Il permesso a costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, per un ampliamento di un immobile adibito ad attività artigianale,
è di competenza del Suap o dell'ufficio urbanistica?
Nello specifico, trattasi di un locale artigianale preesistente all'approvazione del PRG intervenuta nel 2005, ampliato recentemente in assenza di titolo edilizio.
Sull'immobile insistono ordinanze di abbattimento e ripristino dei luoghi.
Ora l'artigiano intende sanare l'abuso con la richiesta del titolo edilizio presentando ai sensi della normativa richiamata
un "progetto a sanatoria per ampliamento locale adibito ad attività artigianale" in zona PRG classificata F3 che, secondo le norme tecniche di attuazione al PRG
appartengono a questa sotto zona tutte le aree destinate alla realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche per soddisfacimento di esigenze di carattere
amministrativo civile sociale sanitario culturale e religioso.
1) L'Ufficio competente qual'è?
2) L'immobile è sanabile?
1) L'Ufficio competente qual'è?
[color=red]A mio avviso la SANATORIA ORDINARIA (come questa) è del SUAP se si tratta di attività imprenditoriale come nel caso in questione.
Mentre ritengo che ESULI dalla competenza SUAP la sanatoria straordinaria (CONDONI)[/color]
2) L'immobile è sanabile?
[color=red]Chiedi troppo ... va analizzato il progetti nel dettaglio, ci penserà l'ufficio tecnico[/color]
Che tipo di istruttoria deve fare l'ufficio tecnico?
riferimento id:32976
Che tipo di istruttoria deve fare l'ufficio tecnico?
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DEVONO VERIFICARE che vi siano le condizioni dell'art. 36. La doppia conformità, il titolo, il pagamento degli oneri ecc....
[b]Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
[/b]
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.