione amministrativa pecuniaria [b]da trecento euro a tremila euro[/b] come da verbale a pagina 65:
http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/modulistica/pril2013.pdf
A mio avviso se si tratta di catrame siamo nei rifiuti pericolosi e quindi la sanzione è raddoppiata (trovi l'indicazione nella bozza di verbale).
Per comodità ti allego un WORD che puoi usare come traccia riadattandolo.