Data: 2016-03-11 10:08:04

Edicole

La titolare di una vecchia autorizzazione (o licenza) di punto esclusivo per la vendita di quotidiani e periodici (edicola) è deceduta. Era molto anziana (anni 91) e non era sposata. I familiari rimasti sono 3 nipoti (figli di un fratello della defunta) che attualmente stanno decidendo se continuare l'attività oppure no.

I miei dubbi in merito sono:

IPOTESI 1. Deceduta la titolare l'attività cessa. (questa ipotesi esclude le altre)

IPOTESI 2. La defunta non ha lasciato alcun testamento. La vecchia autorizzazione (o licenza) entra nell'asse ereditario? In caso di risposta positiva:
                  IPOTESI 2.1. I nipoti (o il nipote) subentra nell'attività?
                  IPOTESI 2.2. I nipoti possono "vendere" la vecchia autorizzazione (o licenza)?

Personalmente, sulla base della normativa (D.lvo 59/2010) - della giurisprudenza (TAR-CdS) - dei pareri MiSE, penso che si tratti di un'attività liberalizzata e quindi le vecchie autorizzazioni (o licenze) sono prive di valore sul mercato.
I dubbi tuttavia nascono "spontanei" ed è per questo che chiedo l'aiuto del forum

Grazie
 

riferimento id:32888

Data: 2016-03-11 10:41:11

Re:Edicole


La titolare di una vecchia autorizzazione (o licenza) di punto esclusivo per la vendita di quotidiani e periodici (edicola) è deceduta. Era molto anziana (anni 91) e non era sposata. I familiari rimasti sono 3 nipoti (figli di un fratello della defunta) che attualmente stanno decidendo se continuare l'attività oppure no.

I miei dubbi in merito sono:

IPOTESI 1. Deceduta la titolare l'attività cessa. (questa ipotesi esclude le altre)

IPOTESI 2. La defunta non ha lasciato alcun testamento. La vecchia autorizzazione (o licenza) entra nell'asse ereditario? In caso di risposta positiva:
                  IPOTESI 2.1. I nipoti (o il nipote) subentra nell'attività?
                  IPOTESI 2.2. I nipoti possono "vendere" la vecchia autorizzazione (o licenza)?

Personalmente, sulla base della normativa (D.lvo 59/2010) - della giurisprudenza (TAR-CdS) - dei pareri MiSE, penso che si tratti di un'attività liberalizzata e quindi le vecchie autorizzazioni (o licenze) sono prive di valore sul mercato.
I dubbi tuttavia nascono "spontanei" ed è per questo che chiedo l'aiuto del forum

Grazie

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1) le attività sono LIBERALIZZATE
2) ciò non toglie che gli eredi acquisiscano l'azienda e possano esercitarla in comunione ereditaria per max 1 anno
3) entro l'anno possono costituirsi in impresa (presentando subingresso) o cedendo a terzi (presentando subingresso)
4) decorso l'anno si ha decadenza se non giungono altre comunicazioni

SPETTA A LORO valutare se conviene continuare l'attività o, eventualmente, aprire ex novo.

riferimento id:32888

Data: 2016-03-12 06:40:40

Re:Edicole

Nel caso in cui gli eredi decidano di esercitare l'azienda in comunione ereditaria (1 anno) devono "segnalare" o comunicare al suap? cosa devono presentare? oppure possono riaprire l'edicola senza nessuna comunicazione (sempre per un anno max). Esiste una norma di riferimento?

Se, come sembra ormai acclarato, le attività sono liberalizzate, quale potrebbe essere l'interesse di un terzo ad acquistare per poi presentare subingresso? Potrebbe aprire una nuova edicola senza affrontare il costo di acquisto dell'aienda.

Anche sulla decadenza decorso un anno la norma si trova nel 160?




riferimento id:32888

Data: 2016-03-12 08:27:26

Re:Edicole


Nel caso in cui gli eredi decidano di esercitare l'azienda in comunione ereditaria (1 anno) devono "segnalare" o comunicare al suap? cosa devono presentare? oppure possono riaprire l'edicola senza nessuna comunicazione (sempre per un anno max). Esiste una norma di riferimento?

Se, come sembra ormai acclarato, le attività sono liberalizzate, quale potrebbe essere l'interesse di un terzo ad acquistare per poi presentare subingresso? Potrebbe aprire una nuova edicola senza affrontare il costo di acquisto dell'aienda.

Anche sulla decadenza decorso un anno la norma si trova nel 160?
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1) la prosecuzione in comunione ereditaria NON soggiace ad alcun adempimento. Manca la norma e per questo non c'è adempimento (ricrda che la regola è che gli obblighi devono essere previsti!)

2) l'interesse a comprare una azienda invece che a aprirla ex novo deriva dal fatto che l'azienda ha in se l'AVVIAMENTO, cioè la clientela, il nome, la reputazione, l'insegna ecc... se uno ritiene che abbia un valore può preferire questo a un investimento ex novo ... sono scelte commerciali. ESEMPIO ESTREMO: comprare l'azienda da McDonalds invece che aprire un anonimo fast-food non è la stessa cosa in termini di ritorno economico!

3) ecco il riferimenti alla disciplina della comunione ereditaria: http://www.notariato.it/sites/default/files/853-14-t.pdf
Oltre alle norme del codice civile e del TUIR ALCUNE LEGGI REGIONALI richiamano tale disciplina esplicitamente ... ma anche in mancanza di richiamo si applica tale disciplina

riferimento id:32888

Data: 2016-03-13 07:18:21

Re:Edicole

Grazie Simone.
Mi scuso perchè la domanda sulla "convenienza" ad acquistare è monca, nel senso che avrei dovuto aggiungere che l'attività si svolge in un piccolo paese di circa 6000 abitanti ed in termini di avviamento non cambia molto aprire un'attività ex novo magari in un locale che dista dal precedente 20-30 metri.

A proposito delle edicole e della liberalizzazione, è in discussione in parlamento il DDL[i] "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti"  [/i] che  in data 08.03.2016 è stato assegnato al Senato (Atto S. 2271). L'art. 2 "Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" prevede al comma 2 che:
........
[b][u]2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

.................................
l)con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività , nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
m)con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;
n)incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.[/u][/b]

Speriamo sia la volta buona, con una norma chiara e precisa.

Un caro saluto

riferimento id:32888
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