una Associazione vuole avviare attività di gioco della tombola in un capannone (la destinazione non si sa) riservata ai soli soci, con presenza oltre 200 persone.
Quali procedimenti devono essere attivati?
Qual'è la normativa di riferimento per i requisiti (bagni, numero di persone ammissibili, ecc.)?
grazie
Anna
Occorre la comunicazione allegata secondo la disciplina che ti ho riportato.
Il fatto che si superi le 200 non cambia niente. NON è un pubblico trattenimento.
Poichè l'uso, immagino, sarà occasionale, non occorre alcun requisito specifico in termini di bagni ecc...
OVVIAMENTE l'associazione dovrà cautelarsi con misure temporanee di prevenzione incendi e sicurezza (vie d'esodo sgombre ecc...) ma non occorre CPI o altro adempimento.
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Manifestazioni di sorte locali
Normativa di riferimento:
DPR 26/10/2001, n. 430
Definizione
Le lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza sono definiti dalla normativa "manifestazioni di sorte locali". Si svolgono sotto il controllo del Prefetto, del Comune e dei compartimenti regionali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, mentre i concorsi a premio sono iniziative aventi fini commerciali che necessitano di autorizzazione ministeriale.
Per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
Per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di Euro 51.645,69.
È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
I premi delle lotterie e pesche o banchi di beneficenza consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
il DPR 26/10/2001, n. 430 disciplina le manifestazioni a premio od a sorte di carattere locale introducendo, rispetto al passato, forti limitazioni all’esercizio delle stesse. Va anche tuttavia tenuto presente che, oltre alle disposizioni normative sopra descritte, in base alla specifica prescrizione introdotta dalla L. 24/11/2003, n. 326, art. 39, comma 13-quinquies (vedi anche Circolare Ministero Economia e Finanze 14 aprile 2004, n. 4632), per manifestazioni della tipologia citata deve anche essere richiesto preventivo nulla osta all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, con sede in Piazza della Repubblica 6, 50123 Firenze, mediante richiesta, in carta libera, prima delle comunicazioni alla Prefettura ed al Comune.
È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:
per le lotterie
il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
- il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
Per le pesche o banchi di beneficenza
l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dalla normativa sopra accennata;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.
Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
Modello richiesta nulla osta all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato
Guarda qui: http://www.comune.pisa.it/att-economiche/testi/lotteria.htm
Nel caso in questione ci è sembrato che volessero effettuare prevalentemente e non in maniera saltuaria il gioco della tombola, ancorchè riservato agli associati.
In questo caso .... potrebbe configurarsi una sala di raccolta scommesse 88 TULPS?
E cosa altro?
grazie
anna
Nel caso in questione ci è sembrato che volessero effettuare prevalentemente e non in maniera saltuaria il gioco della tombola, ancorchè riservato agli associati.
In questo caso .... potrebbe configurarsi una sala di raccolta scommesse 88 TULPS?
E cosa altro?
grazie
anna
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Se svolgono in modo continuativo la tombola (e non nell'ambito di manifestazioni di sorte locale) dovranno chiedere autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS (direi come BINGO).
Ad integrazione della precedente risposta ecco alcune precisazione sui limiti per poter riconoscere il gioco della TOMBOLA come sempre consentito senza licenza:
[color=red]LA CORTE DI CASSAZIONE FA IL BIS. TOMBOLA 'LIBERA' NEI CIRCOLI PRIVATI
(Jamma) La sentenza della Suprema corte dà ragione al circolo Arci di Parma. Le tombole esclusive per i soci , anche se contribuiscono al finanziamento del circolo, sono come quelle private e quindi non possono essere sottoposte a verifiche e controlli di sorta. Sconfitta la vecchia amministrazione comunale di Ubaldi.
http://95.110.202.82/news.php?extend.20595[/color]