Data: 2016-03-15 10:56:50

Sospensione condizionale e sanzioni sostitutive - reciproco riconoscimento

[b]DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 38 [/b]
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione  quadro
2008/947/GAI  del  Consiglio,  del  27  novembre  2008,  relativa
all'applicazione del  principio  del  reciproco  riconoscimento  alle
sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista  della
sorveglianza  delle  misure  di  sospensione  condizionale  e  delle
sanzioni sostitutive. (16G00046)
(GU n.61 del 14-3-2016)
  Vigente al: 29-3-2016 
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  decisione  quadro  2008/947/GAI  del  Consiglio,  del  27
novembre  2008,  sull'applicazione  del  principio  del  reciproco
riconoscimento  alle  sentenze  e  alle  decisioni  di  sospensione
condizionale in vista della sorveglianza delle misure di  sospensione
condizionale e delle sanzioni sostitutive;
  Vista la legge 15  novembre  1973,  n.  772,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  europea  per  la  sorveglianza  delle
persone  condannate  o  liberate  con  la  condizionale,  adottata  a
Strasburgo il 30 novembre 1964;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il  recepimento  delle  direttive  e  l'attuazione  di  altri  atti
dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 18, lettera d);
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

        Disposizioni di principio e ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  attua  nell'ordinamento  interno  le
disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del  Consiglio,  del
27  novembre  2008,  relativa  all'applicazione  del  principio  del
reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna  con  sospensione
condizionale della pena  o  con  sanzioni  sostitutive  ovvero  delle
decisioni  di  liberazione  condizionale  che  impongono  obblighi  e
prescrizioni in vista della loro  sorveglianza  nell'Unione  europea,
nei limiti in cui tali disposizioni  non  sono  incompatibili  con  i
principi  dell'ordinamento  costituzionale  in  tema  di  diritti
fondamentali nonche' in tema di  diritti  di  liberta'  e  di  giusto
processo.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «decisione  quadro»:  la  decisione  quadro  2008/947/GAI  del
Consiglio,  del  27  novembre  2008,  relativa  all'applicazione  del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni
di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle  misure
di sospensione condizionale e delle  sanzioni  sostitutive,  ai  fini
della loro esecuzione nell'Unione europea;
    b) «sentenza»: una  decisione  definitiva  emessa  da  un  organo
giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la
quale viene comminata nei confronti di una persona  fisica  una  pena
detentiva  o  comunque  restrittiva  della  liberta'  personale  con
sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva;
    c) «sospensione condizionale della pena»: una  pena  detentiva  o
una misura restrittiva della liberta' personale, la cui esecuzione e'
sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione
di obblighi e prescrizioni;
    d) «condanna condizionale»: una  sentenza  in  cui  l'irrogazione
della pena sia condizionalmente differita con l'imposizione di uno  o
piu' obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi  e  prescrizioni
siano  disposti  in  luogo  della  pena  detentiva  o  della  misura
restrittiva della liberta' personale;
    e) «sanzione  sostitutiva»:  una  sanzione,  diversa  dalla  pena
detentiva o da una misura  restrittiva  della  liberta'  personale  o
dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni;
    f) «liberazione  condizionale»:  una  decisione  che  prevede  la
liberazione anticipata di una  persona  condannata  dopo  che  questa
abbia  scontato  parte  della  pena  detentiva,  anche  attraverso
l'imposizione di obblighi e prescrizioni;
    g) «misure  di  sospensione  condizionale»:  gli  obblighi  e  le
prescrizioni imposti da un'autorita' nei  confronti  di  una  persona
fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una
liberazione condizionale;
    h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa  una
sentenza o una decisione di liberazione condizionale;
    i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale  e'  trasmessa
la sentenza di condanna,  che  prevede  la  sospensione  condizionale
della pena o sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione
condizionale, ai fini del riconoscimento in vista della  sorveglianza
della osservanza dei relativi obblighi e prescrizioni.
                              Art. 3

                        Autorita' competenti

  1. Le autorita' competenti per le finalita' di cui  all'articolo  2
della  decisione  quadro  sono  il  Ministero  della  giustizia  e
l'autorita' giudiziaria,  secondo  le  attribuzioni  individuate  dal
presente decreto.
  2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione  e  alla
ricezione delle  sentenze  e  decisioni  e  del  certificato  di  cui
all'allegato I al presente decreto, nonche' della  corrispondenza  ad
essi relativa.  Il  Ministero  della  giustizia  cura,  altresi',  la
corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta, che non debba essere
soddisfatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente.
  3. Nei limiti indicati  dal  presente  decreto,  e'  consentita  la
corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie.  In  tale  caso,
l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il  Ministero
della giustizia della trasmissione o della ricezione di una  sentenza
o di una decisione di liberazione condizionale.
                              Art. 4

Obblighi e prescrizioni impartiti  con  la  sospensione  condizionale
  della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale

  1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  seguenti  obblighi  e
prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le
sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale:
    a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto
di lavoro all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
    b) divieto di frequentare determinati locali, posti  o  zone  del
territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
    c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello  Stato
di esecuzione;
    d)  prescrizioni  che  impongono  determinate  condotte  o  che
attengono alla residenza,  all'istruzione  e  alla  formazione,  alle
attivita' ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalita'
di esercizio di un'attivita' professionale;
    e)  obbligo  di  presentarsi  nelle  ore  fissate  all'autorita'
indicata nel provvedimento impositivo;
    f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
    g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che  sono  stati
usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;
    h) obbligo di risarcire i danni causati  dal  reato  e  di  darne
conseguentemente prova;
    i) obbligo di svolgere un lavoro o  una  prestazione  socialmente
utile;
    l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un
rappresentante di un servizio sociale;
    m) obbligo di assoggettarsi a un  trattamento  terapeutico  o  di
disintossicazione.
Capo II
TRASMISSIONE ALL'ESTERO
                              Art. 5

                            Competenza

  1. Il pubblico ministero presso il  giudice  indicato  all'articolo
665 del codice di procedura penale provvede, osservate le  condizioni
di cui all'articolo 6,  alla  trasmissione  della  sentenza  o  della
decisione di liberazione condizionale all'autorita' competente  dello
Stato membro in cui la persona condannata ha la  residenza  legale  e
abituale. Su richiesta della persona condannata, la  trasmissione  e'
disposta in favore dell'autorita'  competente  di  uno  Stato  membro
diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta
autorita' abbia prestato il consenso.
                              Art. 6

                    Condizioni di trasmissione

  1. La trasmissione all'estero e' disposta  immediatamente  dopo  il
passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente  dopo  la
decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi  e  le
prescrizioni imposti debbano essere  adempiuti  e  osservati  per  un
periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
  2. Il pubblico ministero dispone  la  trasmissione  della  sentenza
ovvero della decisione di  liberazione  condizionale,  corredata  del
certificato di cui all'allegato I al presente decreto,  all'autorita'
competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che  essa  ha  lo
scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione  della
persona condannata o di rafforzare  la  protezione  delle  vittime  o
della collettivita'.
  3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno
Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale  del
condannato, secondo quanto previsto  dall'articolo  5,  e'  preceduta
dalla verifica del consenso di tale autorita'.
  4. La trasmissione e' disposta  in  favore  di  un  solo  Stato  di
esecuzione per volta.
  5.  Quando  e'  ignota  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
esecuzione l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti
necessari, anche tramite i punti di contatto della  rete  giudiziaria
europea.
                              Art. 7

                            Procedimento

  1. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione  all'estero
e' inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di  liberazione
condizionale e al certificato  di  cui  all'allegato  I  al  presente
decreto debitamente  compilato,  al  Ministero  della  giustizia  che
provvede all'inoltro, con  qualsiasi  mezzo  che  lasci  una  traccia
scritta, all'autorita' competente dello Stato di  esecuzione,  previa
traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.
  2. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa
provvede  l'autorita'  giudiziaria,  il  provvedimento  puo'  essere
inviato  direttamente  all'autorita'  competente  dello  Stato  di
esecuzione;  in  tale  caso,  esso  e'  altresi'  comunicato,  per
conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la  decisione
di liberazione  condizionale  e  il  certificato  sono  trasmessi  in
originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia
richiesta.
  3. Il pubblico ministero ritira il certificato, purche'  non  abbia
avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando  l'autorita'  competente
dello Stato di esecuzione, a tal  fine  richiesta,  comunica  che  la
legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui
e' intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi  e
prescrizioni oggetto di  esecuzione,  l'applicazione  di  una  misura
restrittiva della liberta' personale della durata superiore a  quella
prevista per situazioni corrispondenti  dalla  legislazione  interna.
Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia  avuto  inizio,
puo' provvedere quando riceve  comunicazione  che  l'autorita'  dello
Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure  di
sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.
  4.  Del  ritiro  del  certificato  e'    data    comunicazione
all'interessato, al Ministero della giustizia,  se  questi  ha  prima
provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello
Stato  di  esecuzione,  con  indicazione  dei  motivi  che  l'hanno
determinata,  tempestivamente  e  comunque  nei  dieci  giorni  dalla
decisione.
                              Art. 8

                    Effetti del riconoscimento

  1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione  informa
dell'avvenuto riconoscimento della  sentenza  o  della  decisione  di
liberazione condizionale l'autorita' giudiziaria italiana non e' piu'
tenuta alla adozione dei provvedimenti  necessari  alla  sorveglianza
degli obblighi e delle prescrizioni  impartiti,  salvo  nei  casi  di
ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente  decreto  ai
sensi dell'articolo 7, comma 3.
  2. L'autorita' giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere
di  sorveglianza  in  conseguenza  della  comunicazione,  ad  opera
dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione, della cessazione
della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del  fatto  che
la persona condannata si e' sottratta all'esecuzione o non ha piu' in
quello Stato la  residenza  e  la  dimora  abituale.  Puo',  inoltre,
riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della  decisione
da  assumere,  della  durata  e  del  grado  di  osservanza  delle
prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui  la
persona condannata e' stata sorvegliata all'estero.
Capo III
TRASMISSIONE DALL'ESTERO
                              Art. 9

                            Competenza

  1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sul  trasferimento
della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto
la persona condannata ha la residenza legale e abituale  nel  momento
in cui il provvedimento e'  trasmesso  all'autorita'  giudiziaria  ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, o li' ha manifestato la volonta'  di
trasferire la sua residenza legale e abituale.
  2. Quando la corte di appello rileva la  propria  incompetenza,  la
dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla  corte
di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite
il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di
emissione.
                              Art. 10

                  Condizioni per il riconoscimento

  1. La corte di appello riconosce la  sentenza  o  la  decisione  di
liberazione condizionale quando ricorrono congiuntamente le  seguenti
condizioni:
    a) la persona condannata ha la residenza legale  e  abituale  nel
territorio dello Stato o ha manifestato la volonta'  di  ivi  recarsi
per stabilire la residenza legale e abituale;
    b) il fatto per cui la persona e' stata  condannata  e'  previsto
come reato  anche  dalla  legge  nazionale,  indipendentemente  dagli
elementi costitutivi o dalla denominazione del  reato,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 11;
    c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni  impartiti
sono compatibili con la legislazione italiana, salva la  possibilita'
di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3.
  2. Se la natura o la durata degli  obblighi  e  delle  prescrizioni
impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena,
delle sanzioni sostitutive  o  della  liberazione  condizionale  sono
incompatibili con la disciplina  prevista  dall'ordinamento  italiano
per corrispondenti reati, la corte di appello,  dandone  informazione
alla autorita'  competente  dello  Stato  di  emissione,  procede  ai
necessari adeguamenti, con le minime deroghe  necessarie  rispetto  a
quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso  l'adeguamento
non puo' comportare l'aggravamento, per  contenuto  o  durata,  degli
obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.
  3. Se la durata degli obblighi e delle  prescrizioni  o  la  durata
della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive
o della liberazione condizionale supera  il  massimo  previsto  dalla
legislazione italiana, l'adattamento e' operato  con  riferimento  al
limite massimo previsto per reati equivalenti.
                              Art. 11

                  Deroghe alla doppia punibilita'

  1. Si fa luogo al riconoscimento,  indipendentemente  dalla  doppia
incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta  la  trasmissione
e' punito nello Stato di emissione  con  una  pena  detentiva  o  una
misura privativa della liberta' personale della  durata  massima  non
inferiore a tre anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie:
    a) associazione per delinquere;
    b) terrorismo;
    c) tratta di esseri umani;
    d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
    e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
    f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
    g) corruzione;
    h) frode, compresa la frode che  lede  gli  interessi  finanziari
delle Comunita' europee ai sensi  della  convenzione  del  26  luglio
1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'
europee;
    i) riciclaggio;
    l) falsificazione e contraffazione di monete;
    m) criminalita' informatica;
    n) criminalita' ambientale,  compreso  il  traffico  illecito  di
specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze
vegetali protette;
    o) favoreggiamento dell'ingresso  e  del  soggiorno  illegali  di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
    p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
    q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
    r) sequestro di persona;
    s) razzismo e xenofobia;
    t) furti organizzati o con l'uso di armi;
    u) traffico illecito di  beni  culturali,  compresi  gli  oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte;
    v) truffa;
    z) estorsione;
    aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
    bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti
falsi;
    cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
    dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed  altri  fattori  di
crescita;
    ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
    ff) traffico di veicoli rubati;
    gg) violenza sessuale;
    hh) incendio;
    ii) reati che rientrano nella  competenza  giurisdizionale  della
Corte penale internazionale;
    ll) dirottamento di nave o aeromobile;
    mm) sabotaggio.
  2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza  tra
la definizione dei reati per i quali e'  richiesta  la  trasmissione,
secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
                              Art. 12

                            Procedimento

  1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9
la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza  o  di
una decisione di  liberazione  condizionale  proposte  dall'autorita'
competente di altro Stato membro.
  2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia,
puo' richiedere all'autorita' competente  dello  Stato  di  emissione
l'invio di un nuovo certificato,  fissando  a  tal  fine  un  termine
congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso,  di  sua
manifesta difformita' rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di
liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai
fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la  decisione
resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
  3. Il procedimento si svolge in camera di  consiglio,  nelle  forme
previste  dall'articolo  127  del  codice  di  procedura  penale.  La
decisione sul riconoscimento e sul trasferimento  della  sorveglianza
e' emessa entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  e  degli  atti  ad  essa  allegati.  Se,  per  circostanze
eccezionali, non e' possibile rispettare il termine per la decisione,
il presidente della  corte  informa  dei  motivi,  anche  tramite  il
Ministero della giustizia,  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
emissione. In questo caso il termine e' prorogato di venti giorni.
  4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello  e'
trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.
  5. La sentenza della corte di appello e'  soggetta  a  ricorso  per
cassazione e si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22
della legge 22 aprile 2005, n. 69.
  6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione,  il  termine
per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.
  7. La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero
della giustizia che  provvede  a  informarne  l'autorita'  competente
dello Stato di emissione.
                              Art. 13

                Motivi di rifiuto del riconoscimento

  1. La corte di appello puo' rifiutare,  dandone  informazione  alla
autorita' competente dello  Stato  di  emissione,  il  riconoscimento
della sentenza o della decisione di liberazione condizionale  in  uno
dei seguenti casi:
    a) se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo  10,  comma
1, e per i reati non elencati all'articolo 11,  se  i  fatti  oggetto
della sentenza o decisione straniera non  sono  previsti  come  reato
anche dalla legislazione italiana;
    b) se il certificato  trasmesso  insieme  alla  sentenza  o  alla
decisione  da  riconoscere  e'  incompleto  o  non  corrisponde
manifestamente  alla  sentenza  o  alla  decisione  di  liberazione
condizionale e non e' stato completato o corretto  entro  il  termine
fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
    c)  se  risulta  che  il  riconoscimento  della  sentenza  e  il
trasferimento  della  sorveglianza  delle  misure  di  sospensione
condizionale  o  delle  sanzioni  sostitutive  viola  il  divieto  di
sottoporre una persona,  gia'  definitivamente  giudicata,  ad  altro
processo per i medesimi fatti;
    d) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana  e  per  il
fatto per il quale e' intervenuta condanna sussiste la  giurisdizione
italiana;
    e)  se  sussiste  una  causa  di  immunita'    riconosciuta
dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
    f) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che,
alla data di commissione del fatto, non era  imputabile  per  l'eta',
secondo la legge italiana;
    g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di
liberazione condizionale da parte del Ministero  della  giustizia  ai
sensi dell'articolo  12,  gli  obblighi  e  le  prescrizioni  imposti
debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore  a  sei
mesi;
    h) se l'interessato non e'  comparso  personalmente  al  processo
terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
      1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente  e,  come
tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o  che
ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo
da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche'  che
e' stato informato del fatto che una decisione poteva  essere  emessa
anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero;
      2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo,
ha conferito  mandato  ad  un  difensore,  anche  se  originariamente
nominato d'ufficio, da cui e' stato assistito in giudizio; ovvero;
      3) che, dopo aver  ricevuto  la  notifica  della  decisione  ed
essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo  processo
o ad un ricorso  in  appello,  ha  dichiarato  espressamente  di  non
opporsi alla decisione  o  non  ha  richiesto  un  nuovo  processo  o
presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
    i) se la sentenza o  la  decisione  di  liberazione  condizionale
prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile
con il sistema  penitenziario  o  sanitario  italiano,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3;
    l) se la sentenza si riferisce a reati che, in  base  alla  legge
italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno
del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g),  h),  i)  ed
l),  la  corte  di  appello,  prima  di  decidere  di  rifiutare  il
riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche
tramite il Ministero della giustizia,  l'autorita'  competente  dello
Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
  3. Nei casi di cui al comma 1, in  particolare  in  relazione  alle
lettere a) ed l), la corte di appello puo'  decidere,  d'accordo  con
l'autorita' competente dello Stato di emissione, di  sorvegliare  gli
obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione  di
liberazione condizionale senza assumere  la  competenza  ad  adottare
decisioni di modifica  o  revoca  ovvero  di  imposizione  di  misure
restrittive della liberta' personale. In tali  ipotesi  la  corte  di
appello e' tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato
II  al  presente  decreto,  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
emissione  di  qualsiasi  circostanza  o  elemento  conoscitivo  che
potrebbe comportare  l'adozione  di  uno  o  piu'  decisioni  di  cui
all'articolo 14, comma 3.
                              Art. 14

                    Effetti del riconoscimento

  1.  Quando  e'  pronunciata  sentenza  di  riconoscimento,  la
sorveglianza e' disciplinata secondo la legge italiana. Si  applicano
altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.
  2. Alla sorveglianza provvede il  procuratore  generale  presso  la
corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
  3. La corte di appello e' competente per le decisioni connesse alla
sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale  e
alle sanzioni sostitutive, in particolare  in  caso  di  inosservanza
degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga  commesso
un nuovo reato. Delle  decisioni  adottate  informa,  senza  ritardo,
l'autorita' competente dello Stato di emissione.
                              Art. 15

            Cessazione della competenza sull'esecuzione
                dell'autorita' giudiziaria italiana

  1. Qualora la persona condannata si  sottrae  all'osservanza  degli
obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza  legale
e abituale nello Stato italiano, il procuratore  generale  presso  la
corte di  appello  informa  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza.
  2. Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia  ivi  in
corso un nuovo procedimento penale contro la persona  condannata,  la
corte  di  appello  puo'  decidere,  su  richiesta  del  procuratore
generale, senza formalita',  di  rimettere  all'autorita'  competente
dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.
                              Art. 16

                                Spese

  1. Sono a carico  dello  Stato  italiano  le  spese  sostenute  nel
territorio  nazionale  per  la  sorveglianza  sull'osservanza  degli
obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la  decisione
di liberazione condizionale.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 17

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 18

                          Norme applicabili

  1. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni  del  codice  di  procedura  penale  e  delle  leggi
complementari, in quanto compatibili.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

                            MATTARELLA


                            Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                            ministri

                            Orlando, Ministro della giustizia

                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri    e      della      cooperazione
                            internazionale

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                          Allegato I
                                    (di cui all'articolo 3, comma 2)

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato II
                                    (di cui all'articolo 13, comma 3)

              Parte di provvedimento in formato grafico

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/14/16G00046/sg

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