Salve,
sto pensando di intraprendere un'attività di commercio itinerante di generi alimentari sulla spiaggia (Lazio). Ho trovato un "Regolamento di igiene per alimenti e bevande" del mio comune, che allego per l'evenienza, risalente al 2001 (non ce ne sono di più recenti); alcune voci mi destano qualche perplessità, anche perché il regolamento è così vecchio e molto restrittivo, e non so se può essere ritenuto ancora valido. Se mi deste qualche chiarimento ve ne sarei grato; spero di aver postato nel posto giusto, visto che i dubbi riguardano le regole riferite al commercio itinerante. Riporto i passi:
1) "[i]4.7 - Locali di deposito
Chiunque effettui la vendita di generi alimentari fuori negozio (in forma ambulante a posto fisso assegnato o in forma itinerante) deve disporre di locali di deposito con certificato di idoneità dell'ASL convenientemente attrezzati, aventi le caratteristiche stabilite dagli artt. 28 e 29 del D.P.R, 327/80[/i]".
Può essere corretto? Io, che la mattina compro quattro lattine e vado a venderle in spiaggia, devo avere per forza un magazzino?
2)"[i]Sono, inoltre, soggetti ad autorizzazione sanitaria anche i magazzini della grande distribuzione al
dettaglio non fisicamente annessi agli esercizi di vendita e i magazzini degli esercenti il commercio
ambulante[/i]".
Da quanto ho capito oggi non occorre più l'autorizzazione, ma basta la Scia.
3) Domanda: se dovessi avere necessità di un deposito potrei adibire una stanza della mia abitazione?
4) "[i]4.4 - Commercio ambulante e itinerante - Generi consentiti
Il commercio ambulante in forma itinerante, cioè senza posto fisso, ma a domicilio del cliente o
con mezzi ambulanti, salvo quanto previsto dall'art.4.6, è consentito esclusivamente per i seguenti
generi alimentari:
a) frutta e verdura, esclusi i funghi ed i tartufi;
b) bevande analcooliche in contenitori originali e sigillati o somministrate con sistema idoneo dal
punto di vista igienico (bicchieri monouso, cannucce, ecc.)
c) biscotti e dolciumi (esclusa la pasticceria fresca) da vendersi solo negli involucri originali o in
apposite confezioni sigillate[/i];
[...]"
E pochi altri prodotti. Sono corrette queste limitazioni, o è roba passata? Per esempio, non posso vendere pasticceria fresca o pizzette?
E, per quanto riguarda le bevande, posso vendere bevande alcoliche che rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 176 del TULPS (confezione chiuse non minori di 33 cl, etc) o questo regolamento lo sovrasta?
Scusatemi davvero per il post chilometrico, non sono riuscito a sintetizzare di più. Grazie infinite a chi avrà la pazienza.
Si tratta di NORME SUPERATE dai regolamenti CE 852 e 882 del 2004 operativi in tutto il territorio comunitario, Italia e Lazio compresi.
NOTIFICA per avvio attività e variazioni e rispetto dei requisiti sanitari in autocontrollo HACCP.
Su alcolici e aree pubbliche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24481.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19493.0
Grazie! Però non sono riuscito a capire se sono obbligato a dichiarare un magazzino nella SCIA sanitaria, e se nel caso potrei adibire allo scopo una stanza della mia abitazione.
Per quanto riguarda i generi consentiti, invece:
ho capito bene che posso vendere qualsiasi cosa (a parte generi particolari come funghi, etc.) comprese bevande alcooliche in contenitori chiusi maggiori di 33 cl (20 cl per i superalcolici) ma non posso somministrare nulla?
Grazie! Però non sono riuscito a capire se sono obbligato a dichiarare un magazzino nella SCIA sanitaria, e se nel caso potrei adibire allo scopo una stanza della mia abitazione.
Per quanto riguarda i generi consentiti, invece:
ho capito bene che posso vendere qualsiasi cosa (a parte generi particolari come funghi, etc.) comprese bevande alcooliche in contenitori chiusi maggiori di 33 cl (20 cl per i superalcolici) ma non posso somministrare nulla?
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1) se il magazzino c'è e viene utilizzato va dichiarato nella SCIA. Se operi senza magazzino (es. ti rifornisci da terzi ogni mattina) non serve e va indicato comunque nella scia che si opera senza magazzino
2) l'uso dell'abitazione per deposito commerciale NON è consentito, quindi non puoi dichiararlo .... anche se sicuramente molti di fatto lo fanno perchè i controlli sono imposssibili
3) l'itinerante può SOMMINISTRARE tutto ciò che vende (senza occupazione di suolo pubblico)
4) ATTENZIONE: l'accesso al DEMANIO potrebbe essere limitato. Potresti non poter accedere alle spiagge senza ulteriore autorizzazione del Comune competente per territorio (o di altro ente proprietario dell'area). CONSIGLIO di informarsi preventivamente, le norme sull'accesso alle aree demaniali consentono limitazioni anche numeriche.
Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[color=red][b]COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE[/b][/color]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
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Per informazioni 055/6236286 o info@omniavis.it