Squadre investigative comuni - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 34
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[b]DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 34
Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative
comuni. (16G00042) [/b]
(GU n.58 del 10-3-2016)
Vigente al: 25-3-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alle squadre investigative comuni;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in
particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione
quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle
squadre investigative comuni.
Art. 2
Iniziativa del procuratore della Repubblica per la costituzione di
squadre investigative comuni
1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini
relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e
3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale o a delitti per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, puo' richiedere
la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta puo' essere
formulata anche quando vi e' l'esigenza di compiere indagini
particolarmente complesse sul territorio di piu' Stati membri o di
assicurarne il coordinamento.
3. Quando diversi uffici del pubblico ministero procedono a
indagini collegate, la richiesta e' formulata d'intesa fra loro.
4. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune
e' trasmessa alla autorita' competente dello Stato membro o degli
Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore
della Repubblica che richiede l'istituzione della squadra
investigativa comune ne da' informazione al procuratore generale
presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del
codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.
Art. 3
Richiesta dell'autorita' competente di altro Stato membro di
costituzione di squadre investigative comuni
1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune
proveniente dall'autorita' competente di altro Stato membro e'
trasmessa al procuratore della Repubblica il cui ufficio e' titolare
di indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con quelle
condotte all'estero o al procuratore della Repubblica del luogo in
cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono
essere compiuti.
2. Il procuratore della Repubblica che riceve la richiesta di cui
al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del pubblico
ministero, la trasmette immediatamente, dandone avviso all'autorita'
straniera richiedente.
3. Il procuratore della Repubblica informa della richiesta
proveniente dall'autorita' competente di altro Stato membro il
procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di
indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e
comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento
investigativo.
4. Se la richiesta di costituzione della squadra investigativa
comune prevede il compimento di atti espressamente vietati dalla
legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico
italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore
generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini
relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma
3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, non da' corso alla richiesta e ne da'
comunicazione, senza ritardo, all'autorita' competente dello Stato
membro o degli Stati membri coinvolti e al Ministro della giustizia.
Art. 4
Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e
proroga
1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la
sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della
Repubblica e dell'autorita' competente dello Stato membro o degli
Stati membri coinvolti.
2. L'atto costitutivo indica:
a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri
nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati
tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra
investigativa comune possono far parte uno o piu' magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto
costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra
appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa
nazionale;
b) il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i
suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero, il direttore e' indicato tra uno
di essi.
c) l'oggetto e le finalita' dell'indagine;
d) il termine entro il quale le attivita' di indagine devono essere
compiute.
3. All'atto costituivo e' allegato il piano d'azione operativo,
contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalita' di
esecuzione.
4. Quando ravvisano la necessita' investigativa, le autorita' che
hanno costituito la squadra investigativa comune possono modificare,
con atto sottoscritto, l'oggetto e la finalita' dell'indagine e
possono prorogare il termine entro il quale le attivita' di indagine
devono essere compiute.
5. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con le modalita'
di cui al comma 4, puo' essere modificata la composizione della
squadra investigativa comune, con sostituzione di taluno dei membri o
con l'aggiunta di ulteriori membri, sia nazionali che distaccati.
6. Le attivita' della squadra investigativa comune che opera sul
territorio dello Stato sono in ogni caso sottoposte, ai sensi
dell'articolo 327 del codice di procedura penale, alla direzione del
pubblico ministero.
7. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il pubblico
ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa
comune e' indicato nell'atto costitutivo.
Art. 5
Qualifica e responsabilita' penale dei membri distaccati
1. I membri distaccati di una squadra investigativa comune che
opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli effetti della
legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le
funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attivita' di
indagine ad essi assegnate.
2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, puo' disporre
che i membri distaccati non prendano parte al compimento di singoli
atti sul territorio dello Stato.
Art. 6
Utilizzazione delle informazioni investigative
e degli atti di indagine
1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato
in conformita' alla legge italiana.
2. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del
codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti
non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune.
3. Nei casi previsti dal presente decreto, gli atti compiuti
all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa
efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni
del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge
italiana.
4. Le informazioni legittimamente ottenute dai componenti della
squadra investigativa comune, e non altrimenti reperibili per le
autorita' competenti dello Stato membro interessato, possono essere
utilizzate:
a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
b) previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni
sono state assunte, per l'individuazione, l'indagine e il
perseguimento di altri reati. Il consenso puo' essere negato soltanto
in caso di grave pericolo per l'efficacia delle indagini penali
condotte nello Stato sul cui territorio le informazioni sono state
assunte o qualora quest'ultimo possa rifiutare l'assistenza
giudiziaria ai fini di tale uso;
c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza
pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), in caso di
successivo avvio di un'indagine penale;
d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati che hanno
costituito la squadra.
5. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto
costitutivo della squadra investigativa comune puo' richiedere
all'autorita' competente degli altri Stati membri coinvolti nella
squadra di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da
quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle
informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti
disponibili, se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali
in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi.
6. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo di
cui al comma 5, le condizioni richieste dall'autorita' degli altri
Stati membri per l'utilizzazione delle informazioni, di cui al
medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da quelli
indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.
Art. 7
Responsabilita' civile dello Stato italiano per i danni cagionati
dalla squadra investigativa comune
1. Lo Stato italiano e' responsabile dei danni causati
nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da
parte dei propri componenti conformemente al diritto dello Stato
membro nel cui territorio essi operano.
2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni da
componenti italiani della squadra provvede al risarcimento di tali
danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri
componenti, lo Stato italiano rimborsa integralmente a tale Stato
membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
3. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a
terzi sul territorio italiano dai componenti della squadra
investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello
Stato di appartenenza dei membri distaccati.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, pari
ad euro 305.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4,
della legge 9 luglio 2015, n. 114.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando