Data: 2016-03-14 11:20:53

merci ingombranti ex art. 21bis LR 28/2005

Un esercizio di vicinato di motoveicoli vuole ampliare la superficie di vendita estendendosi in un locale di nuova costruzione ad esso adiacente e, per effetto di tale ampliamento, andrà a occupare una superficie superiore a 300 mq.
L’articolo 21 bis della LR 28/2005 consente di applicare agli esercizi che commercializzano merci ingombranti (fra cui i motocicli) aventi dimensioni della media struttura il regime abilitativo previsto per gli esercizi di vicinato.
Posso quindi far presentare agli interessati la modulistica prevista per il trasferimento di sede dell’esercizio di vicinato, magari facendogli aggiungere una dichiarazione relativa alla tipologia di prodotto commercializzata?
Grazie.

riferimento id:32939

Data: 2016-03-14 14:16:44

Re:merci ingombranti ex art. 21bis LR 28/2005


Un esercizio di vicinato di motoveicoli vuole ampliare la superficie di vendita estendendosi in un locale di nuova costruzione ad esso adiacente e, per effetto di tale ampliamento, andrà a occupare una superficie superiore a 300 mq.
L’articolo 21 bis della LR 28/2005 consente di applicare agli esercizi che commercializzano merci ingombranti (fra cui i motocicli) aventi dimensioni della media struttura il regime abilitativo previsto per gli esercizi di vicinato.
Posso quindi far presentare agli interessati la modulistica prevista per il trasferimento di sede dell’esercizio di vicinato, magari facendogli aggiungere una dichiarazione relativa alla tipologia di prodotto commercializzata?
Grazie.
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Sì, scia di vicinato con allegata relazione di CALCOLO DELLE SUPERFICI (1/10 come previsto dalla norma):

Art. 21 bis
- Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita
1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti:
a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
e) materiali per l’edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici.
2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21, comma 4, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

riferimento id:32939

Data: 2016-03-14 14:23:56

Re:merci ingombranti ex art. 21bis LR 28/2005

Sì, la LR indica esplicitamente che il calcolo della superficie secondo le regole delle merci ingombranti serve per trovare il relativo regime abilitativo.
Quindi, se Tizio vendo ESCLUSIVAMENTE prodotti appartenenti alla categorie previste allora la superficie di vendita ai fini abilitativi è uguale a quella effettiva fratto 10.

Se fosse 1200 mq di superficie effettiva, da un punto di vista amministrativo sarebbe un esercizio di vicinato di 120 mq (esempio del caso di cui all’art. 21-bis, comma 2, lett. a), quello più semplice).

le varie modulistiche regionali dovrebbero contemplare l’ipotesi.

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