Data: 2016-03-18 09:44:18

Accesso atti

Buongiorno,
è pervenuta una richiesta da parte di un tecnico che chiede l'elenco completo di tutte le istanze edilizie intestate al Signor XXXXX relativi ad immobili posti nel Comune.
Il Signor XXXX non è il suo cliente ma bensì un vicino del suo cliente (ovviamente è in corso una lite).
La richiesta non indica nessuna norma da applicare quindi non cita nè la Legge n° 241/'90 e nemmeno il D.Lgs n° 33/2013 (cd. accesso civico).
Il richiedente sostiene che non è un accesso agli atti poichè non è sua intenzione visionare e/o estrarre fotocopie, ma bensì essere messo a conoscenza di un determinato elenco di istanze edilizie.
A mio avviso, è un accesso agli atti comunque, dunque con comunicazione al controinteressato (ex DPR n° 184/2006) , pagamento diritti etc.
Ringrazio

riferimento id:33068

Data: 2016-03-18 19:02:38

Re:Accesso atti


Buongiorno,
è pervenuta una richiesta da parte di un tecnico che chiede l'elenco completo di tutte le istanze edilizie intestate al Signor XXXXX relativi ad immobili posti nel Comune.
Il Signor XXXX non è il suo cliente ma bensì un vicino del suo cliente (ovviamente è in corso una lite).
La richiesta non indica nessuna norma da applicare quindi non cita nè la Legge n° 241/'90 e nemmeno il D.Lgs n° 33/2013 (cd. accesso civico).
Il richiedente sostiene che non è un accesso agli atti poichè non è sua intenzione visionare e/o estrarre fotocopie, ma bensì essere messo a conoscenza di un determinato elenco di istanze edilizie.
A mio avviso, è un accesso agli atti comunque, dunque con comunicazione al controinteressato (ex DPR n° 184/2006) , pagamento diritti etc.
Ringrazio
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SE il tecnico ha una procura/delega CASO 1, altrimenti CASO 2

[color=red][b]CASO 1[/b][/color]
Il delegato fa richiesta per conto di XXXX ed è con riferimento a questo che va valutata l'istanza.
- si tratta di istanza di accesso ai documenti amministrativi (non importa che non siano citate le norme di riferimento)
- occorre valutare l'istanza ancor prima della notifica ai controinteressati
- l'istanza è NON ACCOGLIBILE in quanto volta ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa e priva della dimostrazione di un interesse DIRETTO, CONCRETO ed ATTUALE eventualmente leso. Inoltre la richiesta è volta alla produzione di un documento (ELENCO) e non alla esibizione di documenti già formati
- non sono dovuti diritti in quanto non vengono predisposte copie.

SOLO SE l'interessato dimostra un interesse diretto, chiedendo ad esempio accesso agli atti relativi ad immobile confinante allora procederai con la notifica e con il rilascio (se dovuto).

[color=red][b]CASO 2[/b][/color]
L'istanza è IRRICEVIBILE in quanto presentata da soggetto privo di titolarità. Quindi non la valuti a prescindere dal contenuto.

[color=red][b]CASO 3[/b][/color]
Ciò premesso l'istanza di ACCESSO CIVICO non è del tutto priva di fondamento nel senso che i titoli edilizi sono oggetto di pubblicazione in base alle norme sulla trasparenza (quantomeno negli estremi di riferimento) e l'eventuale mancata pubblicazione potrebbe esporre l'Amministrazione a controlli e provvedimenti sanzionatori ... quindi valutate se attivarvi per predisporre le misure necessarie a garantire la pubblicazione di tali dati (NON SOLO quelli richiesti da XXXX ma di tutti) .... nelle more potreste valutare di accogliere la richiesta dell'interessato e fino all'attuazione delle misure fornire i dati a richiesta.
In questo caso consiglierei di APPROVARE UN ATTO (aggiornamento piano trasparenza o delibera di giunta) che definisca questo percorso ... così da tutelarvi e darvi il tempo tecnico per ....

riferimento id:33068

Data: 2016-03-18 19:07:03

Re:Accesso atti

[color=red][b]Orientamento n. 11 del 21 maggio 2014[/b][/color]

In materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono.

In tali casi, l’amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all’art. 23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990).

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e155116a0a7780422a6899a8fa56d3f9

**********
Sulle misure sanzionatorie di ANAC in materia di trasparenza e anticorruzione:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/MisureSanzionatorie/Procedimenti

riferimento id:33068
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