Data: 2016-03-17 09:15:07

SANATORIA EDILIZIA e DOPPIA CONFORMITA' - Consiglio di Stato 9/3/2016

SANATORIA EDILIZIA e DOPPIA CONFORMITA' - Consiglio di Stato 9/3/2016

[img]http://media.lavorincasa.it/post/5/4040/data/verifica_di_un_fabbricato_tra_lo_stato_di_fatto_e_le_planimetrie_di_progetto.jpg[/img]

[color=red][b]Consiglio di Stato, sentenza n. 936 del 9 marzo 2016[/b][/color]

N. 00936/2016REG.PROV.COLL.
N. 08334/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8334 del 2012, proposto da:
Maison s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
avvocati Ludovico Ferdinando Villani e Francesco Massa, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Roma, via Asiago, 8;
contro
Comune di Andora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Maria Francesca Florino e Mario Cannata, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via della Mercede, 11;
per la riforma
della sentenza del 6 aprile 2012, n. 509, del Tribunale amministrativo regionale per
la Liguria, Genova, Sezione I.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andora;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Vincenzo
Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Scafarelli per delega dell’avvocato Massa.
FATTO e DIRITTO
1.– La Società Maison s.r.l. ha ottenuto dal Comune di Andora, in data 5 settembre
2005, un permesso di costruire prat. ed. 657/19 per la realizzazione di un
fabbricato a destinazione residenziale con sottostante volume interrato destinato a
deposito e ricovero di attrezzature agricole.
La Società, con istanza del 18 dicembre 2007, ha presentato un progetto in
variante, che prevedeva la traslazione dell’immobile.
Non avendo l’amministrazione fornito una risposta, ha realizzato l’operata in
conformità alla richiesta di variante.
La parte, per il tramite del proprio legale, con lettera del 15 dicembre 2010, ha
chiesto al Comune di qualificare l’istanza del 18 dicembre 2007 quale istanza di
sanatoria.
Il Comune, con provvedimento del 10 marzo 2011, n. 7967, ha rigettato la
domanda per le seguenti ragioni: i) la variante non può essere considerata di lieve
entità in ragione della circostanza che la traslazione non può essere valutata come
modesta; ii) il permesso di costruire n. 617 del 2015 è scaduto; iii) non è possibile
“trasformare” la domanda in variante in “variante in sanatoria”.
La società ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo
regionale per la Liguria, che, con sentenza 6 aprile 2012, n. 509, lo ha rigettato.
In particolare, in relazione ai primi due motivi, con cui la ricorrente ha contestato
le prime due ragioni poste a base del diniego, il Tribunale ha rilevato la mancanza
di interesse, in quanto essi si riferiscono all’originaria domanda di permesso di
costruire in variante che è stata “superata” dalla domanda di variante in sanatoria.
In relazione al terzo motivo, il primo giudice ha rilevato la sua infondatezza «attesa
la natura e la gravità della violazione riscontrata, a proposito della quale la p.a. si è
congruamente pronunciata, ritenendone la incompatibilità con le norme del
piano».
2.– La ricorrente di primo grado ha proposto appello.
2.1.– Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto dell’appello.
3.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2015.
4.– L’appello è infondato.
4.1.– Con un primo motivo si è rilevata l’erroneità della sentenza nella parte in cui
ha dichiarato il difetto di interesse in relazione ai primi due motivi del ricorso. In
particolare, si è dedotto che «il Comune ha respinto proprio l’istanza di sanatoria
(…) ed il ricorso deciso censurava proprio le motivazioni addotte a giustificazione
di tale diniego». Sono stati, pertanto, riproposti i motivi di primo grado non
esaminati dal Tribunale amministrativo.
Il motivo non è fondato.
La circostanza secondo cui la società appellante ha realizzato le opere di cui alla
domanda di variante costituisce dato non contestato. Ne consegue che, come
correttamente messo in rilievo dal primo giudice, non sussiste un oggettivo
interesse alla trattazione di motivi che si riferiscono alla domanda di variante che è
stata “superata” sia dalla richiesta della stessa società appellante sia, soprattutto,
dall’evoluzione dei fatti e cioè dalla avvenuta realizzazione delle opere a cui
l’originaria domanda si riferiva. In altri termini, una volta che gli interventi di cui
alla originaria domanda di variante sono stati realizzati l’unica possibilità per
l’interessato è quella di presentare all’amministrazione una domanda di sanatoria.
Alla luce di quanto esposto, non sussiste interesse meritevole di tutela alla
trattazione dei primi due motivi di ricorso con cui si contestano le prime due
ragioni indicate nel provvedimento impugnato che si riferiscono alla domanda di
variante e non alla domanda di sanatoria.
4.– Con un ulteriore motivo si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella
parte in cui ha rigettato il terzo motivo del ricorso. A tale proposito, si deduce
come il Tribunale amministrativo avrebbe “travisato” il contenuto del
provvedimento impugnato, in quanto il Comune non ha accertato la mancanza
della doppia conformità per contrasto con il nuovo piano adottato. Si aggiunge
come sarebbe illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto
necessario dimostrare la doppia conformità.
Il motivo non è fondato.
L’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dispone che
il permesso in sanatoria è ottenibile soltanto «se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda».
[b]L’amministrazione ha, pertanto, correttamente ritenuto necessario che, al fine di
potere considerare la domanda come variante in sanatoria, fosse necessario la
dimostrazione della doppia conformità. Né varrebbe rilevare che tale regola non
sarebbe applicabile in presenza di “varianti proprie” né che fosse onere
dell’amministrazione dimostrare la doppia conformità.[/b]
In relazione al primo aspetto, l’art. 36 non pone limitazioni di sorta con
riferimento all’ambito applicativo della regola della doppia conformità.
In relazione al secondo aspetto, la domanda di sanatoria presuppone che la parte
dimostri la conformità delle opere alle prescrizioni urbanistiche vigenti al
momento della presentazione della domanda e al momento della realizzazione
dell’opera. L’amministrazione valuta, poi, se la dichiarazione è conforme a legge.
In questo contesto, dimostrata la legittimità della valutazione amministrativa basata
su quanto esposto, il denunciato “travisamento” da parte del primo giudice del
contenuto del provvedimento impugnato non assume rilievo.
5.– Con l’ultimo motivo, riportato per primo nell’atto di appello, si assume
l’erroneità della sentenza per non avere esaminato il quarto motivo del ricorso di
primo grado, con cui si era denunciata la mancanza acquisizione del parere
obbligatorio della commissione edilizia.
Il motivo non è fondato.
Sul punto è sufficiente rilevare che tale parere è richiesto per la domanda di
variante. Nel caso in esame, per le ragioni esposte, la questione attiene alla
sanatoria delle opere, con la conseguenza che questo profilo non assume rilevanza.
6.– In definitiva, per le ragioni sin qui indicate, l’appello è privo di fondamento.
Rimane fermo il potere della parte di presentare una nuova domanda di sanatoria
nel rispetto di quanto contenuto nella presente decisione.
6.– Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, alla luce
del comportamento dell’amministrazione che nel corso del procedimento che non
ha esaminato tempestivamente la domanda di variante presentata dalla società.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:33035
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it