[b]DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 38 [/b]
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della
sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle
sanzioni sostitutive. (16G00046)
(GU n.61 del 14-3-2016)
Vigente al: 29-3-2016
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione
condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione
condizionale e delle sanzioni sostitutive;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 772, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle
persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a
Strasburgo il 30 novembre 1964;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e, in
particolare, gli articoli 1 e 18, lettera d);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le
disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione
condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle
decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e
prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea,
nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i
principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti
fondamentali nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto
processo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/947/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni
di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure
di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, ai fini
della loro esecuzione nell'Unione europea;
b) «sentenza»: una decisione definitiva emessa da un organo
giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la
quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena
detentiva o comunque restrittiva della liberta' personale con
sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva;
c) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o
una misura restrittiva della liberta' personale, la cui esecuzione e'
sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione
di obblighi e prescrizioni;
d) «condanna condizionale»: una sentenza in cui l'irrogazione
della pena sia condizionalmente differita con l'imposizione di uno o
piu' obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi e prescrizioni
siano disposti in luogo della pena detentiva o della misura
restrittiva della liberta' personale;
e) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa dalla pena
detentiva o da una misura restrittiva della liberta' personale o
dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni;
f) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la
liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa
abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso
l'imposizione di obblighi e prescrizioni;
g) «misure di sospensione condizionale»: gli obblighi e le
prescrizioni imposti da un'autorita' nei confronti di una persona
fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una
liberazione condizionale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa una
sentenza o una decisione di liberazione condizionale;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa
la sentenza di condanna, che prevede la sospensione condizionale
della pena o sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione
condizionale, ai fini del riconoscimento in vista della sorveglianza
della osservanza dei relativi obblighi e prescrizioni.
Art. 3
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti per le finalita' di cui all'articolo 2
della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e
l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal
presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla
ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui
all'allegato I al presente decreto, nonche' della corrispondenza ad
essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresi', la
corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta, che non debba essere
soddisfatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la
corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso,
l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero
della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza
o di una decisione di liberazione condizionale.
Art. 4
Obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale
della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale
1. Il presente decreto si applica ai seguenti obblighi e
prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le
sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale:
a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto
di lavoro all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del
territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato
di esecuzione;
d) prescrizioni che impongono determinate condotte o che
attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle
attivita' ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalita'
di esercizio di un'attivita' professionale;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorita'
indicata nel provvedimento impositivo;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati
usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;
h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne
conseguentemente prova;
i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente
utile;
l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un
rappresentante di un servizio sociale;
m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di
disintossicazione.
Capo II
TRASMISSIONE ALL'ESTERO
Art. 5
Competenza
1. Il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo
665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni
di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della
decisione di liberazione condizionale all'autorita' competente dello
Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e
abituale. Su richiesta della persona condannata, la trasmissione e'
disposta in favore dell'autorita' competente di uno Stato membro
diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta
autorita' abbia prestato il consenso.
Art. 6
Condizioni di trasmissione
1. La trasmissione all'estero e' disposta immediatamente dopo il
passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la
decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le
prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un
periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza
ovvero della decisione di liberazione condizionale, corredata del
certificato di cui all'allegato I al presente decreto, all'autorita'
competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo
scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della
persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o
della collettivita'.
3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno
Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del
condannato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, e' preceduta
dalla verifica del consenso di tale autorita'.
4. La trasmissione e' disposta in favore di un solo Stato di
esecuzione per volta.
5. Quando e' ignota l'autorita' competente dello Stato di
esecuzione l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti
necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria
europea.
Art. 7
Procedimento
1. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero
e' inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione
condizionale e al certificato di cui all'allegato I al presente
decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che
provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia
scritta, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, previa
traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.
2. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa
provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere
inviato direttamente all'autorita' competente dello Stato di
esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' comunicato, per
conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione
di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in
originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia
richiesta.
3. Il pubblico ministero ritira il certificato, purche' non abbia
avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorita' competente
dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la
legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui
e' intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e
prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura
restrittiva della liberta' personale della durata superiore a quella
prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna.
Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio,
puo' provvedere quando riceve comunicazione che l'autorita' dello
Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di
sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.
4. Del ritiro del certificato e' data comunicazione
all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima
provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello
Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno
determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla
decisione.
Art. 8
Effetti del riconoscimento
1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione informa
dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di
liberazione condizionale l'autorita' giudiziaria italiana non e' piu'
tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza
degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di
ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto ai
sensi dell'articolo 7, comma 3.
2. L'autorita' giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere
di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera
dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione, della cessazione
della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del fatto che
la persona condannata si e' sottratta all'esecuzione o non ha piu' in
quello Stato la residenza e la dimora abituale. Puo', inoltre,
riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione
da assumere, della durata e del grado di osservanza delle
prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la
persona condannata e' stata sorvegliata all'estero.
Capo III
TRASMISSIONE DALL'ESTERO
Art. 9
Competenza
1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento
della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto
la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento
in cui il provvedimento e' trasmesso all'autorita' giudiziaria ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, o li' ha manifestato la volonta' di
trasferire la sua residenza legale e abituale.
2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la
dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla corte
di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite
il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di
emissione.
Art. 10
Condizioni per il riconoscimento
1. La corte di appello riconosce la sentenza o la decisione di
liberazione condizionale quando ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel
territorio dello Stato o ha manifestato la volonta' di ivi recarsi
per stabilire la residenza legale e abituale;
b) il fatto per cui la persona e' stata condannata e' previsto
come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli
elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto
previsto dall'articolo 11;
c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti
sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita'
di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3.
2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni
impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena,
delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono
incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano
per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione
alla autorita' competente dello Stato di emissione, procede ai
necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a
quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento
non puo' comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli
obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.
3. Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata
della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive
o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla
legislazione italiana, l'adattamento e' operato con riferimento al
limite massimo previsto per reati equivalenti.
Art. 11
Deroghe alla doppia punibilita'
1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia
incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta la trasmissione
e' punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una
misura privativa della liberta' personale della durata massima non
inferiore a tre anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari
delle Comunita' europee ai sensi della convenzione del 26 luglio
1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'
europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di
specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze
vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti
falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di
crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra
la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione,
secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
Art. 12
Procedimento
1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9
la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza o di
una decisione di liberazione condizionale proposte dall'autorita'
competente di altro Stato membro.
2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia,
puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato di emissione
l'invio di un nuovo certificato, fissando a tal fine un termine
congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua
manifesta difformita' rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di
liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai
fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione
resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme
previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La
decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza
e' emessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze
eccezionali, non e' possibile rispettare il termine per la decisione,
il presidente della corte informa dei motivi, anche tramite il
Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di
emissione. In questo caso il termine e' prorogato di venti giorni.
4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello e'
trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.
5. La sentenza della corte di appello e' soggetta a ricorso per
cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22
della legge 22 aprile 2005, n. 69.
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine
per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.
7. La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero
della giustizia che provvede a informarne l'autorita' competente
dello Stato di emissione.
Art. 13
Motivi di rifiuto del riconoscimento
1. La corte di appello puo' rifiutare, dandone informazione alla
autorita' competente dello Stato di emissione, il riconoscimento
della sentenza o della decisione di liberazione condizionale in uno
dei seguenti casi:
a) se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 10, comma
1, e per i reati non elencati all'articolo 11, se i fatti oggetto
della sentenza o decisione straniera non sono previsti come reato
anche dalla legislazione italiana;
b) se il certificato trasmesso insieme alla sentenza o alla
decisione da riconoscere e' incompleto o non corrisponde
manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione
condizionale e non e' stato completato o corretto entro il termine
fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
c) se risulta che il riconoscimento della sentenza e il
trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione
condizionale o delle sanzioni sostitutive viola il divieto di
sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad altro
processo per i medesimi fatti;
d) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana e per il
fatto per il quale e' intervenuta condanna sussiste la giurisdizione
italiana;
e) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta
dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
f) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che,
alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'eta',
secondo la legge italiana;
g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di
liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia ai
sensi dell'articolo 12, gli obblighi e le prescrizioni imposti
debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a sei
mesi;
h) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo
terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, come
tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che
ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo
da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che
e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa
anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero;
2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo,
ha conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente
nominato d'ufficio, da cui e' stato assistito in giudizio; ovvero;
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed
essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo
o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non
opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o
presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale
prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile
con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto
previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3;
l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge
italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno
del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h), i) ed
l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il
riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche
tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello
Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
3. Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle
lettere a) ed l), la corte di appello puo' decidere, d'accordo con
l'autorita' competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli
obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di
liberazione condizionale senza assumere la competenza ad adottare
decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure
restrittive della liberta' personale. In tali ipotesi la corte di
appello e' tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato
II al presente decreto, l'autorita' competente dello Stato di
emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che
potrebbe comportare l'adozione di uno o piu' decisioni di cui
all'articolo 14, comma 3.
Art. 14
Effetti del riconoscimento
1. Quando e' pronunciata sentenza di riconoscimento, la
sorveglianza e' disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano
altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.
2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la
corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. La corte di appello e' competente per le decisioni connesse alla
sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e
alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza
degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso
un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo,
l'autorita' competente dello Stato di emissione.
Art. 15
Cessazione della competenza sull'esecuzione
dell'autorita' giudiziaria italiana
1. Qualora la persona condannata si sottrae all'osservanza degli
obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza legale
e abituale nello Stato italiano, il procuratore generale presso la
corte di appello informa l'autorita' competente dello Stato di
emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza.
2. Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia ivi in
corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata, la
corte di appello puo' decidere, su richiesta del procuratore
generale, senza formalita', di rimettere all'autorita' competente
dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.
Art. 16
Spese
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel
territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli
obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione
di liberazione condizionale.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Norme applicabili
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi
complementari, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I
(di cui all'articolo 3, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
(di cui all'articolo 13, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/14/16G00046/sg