Data: 2016-03-11 10:26:54

Squadre investigative comuni - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 34

Squadre investigative comuni - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 34

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[b]DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 34
Norme  di  attuazione  della  decisione  quadro  2002/465/GAI  del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  alle  squadre  investigative
comuni. (16G00042) [/b]
(GU n.58 del 10-3-2016)
  Vigente al: 25-3-2016 



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alle squadre investigative comuni;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                      Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la  decisione
quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  alle
squadre investigative comuni.
                              Art. 2


Iniziativa del procuratore della Repubblica per  la  costituzione  di
                    squadre investigative comuni

  1. Il procuratore  della  Repubblica,  quando  procede  a  indagini
relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater  e
3-quinquies, e 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale o a delitti per i quali e' prevista la pena  dell'ergastolo  o
della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, puo' richiedere
la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni.
  2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta puo' essere
formulata  anche  quando  vi  e'  l'esigenza  di  compiere  indagini
particolarmente complesse sul territorio di piu' Stati  membri  o  di
assicurarne il coordinamento.
  3.  Quando  diversi  uffici  del  pubblico  ministero  procedono  a
indagini collegate, la richiesta e' formulata d'intesa fra loro.
  4. La richiesta di istituzione della squadra  investigativa  comune
e' trasmessa alla autorita' competente dello  Stato  membro  o  degli
Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore
della  Repubblica  che  richiede  l'istituzione  della  squadra
investigativa comune ne  da'  informazione  al  procuratore  generale
presso la corte di appello o, se si tratta di  indagini  relative  ai
delitti di cui all'articolo 51, comma  3-bis  e  comma  3-quater  del
codice di procedura penale,  al  procuratore  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.
                              Art. 3


Richiesta  dell'autorita'  competente  di  altro  Stato  membro  di
            costituzione di squadre investigative comuni

  1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa  comune
proveniente  dall'autorita'  competente  di  altro  Stato  membro  e'
trasmessa al procuratore della Repubblica il cui ufficio e'  titolare
di indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con  quelle
condotte all'estero o al procuratore della Repubblica  del  luogo  in
cui gli atti di indagine della squadra  investigativa  comune  devono
essere compiuti.
  2. Il procuratore della Repubblica che riceve la richiesta  di  cui
al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del  pubblico
ministero, la trasmette immediatamente, dandone avviso  all'autorita'
straniera richiedente.
  3.  Il  procuratore  della  Repubblica  informa  della  richiesta
proveniente  dall'autorita'  competente  di  altro  Stato  membro  il
procuratore generale presso la corte di appello o, se  si  tratta  di
indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51,  comma  3-bis  e
comma  3-quater  del  codice  di  procedura  penale,  il  procuratore
nazionale antimafia  e  antiterrorismo,  ai  fini  del  coordinamento
investigativo.
  4. Se la richiesta  di  costituzione  della  squadra  investigativa
comune prevede il compimento  di  atti  espressamente  vietati  dalla
legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento  giuridico
italiano, il procuratore della  Repubblica,  sentito  il  procuratore
generale presso la corte di appello  o,  se  si  tratta  di  indagini
relative ai delitti di cui  all'articolo  51,  comma  3-bis  e  comma
3-quater del codice di procedura  penale,  il  procuratore  nazionale
antimafia e antiterrorismo, non da' corso alla  richiesta  e  ne  da'
comunicazione, senza ritardo, all'autorita'  competente  dello  Stato
membro o degli Stati membri coinvolti e al Ministro della giustizia.
                              Art. 4


Atto costitutivo  della  squadra  investigativa  comune.  Modifica  e
                              proroga

  1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con  la
sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della
Repubblica e dell'autorita' competente dello  Stato  membro  o  degli
Stati membri coinvolti.
  2. L'atto costitutivo indica:
  a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia i  membri
nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono  individuati
tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della  squadra
investigativa  comune  possono  far  parte  uno  o  piu'  magistrati
dell'ufficio  del  pubblico  ministero  che  ha  sottoscritto  l'atto
costitutivo. I membri distaccati  sono  i  componenti  della  squadra
appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla  normativa
nazionale;
  b) il direttore della squadra investigativa comune,  scelto  tra  i
suoi  componenti.  Quando  della  squadra  fanno  parte  magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero, il direttore e' indicato tra uno
di essi.
  c) l'oggetto e le finalita' dell'indagine;
  d) il termine entro il quale le attivita' di indagine devono essere
compiute.
  3. All'atto costituivo e' allegato  il  piano  d'azione  operativo,
contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalita' di
esecuzione.
  4. Quando ravvisano la necessita' investigativa, le  autorita'  che
hanno costituito la squadra investigativa comune possono  modificare,
con atto sottoscritto,  l'oggetto  e  la  finalita'  dell'indagine  e
possono prorogare il termine entro il quale le attivita' di  indagine
devono essere compiute.
  5. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con le modalita'
di cui al comma 4,  puo'  essere  modificata  la  composizione  della
squadra investigativa comune, con sostituzione di taluno dei membri o
con l'aggiunta di ulteriori membri, sia nazionali che distaccati.
  6. Le attivita' della squadra investigativa comune  che  opera  sul
territorio dello  Stato  sono  in  ogni  caso  sottoposte,  ai  sensi
dell'articolo 327 del codice di procedura penale, alla direzione  del
pubblico ministero.
  7.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  2,  comma  3,  il  pubblico
ministero sotto la  cui  direzione  opera  la  squadra  investigativa
comune e' indicato nell'atto costitutivo.
                              Art. 5


      Qualifica e responsabilita' penale dei membri distaccati

  1. I membri distaccati di  una  squadra  investigativa  comune  che
opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli  effetti  della
legge penale, la  qualifica  di  pubblico  ufficiale  e  svolgono  le
funzioni di polizia giudiziaria nel  compimento  delle  attivita'  di
indagine ad essi assegnate.
  2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, puo' disporre
che i membri distaccati non prendano parte al compimento  di  singoli
atti sul territorio dello Stato.
                              Art. 6


          Utilizzazione delle informazioni investigative
                      e degli atti di indagine

  1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato
in conformita' alla legge italiana.
  2. Nel fascicolo del  dibattimento  di  cui  all'articolo  431  del
codice di procedura penale entrano a far parte i verbali  degli  atti
non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune.
  3. Nei casi  previsti  dal  presente  decreto,  gli  atti  compiuti
all'estero  dalla  squadra  investigativa  comune  hanno  la  stessa
efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le  disposizioni
del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo  la  legge
italiana.
  4. Le informazioni legittimamente  ottenute  dai  componenti  della
squadra investigativa comune, e  non  altrimenti  reperibili  per  le
autorita' competenti dello Stato membro interessato,  possono  essere
utilizzate:
  a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
  b) previo consenso dello Stato sul cui territorio  le  informazioni
sono  state  assunte,  per  l'individuazione,  l'indagine  e  il
perseguimento di altri reati. Il consenso puo' essere negato soltanto
in caso di grave  pericolo  per  l'efficacia  delle  indagini  penali
condotte nello Stato sul cui territorio le  informazioni  sono  state
assunte  o  qualora  quest'ultimo  possa  rifiutare  l'assistenza
giudiziaria ai fini di tale uso;
  c) per scongiurare una minaccia immediata e  grave  alla  sicurezza
pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), in caso di
successivo avvio di un'indagine penale;
  d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati  che  hanno
costituito la squadra.
  5. Il procuratore  della  Repubblica  che  ha  sottoscritto  l'atto
costitutivo  della  squadra  investigativa  comune  puo'  richiedere
all'autorita' competente degli altri  Stati  membri  coinvolti  nella
squadra di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da
quelli  indicati  nell'atto  costitutivo,  l'utilizzazione  delle
informazioni ottenute dai componenti della squadra e  non  altrimenti
disponibili, se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali
in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi.
  6. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo  di
cui al comma 5, le condizioni richieste  dall'autorita'  degli  altri
Stati membri  per  l'utilizzazione  delle  informazioni,  di  cui  al
medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da  quelli
indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.
                              Art. 7


Responsabilita' civile dello Stato italiano  per  i  danni  cagionati
                dalla squadra investigativa comune

  1.  Lo  Stato  italiano  e'  responsabile  dei  danni  causati
nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da
parte dei propri componenti  conformemente  al  diritto  dello  Stato
membro nel cui territorio essi operano.
  2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati  i  danni  da
componenti italiani della squadra provvede al  risarcimento  di  tali
danni  alle  condizioni  applicabili  ai  danni  causati  dai  propri
componenti, lo Stato italiano rimborsa  integralmente  a  tale  Stato
membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
  3. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni  causati  a
terzi  sul  territorio  italiano  dai  componenti  della  squadra
investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello
Stato di appartenenza dei membri distaccati.
                              Art. 8


                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto,  pari
ad euro 305.000 annui a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma  4,
della legge 9 luglio 2015, n. 114.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Gentiloni  Silveri,  Ministro  degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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