Regione - subentro nei procedimenti in materia di difesa del suolo
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GIUNTA REGIONALE TOSCANA
- Deliberazioni
[color=red][b]DELIBERAZIONE 23 febbraio 2016, n. 122
Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi
dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia
di difesa del suolo.[/b][/color]
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003,
41/2005, 68/2011, 65/2014”, come modificata dalle leggi
regionali 70/2015 e 9/2016;
Visto, in particolare, l’articolo 11 bis della l.r. 22/2015,
a norma del quale, in deroga alle disposizioni dell’articolo
10 della legge regionale medesima, la Regione subentra
per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), della
legge regionale medesima: nei procedimenti in corso
di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla
osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti
attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti,
e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti
procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel
bilancio regionale;
Considerato che, a norma del comma 2 del medesimo
articolo 11 bis della l.r. 22/2015:
- all’individuazione puntuale dei suddetti
procedimenti, attività, interventi e rapporti si provvede con
deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione
da parte dell’ente degli elementi che consentono detta
puntale individuazione;
- la successione decorre dalla data di pubblicazione
della deliberazione medesima sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana;
- la deliberazione dà conto degli eventuali motivi
ostativi alla successione in determinati procedimenti,
interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse
previste nel bilancio regionale che consentono l’effettivo
subentro in rapporti passivi in corso;
- la deliberazione può dettare disposizioni speciali,
anche relative ai termini, per la conclusione dei
procedimenti e la definizione dell’arretrato; nei casi
in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di
procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti
dovrebbero essere conclusi in un numero di giorni
inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà
atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini,
non superiori a quelli originariamente previsti, entro i
quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in
relazione alla consistenza dell’arretrato, per i procedimenti
per i quali sono decorsi i termini per la conclusione
può essere prevista la definizione a seguito di richiesta
dell’interessato, sulla base della documentazione già
trasmessa all’ente locale;
Considerato che, a norma del comma 4 dell’articolo
11 bis della l.r. 22/2015, la Regione, competente per
effetto del trasferimento delle funzioni per la verifica
sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte
in concessione o comunque assentite dalle province e
dalla Città metropolitana, subentra di diritto, a decorrere
dall’entrata in vigore della l.r. 9/2016, senza necessità di
voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate
a favore delle province e della Città metropolitana;
Considerato che, a norma dei commi 5 e 6 del
medesimo articolo 11 bis della l.r. 22/2015:
- restano comunque nella competenza della provincia
e della Città metropolitana le controversie, attinenti ai
procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti,
originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio
2016, e l’esecuzione delle relative sentenze, con riferimen
to agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse
derivanti;
- l’esclusione della successione della Regione nei
debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della
data di decorrenza della successione e l’esclusione a
ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e
compor ta menti illeciti, anche di natura omissiva, posti in
essere nell’esercizio della funzione prima della data del
subentro;
Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli introiti
derivanti dalla gestione del demanio idrico sono comunque
di competenza della Regione a norma dell’articolo
2, comma 1, lettera d), n. 2), della l.r. 22/2015, ancorché,
per le concessioni preferenziali non si sia concluso
il procedimento con adozione dell’atto formale di
concessione;
Considerato la numerosità dell’arretrato e valutata
la possibilità di immediata presa in carico delle pratiche
con istanze presentate dal 1° luglio 2015; Considerato
pertanto che occorre, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma
2, quarto e quinto periodo, della l.r. 22/2015, ai fini della
definizione dell’arretrato e della rideterminazione dei
termini di conclusione dei procedimenti:
a) concludere i procedimenti in corso i cui termini
non sono prossimi alla scadenza; detti procedimenti sono
conclusi nei termini previsti;
b) concludere i procedimenti in corso prossimi alla
scadenza, rideterminandone i termini, con decorrenza
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione,
in misura corrispondente al termine originariamente
previsto;
c) concludere altresì gli altri procedimenti i cui
termini sono scaduti e che risultano comunque attivati
dalla data del 1° luglio 2015, rideterminandone i
termini, con decorrenza dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione, in misura corrispondente a quelli
originariamente previsti;
d) prevedere per gli altri procedimenti i cui termini sono
scaduti, la riapertura su richiesta del soggetto interessato,
ovvero la riapertura d’ufficio progressivamente per
tipologia di procedimento, stato di avanzamento o
prossimità della scadenza, rideterminandone i termini,
rispettivamente con decorrenza dalla data di presentazione
della richiesta dell’interessato o del decreto ricognitivo
del direttore della direzione Difesa del suolo e protezione
civile, in misura corrispondente a quelli originariamente
previsti;
Considerato che sono stati conseguentemente acquisiti
dalle amministrazioni interessate gli elementi che hanno
consentito l’individuazione puntuale dei procedimenti in
corso di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera f), per la
funzione in materia di difesa del suolo, i cui termini non
sono scaduti o la cui data di avvio risulta successiva al 1°
luglio 2015, mediante presa d’atto, conferma, rettifica o
per le quali non sono pervenuti rilievi, della ricognizione
effettuata dagli uffici della direzione Difesa del suolo
e protezione civile, come riportati nell’allegato A alla
presente deliberazione;
Considerato che, in caso di riapertura d’ufficio, la
struttura regionale competente comunica all’interessato
i nuovi termini per la conclusione del procedimento,
corrispondenti a quelli originariamente previsti, che
decorrono dalla data del decreto ricognitivo;
Considerato che, a norma dell’articolo 11 bis della l.r.
22/2015, restano nella competenza delle province, della
Città metropolitana i procedimenti nei quali risultano
contenziosi per fatti antecedenti al 1° gennaio 2016;
Visto l’articolo 2, comma 3, della l.r. 22/2015, che
prevede che a seguito del trasferimento delle funzioni
alla Regione alla medesima sono attribuite le connesse
funzioni di autorità competente all’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 della legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 81, e l’introito dei
relativi proventi, e che pertanto la Regione non subentra
nei procedimenti relativi a sanzioni amministrative per
accertamenti effettuati prima del 1° gennaio 2016;
Considerato che i procedimenti di cui all’allegato A,
salvo verifiche in corso di trattazione, non comportano
maggiori spese per il bilancio regionale in quanto
trattasi di attività amministrativa da svolgere con la sola
prestazione lavorativa del personale addetto;
Considerato che occorre dettare disposizioni organizza
ti ve volte a garantire la consegna della documen tazione
relativa ai procedimenti e agli interventi in corso
nei quali la Regione subentra per effetto della presente
deliberazione, nonché per l’acquisizione delle garanzie
finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province,
della Città metropolitana e delle unioni di comuni per i
procedimenti già conclusi per i quali la Regione risulta
competente per la verifica di conformità;
A voti unanimi
DELIBERA
1. E’ approvato l’allegato A alla presente
deliberazione, nel quale sono riportati, per la funzione in
materia di difesa del suolo, le tipologie dei procedimenti,
di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera f), della l.r.
22/2015; in detti procedimenti, la Regione subentra dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione, allo stato e nei limiti
della documentazione consegnata ai sensi del punto
7. Nell’allegato medesimo sono specificati i singoli
procedimenti, appartenenti a dette tipologie, con istanze
presentate dal 1° luglio 2015.
2. La struttura regionale competente provvede:
a) a concludere i procedimenti in corso i cui termini
non sono prossimi alla scadenza; detti procedimenti
sono conclusi nei termini previsti; restano altresì fermi i
termini dei procedimenti per i quali è previsto il silenzioassenso;
b) a concludere i procedimenti in corso prossimi
alla scadenza ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 2,
ultimo periodo; i termini di detti procedimenti sono
rideterminati, con decorrenza dalla data di pubblicazione
della presente deliberazione, in misura corrispondente ai
termini originariamente previsti; per i procedimenti che,
alla data di pubblicazione della presente deliberazione,
risultano sospesi, l’accertamento della prossimità della
scadenza è effettuata avuto riguardo ai giorni residui, e il
termine originariamente previsto decorre dalla cessazione
della sospensione;
c) a concludere altresì gli altri procedimenti i cui
termini sono scaduti e che risultano comunque attivati
dalla data del 1° luglio 2015, come risultanti dall’allegato
A; i termini di detti procedimenti sono rideterminati, con
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione, in misura corrispondente ai termini
originariamente previsti.
3. Per i procedimenti relativi alle tipologie di cui
all’allegato A, diversi da quelli di cui al punto 2 con
istanze presentate prima del 1° luglio 2015 e per i
quali il termine di conclusione è scaduto alla data di
pubblicazione della presente deliberazione, la Regione
provvede alla riapertura del procedimento al momento
della richiesta dell’interessato, inviata senza particolari
formalità alla struttura regionale competente; in tal caso,
la struttura regionale competente comunica all’interessato
i nuovi termini per la conclusione del procedimento,
corrispondenti a quelli originariamente previsti, che
decorrono dalla data della richiesta, ed effettua l’istruttoria
sulla base della documentazione a suo tempo trasmessa
all’ente locale. Sulla base della programmazione
dell’attività della struttura regionale competente, con
decreto ricognitivo del direttore della direzione Difesa
del suolo e protezione civile si provvede altresì, fino
all’esaurimento dell’arretrato, alla riapertura d’ufficio
dei procedimenti per tipologia, stato di avanzamento o
prossimità della scadenza, dando priorità ai procedimenti
per i quali risultano già indette conferenze di servizi o
la cui conclusione risulta subordinata all’espressione
di pareri già richiesti a soggetti terzi; in tal caso, la
struttura regionale competente comunica all’interessato
i nuovi termini per la conclusione del procedimento,
corrispondenti a quelli originariamente previsti, che
decorrono dalla data del decreto ricognitivo.
4. Il subentro di cui al punto 1 e la riapertura di cui
al punto 3 operano nel presupposto che sui procedimenti
non sussista contenzioso in corso, e limitatamente agli
eventuali connessi rapporti passivi per i quali è accertata la
sussistenza di risorse finanziarie nel bilancio regionale.
5. Se, nel corso della gestione dei procedimenti di cui
ai punti 2 e 3 la Regione riscontra la sussistenza, ancorché
non segnalata dalla provincia o dalla Città metropolitana,
di motivi ostativi al subentro, concernenti l’esistenza
di contenzioso o di rapporti passivi per i quali non
sono presenti risorse nel bilancio regionale, il direttore
competente per materia provvede, con decreto motivato,
a dichiarare l’insussistenza del subentro ai sensi del punto
4 della presente deliberazione e a trasferire l’eventuale
documentazione in possesso della Regione all’ente
locale competente per la conclusione o la prosecuzione
del procedimento e per la gestione dei rapporti passivi,
dandone comunicazione all’interessato.
6. Su proposta dell’ente locale, la Regione può
subentrare nei procedimenti per i quali sia cessato il
contenzioso. Al subentro si provvede con deliberazione
della Giunta regionale, che dispone sui termini in
conformità ai criteri di cui all’articolo 11 bis, comma 2,
della l.r. 22/2015.
7. La documentazione relativa ai procedimenti di cui
al punto 1 è acquisita dalla Regione mediante verbale
di consegna, elaborato con il supporto del personale
trasferito alla Regione e sottoscritto per presa d’atto dal
dirigente regionale individuato dal direttore direzione
Difesa del suolo e protezione civile. Sulla base di detta
documentazione, la struttura regionale competente
provvede alla gestione dei procedimenti ai sensi dei
punti 2 e 3. Se dalla documentazione acquisita emerge la
sussistenza di ulteriori procedimenti non specificamente
elencati nell’allegato A ma aventi gli stessi requisiti di
cui al punto 2, il direttore della direzione Difesa del
suolo e protezione civile provvede con proprio decreto
ad accertare il subentro della Regione e a verificare a
tale data la sussistenza delle situazioni di cui al punto 2,
rideterminando se del caso il termine del procedimento
secondo gli stessi criteri; si procede con le stesse modalità,
compresa la rideterminazione del termine, qualora la
documentazione di singoli procedimenti sia consegnata
alla Regione successivamente al verbale di consegna di
cui al primo periodo. Se è stata erroneamente consegnata
documentazione relativa a procedimenti cui la Regione
non subentra ai sensi del punto 4, la documentazione è
restituita all’ente locale con apposito verbale.
8. Le province e la Città metropolitana interessate
sono tenute:
a) a consegnare alla Regione, mediante verbale di
consegna, la documentazione in originale delle garanzie
finanziarie prestate in loro favore per le attività già
autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite,
nonché copia dei relativi provvedimenti adottati;
b) a trasmettere l’elenco delle cauzioni versate
sui procedimenti conclusi, nonché copia dei relativi
provvedimenti adottati; con decreto del direttore
competente per materia si provvede alle disposizioni
necessarie per la gestione di dette cauzioni, fino al
momento del versamento degli importi alla Regione o
del provvedimento regionale di svincolo.
9. Dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione cessano gli avvalimenti di personale,
disposti ai sensi dell’articolo 7 degli accordi approvati
dalla Giunta regionale sull’utilizzo delle sedi, concernenti
i procedimenti riassunti in capo alla Regione, ai sensi
della presente deliberazione.
10. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 11 bis,
commi 4 e 5, della l.r. 22/2015.
11. Gli enti locali provvedono a trasmettere alla
direzione Difesa del suolo e protezione civile, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione, l’elenco dei soggetti tenuti al pagamento,a
decorrere dal 1° gennaio 2016, dei canoni idrici relativi
alle acque e ai suoli demaniali alla Regione.
12. La presente deliberazione è trasmessa alle
province e alla Città metropolitana interessate a cura della
direzione Difesa del suolo e protezione civile; l’allegato
A è trasmesso a ciascun ente per la parte di competenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta