Data: 2016-03-17 15:59:26

Impianto privato di carburanti. Assenza collaudo

E' pervenuta una richiesta da parte dell'Agenzia delle Dogane in merito alla verifica di possesso dell'autorizzazione  all'esercizio di un impianto privato di carburanti. L'autorizzazione è stata rilasciata dal nostro Comune nel 2001, con la prescrizione che l'utilizzo doveva essere preceduto dal collaudo da parte della prescritta Commissione comunale. Di quell'impianto non abbiamo più avuto notizie. La polizia locale ha quindi effettuato un sopralluogo presso la ditta, rilevando che l'impianto è in esercizio. Ha scritto a noi per il seguito di competenza. Per il Veneto, la legge regionale prevede all'art. 10, comma 8 che [i]nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata, è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione[/i]. E' il caso di fare un avvio di procedimento prima di ordinare la chiusura e revocare l'autorizzazione? Mi pare invece che non ci siano sanzioni amministrative per il mancato collaudo, salvo che il mancato collaudo non possa rientrare nelle previsioni del comma 4, del citato art. 10:  [i]L'installazione di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, ove prevista, ....., sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00[/i].

riferimento id:33051

Data: 2016-03-17 19:00:03

Re:Impianto privato di carburanti. Assenza collaudo


E' pervenuta una richiesta da parte dell'Agenzia delle Dogane in merito alla verifica di possesso dell'autorizzazione  all'esercizio di un impianto privato di carburanti. L'autorizzazione è stata rilasciata dal nostro Comune nel 2001, con la prescrizione che l'utilizzo doveva essere preceduto dal collaudo da parte della prescritta Commissione comunale. Di quell'impianto non abbiamo più avuto notizie. La polizia locale ha quindi effettuato un sopralluogo presso la ditta, rilevando che l'impianto è in esercizio. Ha scritto a noi per il seguito di competenza. Per il Veneto, la legge regionale prevede all'art. 10, comma 8 che [i]nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata, è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione[/i]. E' il caso di fare un avvio di procedimento prima di ordinare la chiusura e revocare l'autorizzazione? Mi pare invece che non ci siano sanzioni amministrative per il mancato collaudo, salvo che il mancato collaudo non possa rientrare nelle previsioni del comma 4, del citato art. 10:  [i]L'installazione di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, ove prevista, ....., sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00[/i].
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1) il collaudo ANDAVA (DPR 447/1998) e VA (DPR 160/2010) trattato nella forma dell'autocollaudo
2) la mancanza dell'autocollaudo determina la decadenza (per la vs. Regione)
3) quindi DEVI fare avvio del procedimento assegnando un congruo termine (suggerisco almeno 60 giorni) indicando nell'avvio "Si diffida dall'esercizio in carenza dei requisiti prescritti pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o di provvedimenti interdittivi"
4) se il titolare è saggio nei 60 giorni fa autocollaudo e sana il tutto
5) altrimenti dichiari la decadenza dell'autorizzazione e se prosegue si applica la sanzione dell'esercizio senza titolo
NON sembra che vi siano sanzioni pecuniarie ma MANDA ALLA POLIZIA LOCALE per conoscenza.

riferimento id:33051

Data: 2016-03-22 10:37:05

Re:Impianto privato di carburanti. Assenza collaudo

Intanto grazie per la risposta, procederò come suggerito,
In merito tuttavia a questo aspetto
[i]1) il collaudo ANDAVA (DPR 447/1998) e VA (DPR 160/2010) trattato nella forma dell'autocollaudo[/i]
avrei bisogno di capirne il fondamento. Cerco di spiegarmi. La legge regionale veneto 23/2003, successiva al DPR 447/1998, cita espressamente la Commissione comunale di collaudo. La nostra Regione ha poi emanato la DGR 641 del  05/03/2004 che disciplina la procedura di collaudo con la predetta Commissione (cha ha pure un costo). Il nostro Comune ha provveduto alla nomina con delibera di Giunta.  Il DPR 447/1998 è ora sostituito dal DPR 160/2010, che parla di collaudo all’art. 10, con riferimento tuttavia al Testo Unico Edilizia,  DPR 380/2010.
Dove mi perdo :o?

riferimento id:33051

Data: 2016-03-22 12:08:35

Re:Impianto privato di carburanti. Assenza collaudo


Intanto grazie per la risposta, procederò come suggerito,
In merito tuttavia a questo aspetto
[i]1) il collaudo ANDAVA (DPR 447/1998) e VA (DPR 160/2010) trattato nella forma dell'autocollaudo[/i]
avrei bisogno di capirne il fondamento. Cerco di spiegarmi. La legge regionale veneto 23/2003, successiva al DPR 447/1998, cita espressamente la Commissione comunale di collaudo. La nostra Regione ha poi emanato la DGR 641 del  05/03/2004 che disciplina la procedura di collaudo con la predetta Commissione (cha ha pure un costo). Il nostro Comune ha provveduto alla nomina con delibera di Giunta.  Il DPR 447/1998 è ora sostituito dal DPR 160/2010, che parla di collaudo all’art. 10, con riferimento tuttavia al Testo Unico Edilizia,  DPR 380/2010.
Dove mi perdo :o?
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La competenza sulle procedure SUAP è dello Stato quindi anche la disciplina regionale pregressa non trovava applicazione nei Comuni dove era istituito il SUAP e quindi si doveva procedere in autocollaudo.
SICURAMENTE ciò avviene con il DPR 160/2010 che trova applicazione proprio sugli impianti di carburante (essenzialmente solo per questi) e riguarda il collaudo ad ogni effetto, edilizio ed amministrativo. QUINDI niente Commissione, niente spese, niente perdita di tempo ecc...

TI CONSIGLIO di adeguarti anche perchè l'uso della Commissione ha implicazioni su costi (Corte dei Conti), imputazione dei rimborsi (qualcuno sbagliando pagava il gettone al singolo dipendente e non all'Ente ecc...) ....

Approfondimenti:
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