Data: 2016-03-11 15:45:16

Aggiornamenti estetista

Vorrei sapere se i corsi di aggiornamento per estetista sono obbligatori e se devono essere frequentati solo se la persona è in attività. Mi spiego meglio, ho il caso di una sig.ra che con il biennio di 1800 ore e il corso di specializzazione di 900 ore, seguito dall'esame teorico pratico, per il Comune ha i requisiti per ricoprire la qualifica di responsabile tecnico di un centro estetico. Il corso di aggiornamento doveva farlo prima di ricoprire la figura di responsabile tecnico o deve farlo ora (caso mai vorrei sapere con quale cadenza) che sta esercitando l'attività di estetista?
Sapete anche chi organizza questi tipi di corso?
Grazie

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Data: 2016-03-12 11:14:04

Re:Aggiornamenti estetista

A parere mio i corsi di aggiornamento non possono essere abilitanti nel senso che la loro mancanza non può portare alle stesse conseguenze che subirebbe chi esercitasse senza averli affatto.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l’esercizio, sono definiti dallo Stato tramite un intervento legislativo che non si colloca nell’ambito materiale della formazione professionale, ma, semmai, lo precede (parafrasando dalla sentenza della C.COST n. 108/2012 – consiglio di leggerla spiega bene la faccenda).

Quindi, in sintesi, i requisiti di accesso alla professione sono quelli della legge 1/90 così come declinati dalla normativa regionale. Dato che la legge 1/90 non prevede come costitutivi  i corsi di aggiornamento ritengo che il soggetto che non li abbia eseguiti entro il termine quinquennale NON debba sospendere l’esercizio dell’attività in attesa di farlo.
Così come accade per i requisiti toscani della panificazione, la loro mancanza può portare, tutt’al più, all’applicazione di una sanzione amministrativa. Nel caso dell’attività estetica, però, neanche vedo una sanzione applicabile (potrebbe essere prevista a livello di regolamento comunale ex art. 7-bis TUEL).

I corso vengono organizzati dalle scuole riconosciute, sul web puoi trovare facilmente.

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Data: 2016-03-14 08:30:48

Re:Aggiornamenti estetista

Dai confronti avuti, sia con la Regione toscana che con la ASL, emerge chiaramente che la mancata effettuazione dei corsi di aggiornamento previsti dall'art. 10 comma 6 della Legge regionale 31 maggio 2004 , n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing", non ha alcun effetto sulla validità della qualifica.
I corsi sono necessari solo per le persone in attività e, comunque, non esiste un quadro sanzionatorio per cui la loro assenza possa portare alla decadenza della qualifica.
E' comunque necessario e viene comunque comunque verificato in caso di controllo ispettivo, che tutto il personale qualificato sia in regola con gli aggiornamenti.

E' importante sottolineare che La Regione Toscana, con la nota n. 317404 del 9 dicembre 2009, ha chiarito formalmente la questione, in maniera univoca e condivisa, specificando che:
1. il Regolamento di attuazione stabilisce agli artt. 89, 92 e 96 che tale aggiornamento formativo deve essere realizzato ogni cinque anni;
2. il Regolamento di attuazione è stato pubblicato il 10.10.2007, per cui è da tale data che inizia a decorrere il periodo di cinque anni di cui sopra;
3. per chi ha acquisito (o acquisirà) la qualifica dopo l’ottobre 2007, l’obbligo sarà legato alla data di conseguimento della stessa e dovrà essere eseguito entro l'anno solare di scadenza;
4. non è necessario anticipare la partecipazione a tali corsi, anche in conseguenza del fatto che dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza al suddetto corso inizieranno a decorrere gli ulteriori cinque anni per il successivo aggiornamento.

Direi inoltre che, quando si parla di attività di estetica, tatuaggio e piercing nella Regione Toscana, sarebbe opportuno, per evitare di creare dubbi o interpretazioni errate, non fare più riferimento alla legge nazionale 1/90, dato che, dal 2 ottobre 2007 (data di entrata in vigore del regolamento n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 - Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), tale legge è abrogata nel territorio della Regione Toscana.

Buon Lavoro a tutti.

riferimento id:32903

Data: 2016-03-14 14:12:19

Re:Aggiornamenti estetista

Grazie per queste info. Se hai la nota regionale e puoi pubblicarla sarebbe utile. Io non ero al corrente.

Mi conforta sapere che l'interpretazione è condivisa a livello regionale.

Sulla legge 1/90 sono d'accordo con te: non si applica in regione toscana. Vista la recente giurisprudenza che ho citato, limitatamente ai requisiti di accesso attività (non per altre cose), può essere un aiuto per costruire un'interpretazione come quella che ho fornito.

riferimento id:32903

Data: 2016-03-15 07:07:57

Re:Aggiornamenti estetista

Ho letto sopra che la legge regionale ha abrogato la legge n. 1/90.
Le chiedo una legge regionale può abrogare un a legge statale?
Cordiali saluti.

riferimento id:32903

Data: 2016-03-15 13:57:42

Re:Aggiornamenti estetista

Il termine è stato usato impropriamente, l'istituto è quello della "disapplicazione", non dell'abrogazione. La legge statale non si applica dato che, a seguito della riforma del titolo V della costituzione, la competenza normativa in materia (fra molte altre) è passata alle regioni.
La legge 1/90 non è assolutamente abrogata è solo che non trova applicazione nelle regioni che hanno legiferato in materia (come prevede la stessa LR 28/2004, art. 14, comma 2)
Talvolta le regioni fanno salve delle particolari disposizioni statali vedi ad esempio l'art. 3 comma 2 della stessa legge toscana:
[i]Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica[/i]

Come chiarito prima, la giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni ha ridato un certo valore alle normative statali ma non perché si possano applicare direttamente ma, bensì, perché possono fungere da base di riferimento per la definizione dei requisiti essenziali di accesso alle professioni. Vedi ad esempio nel commercio: i requisiti di acesso sono quelli dell'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. In ambito di artigianato, invece che rimandare esplicitamente alla norma statale come nel caso del commercio, sono stati fatti (praticamente) dei copia/incolla nelle leggi regionali.

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