Quali sono gli adempimenti nei confronti del Suap per l'apertura di una cava di pesca? :-\
Grazie.
Quali sono gli adempimenti nei confronti del Suap per l'apertura di una cava di pesca? :-\
Grazie.
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L'attività di pesca sportiva riservata, a pagamento e non, esercitata in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli,cave da pesca, è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione.
[b]Regione Lombardia[/b]
Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
Boll. Uff. R. Lombardia n. 50, 1 suppl. ord. del 10 dicembre 2008
Regolamento Regionale 22/5/2003 n. 9
Attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2001 Norme per l’incremento e la tutela del
patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia
Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica, approvato con DGR 7/20557 l’11
febbraio 2005.
Legge Regionale 37 /15-12-1993 Deliberazione Giunta Regionale 3297 del 11 ottobre 2006
Criteri per la designazione di nuove aree vulnerabili in Regione Lombardia - Recepimento
della direttiva 91/676/CEE e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7
aprile 2006.
Legge Regionale 30 luglio 2001, n. 12
Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque
della Regione Lombardia.
Boll. Uff. 3.08.2001 n.31, 1° suppl. ord.
Circ. 17 dicembre 1998, n. 66
Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari - Piano regionale 1999-2000.
Boll. Uff. Lombardia 18 gennaio 1999, n. 3.
Circ. 24 gennaio 1994, n. 2
Settore sanità e igiene. Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di
vigilanza degli alimenti e delle bevande - Piano regionale 1994/1995.
Boll. Uff. Lombardia 28 gennaio 1994, n. 4, III S.S.
Legge Regionale 24 giugno 1988, n. 34
Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento
dei servizi di medicina veterinaria.
Boll. Uff. Lombardia 29 giugno 1988, n. 26, I S.O.
[b]Provincia di Bergamo
[/b]
Pianio Ittico Provinciale. Concessioni di acque a scopo di pescicoltura, acquacoltura o
gestione particolare della pesca (22)
Lombardia
L.R. 05/12/2008, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.
Art. 134
Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca (319).
1. La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura e altre attività ittiogeniche (320).
2. Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia, per attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico provinciale, può affidare la gestione di tutto o parte di corpi idrici classificati ai fini della pesca a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta (321).
3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.
4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Nel rilascio delle concessioni è data priorità ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 137; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.
6. Le province, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.
(319) Rubrica così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(320) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(321) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Approfondimenti:
http://www.navegnacervia.it/public/2013101183722_Laghetti%20Pesca%20Sportiva%20Norme_ISS.pdf
OK, quindi autorizzazione della Provincia. Se poi all'interno della cava volessero attivare un bar in che modo verrebbe autorizzato?
riferimento id:33071
OK, quindi autorizzazione della Provincia. Se poi all'interno della cava volessero attivare un bar in che modo verrebbe autorizzato?
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E' un vero e proprio esercizio di somministrazione. Occorre valutare la compatibilità urbanistica.
Salvo che non facciano CIRCOLO con Associazione di promozione sociale e non si pone problema di destinazione