CASSAZIONE: nulla la sentenza scritta a mano ed illeggibile (sent. 4683/2016)
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[color=red][b]Corte di Cassazione sentenza n. 4683 /2016[/b][/color]
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4683 Anno 2016
Presidente: SALME' GIUSEPPE
Relatore: RUBINO LINA
Data pubblicazione: 10/03/2016
R.G. 3846 \ 2014
I FATTI
La vicenda riguarda un complesso immobiliare avente in origine destinazione militare,
sito in provincia di Treviso, composto di un immobile suddiviso in due ampie unità
abitative, 45 fabbricati denominati riservette adibiti a depositi di munizioni, le strade
interne e il terreno circostante, trasferito nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato
nel 1999 e successivamente messo in vendita nell'ambito del programma di dismissione
degli immobili pubblici.
All'asta pubblica partecipò anche il proprietario coltivatore diretto di fondo confinante
Angelo Sandre; risultò aggiudicatario Stefano Traverso, il quale stipulò il contratto
preliminare con la Consap e poi il contratto di vendita in forma pubblica con il Ministero
della Difesa.
Nel 2004 il Sandre convenne in giudizio il Traverso, acquirente dell'immobile,
assumendo di esser titolare del diritto di prelazione quale proprietario coltivatore diretto
di terreno agricolo confinante e pretese di esercitare il riscatto agrario. Il Traverso si
costituì opponendosi, ed allegando in primo luogo che il terreno oggetto del retratto
non aveva mai avuto destinazione agricola, né tanto meno l'aveva acquistata a seguito del
semplice inserimento tra i beni patrimoniali dello Stato.
La domanda di riscatto agrario venne rigettata in primo grado dal Tribunale di Treviso,
ma accolta in appello, previa rinnovazione della c.t.u. , dalla Corte d'Appello di Venezia
con la sentenza n. 1343\2013, del 6.6.2013, qui impugnata, con la quale la corte
sostituisce il Sandre al Traverso in qualità di parte acquirente del complesso immobiliare,
e trasferisce al Sandre la proprietà degli immobili descritti in sentenza, subordinando il
trasferimento al versamento del prezzo di acquisto, da effettuarsi entro tre mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza.
Traverso Stefano propone sei motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso contenente ricorso incidentale Sandre Angelo.
Il Traverso ha depositato controricorso ex art. 371 c.p.c. con il quale sostiene
l'inammissibilità del ricorso incidentale avversario.
Il Sandre ha anche depositato memoria.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
[b]Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi
dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111 Cost. in quanto scritta a
mano e assolutamente non decifrabile per buona parte di essa, in particolare nella parte
motiva, rendendo necessario sia alle parti che al giudice un lavoro interpretativo di
esito incerto: ne consegue l'assoluta carenza della motivazione ex Cass. n. 11739 del
2010.[/b]
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 8
della legge n. 590 del 1965 assumendo che il terreno su cui sorge il vasto compendio
immobiliare da lui acquistato non ha mai avuto vocazione nè utilizzo agricolo, avendo
avuto all'epoca destinazione militare, ed essendo disseminato di fabbricati che non
hanno mai avuto né hanno una attuale destinazione agricola. Aggiunge che il valore di
gran lunga preponderante del complesso da lui acquistato è quello delle costruzioni, in
particolare di quella destinata all'alloggio sottufficiali e non certo quello del terreno, che
potrebbe essere destinato all'agricoltura solo dopo una importante e dispendiosa opera
di bonifica,con demolizione di edifici e asporto di materiali anche inquinanti.
Con il terzo motivo il Traverso denuncia l'esistenza del vizio di mancato esame di un
fatto decisivo della controversia, consistente nella volumetria dell'edificio ai fini della
decisione sulla antieconomicità della riconduzione del compendio a terreno agricolo.
Torna a denunciare che la sentenza è illeggibile nei suoi punti cruciali, in particolare
laddove sostiene che il bene non ha perso irreversibilmente la sua destinazione agricola,
perché la trasformazione impressa dal Ministero della difesa, che lo ha adibito ad area
militare, è reversibile con lavori di bonifica che non sarebbero antieconomici.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del
principio del contraddittorio, ai sensi degli artt. 101 e 115 c.p.; afferma che la c.t.u.
rinnovata in appello e a base della sentenza che ha ribaltato l'esito del giudizio di primo
grado non fa riferimento, per ricostruire il valore dei terreni e dei fabbricati, a dati
obiettivi, ma ad informazioni confidenzialmente acquisite dal c.t.u.. Rileva che tale
irregolare modalità di acquisizione delle informazioni tecniche è stata tempestivamente
denunciata dal c.t.p. e poi dal ricorrente, nella seconda conclusionale, depositata in
appello dopo la rinnovazione della c.t.u. eseguita in primo grado e poi nella terza
comparsa conclusionale.
Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia l'esistenza del vizio di motivazione, per
mancato esame del fatto decisivo della partecipazione del signor Sandre alla vendita a
rilancio, ai fini della decisione sulla domanda di riscatto.
Sostiene che l'avviso di vendita all'asta configurerebbe quella denuntiatio di cui all'art. 8
quarto comma della legge n. 590 del 1965, che il Sandre abbia partecipato all'asta indetta
nell'ambito di una procedura di dismissione di beni pubblici, ex lege 662 del 1996 non
rimanendo aggiudicatario del bene, e che non gli può essere consentito di sovvertire
l'esito della procedura di aggiudicazione facendo valere il diritto di prelazione.
Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione
della norma di diritto consistente nel combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 590 del
1965 e 3 comma 112 della legge n. 662 del 1996.
Sostiene che il Sandre avrebbe abusato del diritto di prelazione riconosciutogli dalla
legge, non avvalendosi di esso al momento della partecipazione ai rilanci ma solo quando
il prezzo di aggiudicazione della gara si era già stabilizzato in favore del miglior offerente
Traverso, che aveva già sottoscritto non solo il contratto preliminare, ma anche il
contratto di compravendita.
Il controricorrente formula un motivo di ricorso incidentale che qualifica come
subordinato : chiede a sua volta che venga cassata la sentenza laddove subordina il
trasferimento in suo favore della proprietà al pagamento, oltre che del prezzo di vendita,
anche degli accessori di legge : sostiene di non dover corrispondere all'acquirente nulla
oltre al prezzo di vendita da questo corrisposto allo Stato.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato a va accolto.
Con esso si torna a proporre a questa Corte la questione della validità della sentenza
scritta a mano dall'estensore, fattispecie ormai infrequente e tuttavia non scomparsa pur
nell'epoca della digitalizzazione del processo.
Si è avuto modo più di una volta di affermare che in mancanza di una espressa
comminatoria di nullità, il fatto che il testo originale della sentenza sia stilato in forma
autografa dall'estensore non costituisce di per sé ipotesi di nullità della sentenza neppure
laddove esso sia leggibile con difficoltà (Cass. n. 5071 del 1996; Cass. n. 21231 del 2006;
Cass. n. 11739 del 2010; Cass. n. 7269 del 2012).
Non costituisce quindi ipotesi di nullità, in sé, non essendo prevista come tale, il fatto
che l'originale della sentenza non sia formato dal cancelliere ( come previsto dall'art. 119
disp. att. c.p.c. ), mediante trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari e
leggibili della minuta redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua
versione originale, coincidendo in questo caso il testo pubblicato con la minuta scritta a
mano dal giudice; tale modalità di redazione - se il testo della sentenza è comprensibile -
può rilevare solo come mera irregolarità. Peraltro, è da dire che, attesa la crescente e
ormai capillare diffusione tra i giudici degli strumenti informatici, è sempre più diffusa la
consuetudine dei giudici di provvedere personalmente alla redazione in via informatica
del testo delle minute, senza fruire dell'opera del cancelliere, anche per velocizzare i
tempi di pubblicazione dei provvedimenti e alleggerire i compiti del sempre più ridotto
personale amministrativo.
[color=red][b]Occorre però puntualizzare che nei casi quali quello in esame e ormai limitati - in cui la
sentenza sia pubblicata nel suo testo originale redatto a mano dall'estensore - il testo
della sentenza deve rispettare uno standard minimo di oggettiva comprensibilità al di
sotto del quale essa non è riconducibile neppure alla nozione di documento, composto
degli elementi di cui all'art. 132 c.p.c., né può assolvere nella sua materialità alla
funzione di veicolare e far conoscere i fatti sottoposti all'attenzione del giudice e le
ragioni della decisione.[/b][/color]
Se il documento contenente la sentenza non è — come nella specie - pianamente
leggibile con esito obiettivo, ma sia di difficile leggibilità , tanto da dar luogo nella sua
dimensione testuale ad una laboriosa opera di interpretazione con esito incerto, ovvero
potenzialmente difforme da lettore a lettore, in cui ciascuno che si trova ad esaminare il
documento può attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilità della grafia dell'estensore,
un testo diverso rispetto a quanto percepito dagli altri lettori — esso viene meno alla sua
funzione essenziale di documento recante l'estensione della motivazione e quindi della
decisione del giudice.
[b]Si ha in questo caso cioè un vera e propria mancanza grafica del documentomotivazione,
che diviene pertanto assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione
essenziale, consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione ovvero una
mancanza grafica della motivazione che impedisce radicalmente al giudice, alle parti e ai
terzi di leggerlo, di apprezzarlo e comprenderlo nella sua estensione letterale per poi
valutarlo nei suoi contenuti.[/b]
Deve quindi affermarsi che la motivazione della sentenza è mancante non solo quando
essa sia stata materialmente omessa, e non solo quando il testo della sentenza, scritto a
mano, è assolutamente indecifrabile, ma anche quando la scarsa leggibilità di essa renda
necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad
equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono in tal modo attribuire alla
sentenza contenuti diversi.
Ai fini della validità del documento motivazione non deve essere richiesto né alle parti né
al giudice un lavorio interpretativo sul testo del documento che vada al di là dell'impegno
richiesto dalla lettura: il testo è il contenente e deve essere univocamente apprezzabile da
tutti i suoi fruitori per garantire che l'analisi di esso non esuli dal suo campo destinato,
che è quella della validità delle argomentazioni giuridiche in esso contenute, e non quella
della interpretazione del dato testuale.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in
diversa composizione che deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 14 dicembre 2015