Buonasera,
sono un agente di polizia municipale in servizio presso un Comune in provincia di Foggia.
Vorrei chiedere un chiarimento in materia di distributori automatici.
Considerato l'articolo 6 del DL 3 agosto 2007, n. 117
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(ho allegato immagini 4 e 5)
Considerato pure l'articolo 54 della legge 29 Luglio 2010 n. 120
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(ho allegato immagini n. 6, 7, 8, 9, 10, 11)
Premesso che
Con la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali - articolo 31 della legge 214/2012, il Ministero dell'Interno con propria nota si è espresso nel senso di ritenere che il divieto di vendere alcolici dalle ore 24 alle 6, previsto dal Codice della Strada nei confronti dei soli esercizi di vicinato, debba ritenersi applicato anche alle medie e grandi strutture di vendita e che alle stesse debbano essere applicate le medesime sanzioni comminate dal comma 3 dell'articolo 6 del DL 3 agosto 2007, n. 117.
Premesso che
L'art. 14bis/2 "Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche." della L. 125/01 " Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" prevede il divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi dalle ore 24 alle ore 7, punendo la violazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Inoltre si prevede che se il fatto è commesso attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Considerato anche
L'art. 689/2 c.p. (nuovo comma inserito dall'art. 7/3ter D.L. "Balduzzi" 158/12) prevede che la pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma (cioè la somministrazione di bevande alcoliche a soggetto minore degli anni 16), attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, a meno che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
La nostra legge regionale Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 -"Codice del Commercio" all'articolo 58 recita:
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(ho allegato immagini n. 1 e n. 2)
QUINDI con l'articolo 58 comma 6 pone un DIVIETO assoluto alla vendita di alcolici di qualsiasi gradazione.
A modesto parere dello scrivnte non vi è bisogno di alcuna precisazione, poichè già altre Regioni come le Marche per esempio
hanno già deciso con legge Regionale di vietare la vendita di alcolici per mezzo di distributori automatici.
Sul sito della Regione Puglia, menu Pareri e Risoluzioni
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AAYAAPolpAAA&p_name_allegato=&p_esito=0
ho trovato questo parere.....
[url=http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AAYAAPolpAAA&p_name_allegato=&p_esito=0]http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AAYAAPolpAAA&p_name_allegato=&p_esito=0[/url]
[url=http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.GES_BLOB.P_UPD_COUNTER_LETTURE?a_table=SISPUGLIA.DOCUMENTI&a_componente=SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC&a_id=45829]http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.GES_BLOB.P_UPD_COUNTER_LETTURE?a_table=SISPUGLIA.DOCUMENTI&a_componente=SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC&a_id=45829[/url]
spero di aver postato correttemente link e immagini....
fino a ieri ero convinto di una cosa, oggi devo convincermi del contrario?
[b]TOSCANA
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.[/b]
[b]Art. 49 - Somministrazione mediante distributori automatici[/b]
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (139) ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di somministrazione.
[color=red][b]3. E’ vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.[/b][/color]
[b]Art. 65 - Distributori automatici[/b]
1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l'articolo 63 .
2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
[color=red][b]3. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.[/b][/color]
Anch'io resto del parere che finché non interverrà una modifica normativa a livello regionale, il divieto assoluto che pongono quelle regioni debba essere ripettato. Le regioni hanno la competenza legislativa non solo sul commercio ma anche nella "polizia amministrativa". Sul punto vedi l'art. 159 del d.lgs. 112/98.
E' chiaro che per distributore automatico debba intendersi un qualcosa che agisce senza la presenza dell'esercente che possa controllare. Se il distributore fosse inserito in un locale alla presenza dell'esercente e potesse essere attivato solo con gettoni che lo stesso esercente distribuisce (per fare un esempio) allora ritengo che possa essere ammessa la vendita di alcolici.