E' possibile la cessione di un box del mercato ortofrutticolo unitamente all'azienda commerciale e ciò in considerazione che l'art. 31 del Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (Decreto Ministeriale 10 aprile 1970, recepito con Deliberazione del Consiglio Comunale) prevede la revoca del posteggio (box) assegnato nel caso di cessione totale o parziale a terzi?
Si ringrazia e si inviano cordiali saluti.
E' possibile la cessione di un box del mercato ortofrutticolo unitamente all'azienda commerciale e ciò in considerazione che l'art. 31 del Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (Decreto Ministeriale 10 aprile 1970, recepito con Deliberazione del Consiglio Comunale) prevede la revoca del posteggio (box) assegnato nel caso di cessione totale o parziale a terzi?
Si ringrazia e si inviano cordiali saluti.
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L'Amministrazione può prevedere la NON TRASMISSIBILITA' a terzi della concessione (al di fuori della disciplina sul commercio AAPP) e se ciò avviene la cessione a terzi NON PRODUCE EFFETTI.
Quindi il Comune non riconosce CAIO (che deve diffidare dall'usare del bene e sanzionarlo se del caso - però dopo formale diffida) e deve comunicare a TIZIO che decade se non prosegue nell'esercizio diretto dell'attività.
Questa la tesi TRADIZIONALE anche se oggi tale formulazione appare messa in dubbio da alcuni principi sopravvenuti, fra cui quelli del Dlgs 59/2010.
Ciò premesso andrebbe studiata meglio la formulazione letterale del regolamento comunale e verificare l'esistenza di norme sopravvenute che qui non possiamo fare.
FAI QUESTE VERIFICHE prima di adottare un qualunque atto!!