NATUROPATA ed esercizio abusivo della professione - Cassazione 8885/2016
per la sussistenza del reato di abusivo esercizio della professione medica deve aversi riguardo al concreto svolgimento di atti tipici, cioè di
atti riservati a detta professione, dovendo negarsi che possa
avere rilievo, per escluderne la configurabilità, la circostanza
che l'agente non si presenti come "medico", ma come
esercente un'attività alternativa a quella della medicina
tradizionale.
Ciò che caratterizza l'attività medica, per la quale è necessaria una
specifica laurea e un'altrettanto specifica abilitazione, è la
"diagnosi", cioè l'individuazione di un'alterazione organica o
di un disturbo funzionale, la "profilassi", ossia la
prevenzione della malattia, e la "cura", l'indicazione dei
rimedi diretti ad eliminare le patologie riscontrate ovvero a
ridurne gli effetti. Sicché non ha rilievo la circostanza che
queste tre componenti della professione medica siano
effettuate in base a tecniche o metodi non tradizionali, come
quelli omeopatici o naturopati, in quanto ciò che rileva è che
siano poste in essere da soggetti che non hanno conseguito
la prescritta abilitazione medica
Nel caso in esame la Corte d'appello ha bene evidenziato la natura dell'attività esercitata dall'imputato nel Centro italiano di (Omissis), riconducendola nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 348 c.p..: infatti, dalle prove acquisite è risultato che L.T. effettuasse vere e proprie diagnosi delle malattie sui pazienti
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