Salve. Abbiamo ricevuto una relazione di servizio da parte della polizia stradale nella quale ci viene riferito che, a seguito di controllo, un distributore stradale di carburanti risultava chiuso, senza aver ottenuto l'apposita autorizzazione di sospensione attività prevista all'art.17, comma 1 della LR Veneto 23/2003 ([i]Art. 17 - Sospensione e revoca della autorizzazione. 1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie[/i]). Nella relazione di servizio viene riportato che gli agenti hanno verificato presso il nostro ufficio attività produttive (vero!) che la citata autorizzazione non era né stata richiesta né tantomeno ottenuta, proponendo l'applicazione della sanzione di cui alla LR 23/2003, art. 17. (In realtà le sanzioni sono previste all'art. 10, ma pazienza!)
La vicenda è ingarbugliata perché: sono trascorsi più di 90 giorni da quando abbiamo ricevuto la relazione di servizio della polizia stradale; lo stesso giorno del controllo effettuato dalla polizia stradale la ditta proprietaria dell’impianto, a cui è intestata l’autorizzazione comunale per l’esercizio dello stesso, presentava la richiesta di sospensione attività, che noi abbiamo rilasciato qualche giorno dopo; il gestore ha presentato comunicazione di cessazione attività due mesi dopo la data dell’avvenuto controllo da parte della polizia stradale e dell’inizio della sospensione attività comunicato dalla ditta proprietaria dell’impianto. Il nuovo nostro collega, agente di polizia locale, ritiene che fosse compito degli agenti accertatori (quindi della polizia stradale) notificare il verbale e che sia ora nostro (ufficio attività produttive) il compito di chiedere la prova dell’avvenuta notifica del verbale e procedere con l’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione. Per noi (ufficio attività produttive) la questione è poco chiara per scarsa conoscenza della L. 698/1981, perché prima si arrangiava l’agente di polizia locale andato in pensione >:(…. Noi (attività produttive) temiamo che la polizia stradale non abbia notificato alcun verbale anche in base a quanto riportato nell’art. 17, comma 7, della LR 23/2003 ([i]7. Il comune, acquisito il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi[/i]). Come procedere ora? E’ compito nostro o della polizia locale? Chiediamo noi o la PL il verbale alla polizia stradale? E se non l’hanno mai notificato, procediamo con l’applicazione della sanzione? O lasciamo perdere tutto perché, oggi, alla luce delle liberalizzazioni, la sanzione in questione ha perso ragione di esistere?
A mio parere (ma evidenzio che sono ignorante in materia di 689), visto che il gestore ha comunicato la cessazione due mesi dopo la sospensione da noi autorizzata alla ditta proprietaria, è il caso di chiedere alla polizia locale di effettuare tutti gli accertamenti possibili per capire da quando è cessata l’attività presso il distributore e quindi utilizzare quella relazione di servizio della polizia stradale solo quale elemento di un nuovo procedimento sanzionatorio.
Mi scuso per la lungaggine del quesito e ringrazio anticipatamente per quanto potrete chiarirci.
Salve. Abbiamo ricevuto una relazione di servizio da parte della polizia stradale nella quale ci viene riferito che, a seguito di controllo, un distributore stradale di carburanti risultava chiuso, senza aver ottenuto l'apposita autorizzazione di sospensione attività prevista all'art.17, comma 1 della LR Veneto 23/2003 ([i]Art. 17 - Sospensione e revoca della autorizzazione. 1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie[/i]). Nella relazione di servizio viene riportato che gli agenti hanno verificato presso il nostro ufficio attività produttive (vero!) che la citata autorizzazione non era né stata richiesta né tantomeno ottenuta, proponendo l'applicazione della sanzione di cui alla LR 23/2003, art. 17. (In realtà le sanzioni sono previste all'art. 10, ma pazienza!)
La vicenda è ingarbugliata perché: sono trascorsi più di 90 giorni da quando abbiamo ricevuto la relazione di servizio della polizia stradale; lo stesso giorno del controllo effettuato dalla polizia stradale la ditta proprietaria dell’impianto, a cui è intestata l’autorizzazione comunale per l’esercizio dello stesso, presentava la richiesta di sospensione attività, che noi abbiamo rilasciato qualche giorno dopo; il gestore ha presentato comunicazione di cessazione attività due mesi dopo la data dell’avvenuto controllo da parte della polizia stradale e dell’inizio della sospensione attività comunicato dalla ditta proprietaria dell’impianto. Il nuovo nostro collega, agente di polizia locale, ritiene che fosse compito degli agenti accertatori (quindi della polizia stradale) notificare il verbale e che sia ora nostro (ufficio attività produttive) il compito di chiedere la prova dell’avvenuta notifica del verbale e procedere con l’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione. Per noi (ufficio attività produttive) la questione è poco chiara per scarsa conoscenza della L. 698/1981, perché prima si arrangiava l’agente di polizia locale andato in pensione >:(…. Noi (attività produttive) temiamo che la polizia stradale non abbia notificato alcun verbale anche in base a quanto riportato nell’art. 17, comma 7, della LR 23/2003 ([i]7. Il comune, acquisito il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi[/i]). Come procedere ora? E’ compito nostro o della polizia locale? Chiediamo noi o la PL il verbale alla polizia stradale? E se non l’hanno mai notificato, procediamo con l’applicazione della sanzione? O lasciamo perdere tutto perché, oggi, alla luce delle liberalizzazioni, la sanzione in questione ha perso ragione di esistere?
A mio parere (ma evidenzio che sono ignorante in materia di 689), visto che il gestore ha comunicato la cessazione due mesi dopo la sospensione da noi autorizzata alla ditta proprietaria, è il caso di chiedere alla polizia locale di effettuare tutti gli accertamenti possibili per capire da quando è cessata l’attività presso il distributore e quindi utilizzare quella relazione di servizio della polizia stradale solo quale elemento di un nuovo procedimento sanzionatorio.
Mi scuso per la lungaggine del quesito e ringrazio anticipatamente per quanto potrete chiarirci.
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La situazione è complicata e quindi parto dalla SOLUZIONE che è semplice.
NON DOVETE FARE NIENTE
1) decorsi i 90 giorni l'eventuale illecito è prescritto
2) spettava alla stradale fare il verbale ma spettava a voi comunicare che non era stata rilasciata autorizzazione
3) A MIO AVVISO l'obbligo di previa autorizzazione non è più in vigore e quindi non è in vigore il rilascio della relativa autorizzazione in quanto l'attività del distributore non ha più natura concessoria e il soggetto è+ libero di sospendere, salva l'eventuale decadenza
4) quindi oggi NON PONETEVI i problemi che in ogni caso, ammesso che lo potevate fare, oggi non potete intervenire.
VI CONSIGLIO però di approfondire lo studio della L. 689/1981.
Guardate:
http://www.omniavis.com/archivio/components/com_joomlaboard/uploaded/files/20070316_lezione07.pdf
LEZIONE n. 3 del MASTER:
http://www.omniavis.it/httpdocs/Documenti/formazione/OmniaForm_OV_MASTER_20110127_brochure.pdf
Se interessano ulteriori approfondimenti scrivete a info@omniavis.it per le videoregistrazioni
Grazie... in effetti siamo proprio carenti in materia di 689 :'(. Preciso che nella relazione di servizio la polizia stradale ha riportato di aver verificato l'assenza dell'autorizzazione alla sospensione dell'attività proprio presso il nostro ufficio (cosa questa, ovviamente, corrispondente al vero). Possiamo quindi ritenerci un pochino sollevati perché spettava alla stradale la notifica del verbale di accertata violazione agli interessati?
Nel frattempo abbiamo sentito la nostra Regione: pur ammettendo che si tratta di norme anacronistiche, ritiene che fintantoché l'obbligo è previsto (quello di chiedere l'autorizzazione alla sospensione), noi siamo tenuti a farlo rispettare....
Grazie... in effetti siamo proprio carenti in materia di 689 :'(. Preciso che nella relazione di servizio la polizia stradale ha riportato di aver verificato l'assenza dell'autorizzazione alla sospensione dell'attività proprio presso il nostro ufficio (cosa questa, ovviamente, corrispondente al vero). Possiamo quindi ritenerci un pochino sollevati perché spettava alla stradale la notifica del verbale di accertata violazione agli interessati?
Nel frattempo abbiamo sentito la nostra Regione: pur ammettendo che si tratta di norme anacronistiche, ritiene che fintantoché l'obbligo è previsto (quello di chiedere l'autorizzazione alla sospensione), noi siamo tenuti a farlo rispettare....
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1) siete più sollevati senz'altro!
2) io ABORRO le formule "abbiamo sentito la Regione" ... chi? il Presidente? il consigliere di maggioranza? un funzionario? un dirigente? l'usciere? EBBENE, nessuno di questi è titolato a pronunciarsi a nome della Regione. Solo il CONSIGLIO REGIONALE potrebbe adottare norma di interpretazione autentica o confermativa ... e dubito che si sia pronunciato. QUINDI ... meno male che non vi siete trovati a dover applicare la norma anacronistica (per me abrogata) ...
CIAO