Buongiorno,
nel nostro Comune una ditta individuale ha aperto un bar ed ha indicato come preposto-delegato una persona fisica che da controlli effettuati risulta essere preposto-delegato in un'altra attività (bar) in un Comune limitrofo.
La domanda, che sembra banale è questa: per quante ditte individuali, o società una persona fisica può fare il preposto/delegato??
Noi abbiamo sempre optato per un unico esercizio, trovando conferma in risposte della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati della Regione Lombardia a quesiti formulati dai Comuni, ma una normativa ben precisa non esiste.
Richiedo cortesemente una risposta e ringrazio anticipatamente.
La questione a mio parere è ben più complessa.
Permettimi di condividere un ragionamento basato sulle norme e solo in fine sulle circolari.
Prima le norme
La L.R. 24-12-2003 n. 30 - Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (Pubblicata nel B.U. Lombardia 29 dicembre 2003, n. 53, I S.O.), abrogata dall'art. 155, comma 1, lettera i), L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 , prevedeva all’art. 6 ( Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) comma 1 che “L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, [u]in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato[/u] o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 5, nonché di uno dei seguenti requisiti […]”.
La L.R. 2-2-2010 n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3) all’art. 66 ( Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) comma 1 prevedeva inizialmente che “L’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, [u]in capo al titolare dell’impresa individuale o suo delegato[/u] o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all’articolo 65, nonché di uno dei seguenti requisiti […]”.
Il testo dell’art. 66 della L.R. 2-2-2010 n. 6 è stato modificato dall’art. 23, comma 1, lettera x) , L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 . Il nuovo testo recita “L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, [u]è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali[/u] […]”. È stato eliminato il riferimento alla possibilità di nominare un delegato per il titolare di ditta individuale , come previsto peraltro dal D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.).
Ora veniamo alle circolari.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 139010 del 11.10.2010 ha scritto che "la possibilità di utilizzare la figura di un preposto in possesso della qualificazione professionale resta valida solo ed esclusivamente nel caso delle società"
Al contrario Regione Lombardia, con propria circolare della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi del 10.03.2011 prot. O1.2011.0002774 avente per oggetto “Modifica alla disciplina del commercio apportate dalla L.R. 21 febbraio 2011 n. 3 – Circolare esplicativa, a pagina 3 nel paragrafo “requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” al secondo periodo recita “Sul punto, si evidenzia che le ditte individuali che operano nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, possono continuare a nominare il delegato/preposto come in vigenza della disciplina regionale più favorevole all’imprenditore”.
A mio parere, ma penso di essere in minoranza, una ditta individuale non può nominare il preposto, quindi non si pone il problema.
Per la società anche a me non risulta che ci sia un vincolo normativo di corrispondenza biunivoca, per cui fino a prova contraria non posso rifiutare la nomina di un soggetto che ha i requisiti perché questo già ha "prestato" il suo nome ad altri.
Tanto è vero che nemmeno deve essere un dipendente o tanto meno essere presente presso i locali, a differenza del "povero" acconciatore...
Buon lavoro.
Buongiorno,
nel nostro Comune una ditta individuale ha aperto un bar ed ha indicato come preposto-delegato una persona fisica che da controlli effettuati risulta essere preposto-delegato in un'altra attività (bar) in un Comune limitrofo.
La domanda, che sembra banale è questa: per quante ditte individuali, o società una persona fisica può fare il preposto/delegato??
Noi abbiamo sempre optato per un unico esercizio, trovando conferma in risposte della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati della Regione Lombardia a quesiti formulati dai Comuni, ma una normativa ben precisa non esiste.
Richiedo cortesemente una risposta e ringrazio anticipatamente.
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SOTTOSCRITTO al 100% la risposta chiara e puntuale data da alberto valenti e quindi confermo:
1) non preposto per ditte individuali
2) preposto può esserlo per più imprese anche di più soggetti anche se non dipendente