Considerato che, per quanto attiene ai flussi turistici, Regione Lombardia ha modificato la l.r. n. 27/2015 sopprimendo al comma 8 dell'articolo 38 le parole "secondo le indicazioni regionali", quale Ente darà le indicazioni idonee se non lo farà la Regione?
Avrei anche un altro quesito: con il decreto del fare (art. 30 bis, se non ricordo male) si è sancita la totale assenza di vincoli di destinazione urbanistica per i produttori agricoli purchè ci sia la conformità edilizia, igienico-sanitaria, ecc...
Questo vale anche nel caso in cui le norme tecniche del PGT prevedano che l'immobile venga riservato alla sola residenza? E' possibile invocare le norme di liberalizzazione per superare una disposizione tecnica ormai anacronistica?
Considerato che, per quanto attiene ai flussi turistici, Regione Lombardia ha modificato la l.r. n. 27/2015 sopprimendo al comma 8 dell'articolo 38 le parole "secondo le indicazioni regionali", quale Ente darà le indicazioni idonee se non lo farà la Regione?
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L'attuale formulazione è:
Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti [b]in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza[/b].
La precedente formulazione era ILLEGITTIMA perchè invasiva delle competenze statali ed è stata rimediata come indicato
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Avrei anche un altro quesito: con il decreto del fare (art. 30 bis, se non ricordo male) si è sancita la totale assenza di vincoli di destinazione urbanistica per i produttori agricoli purchè ci sia la conformità edilizia, igienico-sanitaria, ecc...
Questo vale anche nel caso in cui le norme tecniche del PGT prevedano che l'immobile venga riservato alla sola residenza? E' possibile invocare le norme di liberalizzazione per superare una disposizione tecnica ormai anacronistica?
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Art. 30-bis. Semplificazioni in materia agricola
[b]1. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione";
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".[/b]
La disposizione in commento prevede una semplificazione, diciamo liberalizzazione, delle attività consentendo l'uso di qualunque immobile o area nella disponibilità dell'imprenditore agricolo per la vendita diretta.
Quindi anche la propria abitazione ed anche al fine di svolgere la SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA.
La norma statale prevale su eventuali norme regionali restrittive:
1) a condizione che il soggetto sia imprenditore agricoli ai sensi del Dlgs 228/2001
- resta fermo il divieto di utilizzo permanente per scopi diversi dei locali da adibire a civile abitazione (quindi potrà organizzare pranzi, cene, vendita di caciotte e latte anche nella propria casa ... ma non mutare la destinazione creando un negozio, un ristorante ecc....)
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Dal Dossier della Camera dei Deputati in merito alla conversione del “decreto del fare” – DL 69/2013.
Articolo 30-bis (Semplificazioni in materia agricola)
(scaricabile qua:
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/D13069c.htm#_Toc363729711)
[i]L'articolo 30-bis, introdotto al Senato modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del. 2001.
In primo luogo (lett. a) modificando il secondo periodo del comma 2 si stabilisce che anche per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non sia richiesta la comunicazione di inizio attività (al pari di quanto oggi già previsto per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità).
Si rammenta che anche il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 è intervenuto sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 modificando però soltanto il primo periodo del comma 2 allo scopo di favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante. Quest'ultima, infatti, pur essendo sempre soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, può ora essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
Interviene, inoltre, introducendo dopo il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs: 228/2001 (lett. b) un ulteriore comma, il 4-bis, il quale prevede che l'attività di vendita diretta se svolta mediante il commercio elettronico, può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
Con l’introduzione del comma 8-bis (lettera c) si prevede che nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, escludendo però il servizio assistito di somministrazione e mantenendo al contempo l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
[b]Infine il comma 8-ter stabilisce che la vendita diretta da parte dell’impresa agricola non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati[/b].
Nel complesso si tratta di norme volte a semplificare attività e modalità connesse alla vendita diretta dei prodotti agricoli allo scopo di favorire l’impresa agricola, che in questo modo ha la possibilità di integrare la propria redditività. [b]La previsione che l’impresa agricola per effettuare la vendita diretta dei propri prodotti non è obbligata a dover richiedere al comune il cambio di destinazione d’uso dei locali interessati alla vendita rappresenta inoltre una semplificazione rilevante in quanto comporta risparmi per l’impresa sia in termini economici sia di tempo[/b]. [/i]
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Vedi anche questo appofondimento:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29801.msg56286#msg56286