Premesso che il Comune sta predisponendo un nuovo pano per il commercio su aree pubbliche, si chiede:
1. E' possibile sopprimere per motivi di igiene e di riqualificazione della zona, a seguito di interventi urbanistici, un mercato etnico stagionale che si tiene nella località turistico-balneare del Comune ed inserito attualmente nel piano del commercio su area pubblica?
2. Il Comune è obbligato, in caso di soppressione di detto mercato etnico, ad individuare aree in cui far svolgere il detto mercatino etnico?
3. Si deve considerare ancora vigente la disposizione dell'art. 8 della L.R. n. 18/1995 che consente la cessione del posteggio su area pubblica unitamente all'azienda commerciale?
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
1. E' possibile sopprimere per motivi di igiene e di riqualificazione della zona, a seguito di interventi urbanistici, un mercato etnico stagionale che si tiene nella località turistico-balneare del Comune ed inserito attualmente nel piano del commercio su area pubblica?
[color=red]In occasione della pianificazione di adeguamento al dlgs 59/2010 a nostro avviso SI', si può fare senza alcun problema o limitazione.
Tutte le concessioni decadono e l'amministrazione non è tenuta a prevedere il mercato nuovamente. A MAGGIOR RAGIONE se ci sono anche ragioni igienico-sanitarie[/color]
2. Il Comune è obbligato, in caso di soppressione di detto mercato etnico, ad individuare aree in cui far svolgere il detto mercatino etnico?
[color=red]NO. Ovviamente se possibile si consiglia di prevederlo, soprattutto se c'è una esigenza degli operatori formalmente manifestata.
NON si può escludere che qualche giudice riconosca un "legittimo affidamento" quantomeno alla localizzazione del mercato in altra area se esistente e compatibile ....[/color]
3. Si deve considerare ancora vigente la disposizione dell'art. 8 della L.R. n. 18/1995 che consente la cessione del posteggio su area pubblica unitamente all'azienda commerciale?
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La disposizione "La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all’azienda commerciale" rappresenta un principio dell'ordinamento civilistico, valida a prescindere dal suo richiamo nella legge regionale.
Quindi sì, vale3 in Sicilia ma anche nelle altre Regioni che non hanno analoga disposizione.
NON si vende la concessione, ma l'azienda a cui segue la concessione.
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relativamente al punto 1 si può ampliare il ragionamento dicendo meglio che le concessioni pluriennali decano ex lege secondo le scadenze previste nell’Intesa della conferenza unificata del luglio 2012.
La decadenza porta con sé la possibilità di agire da parte del comune senza dover contemperare i c.d. diritti acquisiti che gli operatori vanterebbero in vigenza di concessione.
Se l’amministrazione ravvede la necessità di un modifica alla pianificazione commerciale su area pubblica, quello è sicuramente il momento migliore per attuarla.
Resta inteso che ogni passo procedurale del comune deve essere motivato ma la gestione del suolo pubblico, a meno di evidente irragionevolezza, cade nella più ampia discrezionalità amministrativa.
Io farei comunque concertazione e se possibile procederei a spostare la manifestazione. Se la motivazione è igienico-sanitaria e non vi sono altre ragioni di opportunità politica allora una volta trovata una collocazione adeguata è preferibile dare seguito alla possibilità di lavoro per gli operatori