Buongiorno,
nel nostro comune abbiamo un agriturismo, composto da diverse unità locali, dove in passato (circa 16 anni fa), era stato rilasciato un'autorizzazione agrituristica, anche nell'unità locale della villa padronale (anzi, diciamo che l'agriturismo era partito proprio da questo stabile, per poi procedere con ampliamento della struttura in altri immobili.
Adesso, a causa di un contenzioso sull'IMU tra il nostro ufficio tributi e l'azienda, è stato rilevato che la villa padronale è in categoria A8 (dove in realtà lo era sempre stata).
A fine 2015, in relazione all'ultimo ampliamento della struttura ricettiva e con l'inserimento di altri immobili (tutti in categoria compatibile con l'agriturismo), è stato richiesto al catasto il passaggio per la villa padronale, da A8 a D10, infatti nella DUA presentata all'ARTEA nel 2015 risulta: "Villa Padronale Categoria D10".
Pertanto pensavamo la questione risolta.
Purtroppo invece, da un controllo dell'ufficio tributi dal DOCFA, risulta che la domanda fatta dall'Az. Agr. per il cambiamento della categoria catastale è stata respinta, confermando la categoria catastale della villa in A8.
A questo punto l'ufficio tributi ha scritto al SUAP, segnalando quanto scritto sopra e dicendo che non è possibile svolgere l'attività agrituristica nella villa padronale per incompatibilità con la categoria catastale A8, ovvero con caratteristiche di lusso.
Domanda, come dobbiamo agire come ufficio SUAP?
Scrivere all'azienda che quanto dichiarato non corrisponde a verità e non autorizzare l'agriturismo nella villa padronale? Ma adesso non è più in autorizzazione, quindi revocare la SCIA???
Inoltre, potrebbero sempre dire che dal 2000 al 2015 (anno in cui c'è stata la richiesta di cambiamento della categoria catastale da A8 a D10), l'agriturismo nella villa era stato autorizzato dal Comune (ed anche dai pareri dell'Amministrazione Provinciale e USL non è risultato diniego), pur essendo sempre stata in A8.
Sinceramente gradirei un aiuto.
Grazie.
luciano.
La regione toscana ha sempre dato un’interpretazione della (sua) legge abbastanza liberista.
Da un punto di vista amministrativo, il comma 2 dell’art. 17 della LR 30/2003 detta esplicitamente la possibilità dell’uso delle civili abitazioni. I problemi saranno essenzialmente fiscali. Io non interverrei in nessun caso.
Guarda qua:
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11481154/agriturismo+-+settore+valorizzazione+imprenditoria+agricola.pdf/7c4f8781-4ed2-4cc1-9532-acb88ffab2b8
Vai a pag. 9, addirittura la regione si spinge fino a dichiarare l’uso legittimo di un C1 (a parere mio lì esagera).
Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[color=red][size=14pt][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio[/b][/size][/color]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
- L.R. 30/2003 e DPGR 46R/2004;
- Agriturismo;
- Fattorie didattiche;
- Attività sociali e di servizio;
-Vendita diretta imprenditore agricolo
- Apicoltura
La videoregistrazione del seminario, al costo di € 19,00+IVA, è acquistabile qui: http://www.omniavis.com/images/icagenda/files/Brochure_Video_20151022_2015_10_OV_MasterSUAP.pdf
Per informazioni 055/6236286 o info@omniavis.it