BANDA LARGA low cost - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33
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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33 [/b][/color]
Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita'. (16G00041)
[color=red][b](GU n.57 del 9-3-2016)[/b][/color]
Vigente al: 10-3-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita';
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche, e in particolare gli articoli 86,
88, 89, 91, 93 e 98;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive, e in particolare gli articoli 6 e 6-bis;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti, in particolare l'articolo 40,
relativo all'installazione di cavidotti per reti di
telecomunicazioni;
Visto il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto
delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai fini
della definizione delle "Regole tecniche per la definizione delle
specifiche di contenuto per i data base delle Reti di sottoservizi",
quale riferimento per l'individuazione degli elementi del sottosuolo
del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile, e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive
modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A), e in particolare gli
articoli 10 e 16;
Vista la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36, e
relativi provvedimenti di attuazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici,
e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 158, concernente regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/61/UE,
definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' promuovendo l'uso
condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un
dispiegamento piu' efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in
modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti.
Stabilisce, inoltre, per le suddette finalita', requisiti minimi
relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le
seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non espressamente
previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259:
a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
b) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata a fornire
reti pubbliche di comunicazione;
c) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente
pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce
un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
1.1) gas;
1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di
trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e
aeroporti;
d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete
destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino
essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature,
piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici
o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I
cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per
la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi
dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non
costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
e) «rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'»: una
rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di
accesso a banda larga ad una velocita' di almeno 30 Mbit/s;
f) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori
edilizi o di ingegneria civile che di per se' esplichi una funzione
economica o tecnica e comporti uno o piu' elementi di
un'infrastruttura fisica;
g) «ente pubblico»: un'autorita' statale, regionale o locale, un
organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o piu'
di tali autorita' oppure da uno o piu' di tali organismi di diritto
pubblico;
h) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte
le seguenti caratteristiche:
1) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) sono dotati di personalita' giuridica e sono finanziati
integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorita'
regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la
loro gestione e' posta sotto la vigilanza di tali autorita' o
organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di
vigilanza e' costituito da membri piu' della meta' dei quali e'
designata dallo Stato, da autorita' regionali o locali o da altri
organismi di diritto pubblico;
i) «infrastruttura fisica interna all'edificio»:
l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede
dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprieta',
destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se
queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione
elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il
punto terminale di rete;
l) «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta
per l'alta velocita'»: l'infrastruttura fisica presente all'interno
dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la
fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
m) «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o
all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono
autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente
la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta
per l'alta velocita';
n) «Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati
contenente le informazioni minime relative all'esistenza di
infrastrutture fisiche.
Art. 3
Accesso all'infrastruttura fisica esistente
1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete
ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria
infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di
installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita', i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori
di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto
dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminatorieta', equita' e ragionevolezza.
3. Alla richiesta scritta e' allegata una relazione esplicativa, in
cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare,
comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.
4. L'accesso puo' essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura
e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:
a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare
gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'. L'indisponibilita'
puo' avere riguardo anche a necessita' future del fornitore di
infrastruttura fisica, sempre che tali necessita' siano concrete,
adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e
proporzionalmente correlate allo spazio predetto;
c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocita' sia oggettivamente suscettibile di determinare o
incrementa il rischio per l'incolumita', la sicurezza e la sanita'
pubblica, ovvero minacci l'integrita' e la sicurezza delle reti, in
particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva
2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle
infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di
migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave
interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri
servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi
alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti
all'alta velocita'.
5. Il motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto
entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In
caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato,
ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui
all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a
condizioni e prezzo.
6. L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di
equita' e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione
della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo
competente per la risoluzione delle controversie e' tale da garantire
che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilita' di
recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici
conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie
all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di
cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore
dell'infrastruttura, laddove questi siano gia' riconosciuti nelle
eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunita'
di recupero dei costi stessi.
7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il
diritto di proprieta' del proprietario dell'infrastruttura fisica nei
casi in cui il gestore non ne sia anche il proprietario, ne' il
diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di terreni e i
proprietari immobiliari privati.
Art. 4
Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello
unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture
1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita', anche attraverso l'uso condiviso
dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento piu'
efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una
mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente
nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico,
entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di
seguito SINFI", le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il
successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione
elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili in formato
di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 3,
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e
georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati
sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle
infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i
centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte
dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati,
nonche' da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le
banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita' e sulle infrastrutture fisiche
funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i
dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole
tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture.
2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di rete, in
caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o
completamento della infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i
dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di
almeno novanta giorni salvo si tratti di interventi emergenziali.
Devono altresi' mettere a disposizione le seguenti informazioni
minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate,
relative alla loro infrastruttura fisica per le quali e' stata
rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per
la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorita'
competenti entro i sei mesi successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
d) un punto di contatto.
3. Il SINFI, quale sportello unico telematico pubblica tutte le
informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure
applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di
genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. Esso fornisce
altresi' agli operatori di rete che vi abbiano interesse e che
inoltrino domanda in via telematica, informazioni su:
a) ubicazione tracciato;
b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura;
c) punto di contatto.
4. Nelle more della piena operativita' del SINFI, e comunque sino
al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini
dell'ottenimento delle informazioni minime di cui al comma 3,
direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori
di rete.
5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere alla stesse
informazioni minime di cui al comma 3, ove necessarie ai fini della
richiesta di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di accesso
specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete di
comunicazione elettronica ad alta velocita'. I gestori delle
infrastrutture fisiche e gli operatori di rete consentono l'accesso,
a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta
scritta. L'accesso alle informazioni minime di cui al comma 3 puo'
essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario
per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel caso di
infrastrutture fisiche aventi particolari livelli di rischio,
l'accesso degli operatori di rete e' consentito solo per le parti
dell'infrastruttura idonee al passaggio dei cavi in fibra ottica e
nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza impartite dal
gestore dell'infrastruttura fisica.
7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, e' fatto
obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche e agli altri operatori
di rete di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in loco
di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta indica
specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica,
interessati dalla prevista installazione degli elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita'. Le ispezioni in loco
sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di ricevimento
della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non
discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di
eventuali costi sostenuti dal gestore e dagli altri operatori di
rete, salve le possibili limitazioni di cui al comma 6.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei
trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, con proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli obblighi
di cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti
che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' o nel caso delle
infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11
aprile 2011, n. 61. Tali esenzioni devono essere debitamente
motivate. Alle parti interessate e' offerta la possibilita' di
esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il
termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle
esenzioni e' notificato alla Commissione europea.
9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle informazioni
a norma del presente articolo, hanno l'obbligo di adottare misure
atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici
e commerciali.
Art. 5
Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso
all'infrastruttura in corso di realizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni
operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il
coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo
scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita'. In assenza di infrastrutture disponibili,
l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita' e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del
citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013,
trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento
nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di
unificazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni
operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di
genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche
deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di
genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni
trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a
condizione che:
a) non implichino costi supplementari, ulteriori rispetto a
quelli connessi all'installazione di elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita', inclusi quelli causati
da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste
inizialmente;
b) non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;
c) la domanda di coordinamento sia presentata al piu' presto e in
ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto
definitivo alle autorita' competenti per il rilascio delle
autorizzazioni.
3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta
formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul
coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2,
ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Organismo di cui
all'articolo 9 perche' emetta entro due mesi dalla data di ricezione
della richiesta una decisione vincolante di composizione della
controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei
trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi
di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta
entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di
infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere
debitamente motivate. Alle parti interessate e' offerta la
possibilita' di esprimere osservazioni sullo schema di decreto
ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con
l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione Europea.
Art. 6
Trasparenza in materia di opere di genio civile
in corso di realizzazione o programmate
1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio
civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta scritta di un
operatore di rete il proprietario o il gestore dell'infrastruttura
fisica e l'operatore di rete mette a disposizione le seguenti
informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o
programmate, relative alla infrastruttura fisica per le quali e'
stata rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per
la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorita'
competenti entro i sei mesi successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
d) un punto di contatto.
2. La richiesta, presentata per iscritto dall'operatore di rete,
specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita'. I proprietari, i gestori
dell'infrastruttura fisica e gli operatori di rete forniscono le
informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento
della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non
discriminatorie e trasparenti. L'accesso alle informazioni minime e'
limitato soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni
connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, alla
riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Il Ministero dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio
decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1
per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di
infrastrutture critiche nazionali.
3. Il gestore della infrastruttura fisica e l'operatore di rete
possono respingere la richiesta di cui ai commi 1 e 2 se hanno gia'
reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato
elettronico oppure l'accesso a tali informazioni e' fornito dallo
sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono
fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui all'articolo
4.
Art. 7
Disposizioni per la semplificazione
nel rilascio delle autorizzazioni
1. All'articolo 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le
parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "otto giorni".
2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice e' sostituito
dal seguente: "8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' Enti,
pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello
D di cui all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico
individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal
caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi
convocata dal comune di cui al periodo precedente.".
Art. 8
Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso
1. I proprietari di unita' immobiliari, o il condominio ove
costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di
quanto previsto dell'articolo 135-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente
equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il
diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le
richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete,
secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con
riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti
realizzi da se' un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto
di accesso in conformita' a quanto previsto dal precitato articolo
135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone,
l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso
presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e
non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori di rete
hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al
punto di accesso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la duplicazione e'
tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico,
gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura
fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una
rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta
per l'alta velocita', gli operatori di rete hanno il diritto di far
terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di
aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purche' provvedano a ridurre
al minimo l'impatto sulla proprieta' privata di terzi.
5. Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui ai commi
1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta
formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi
all'organismo nazionale di cui all'articolo 9.
6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprieta' del
proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica
interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare
tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario,
ne' il diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di terreni
e i proprietari di edifici.
Art. 9
Organismo di risoluzione delle controversie
1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli
obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti
puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
individuato quale organismo competente alla risoluzione delle
controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture
fisiche o tra operatori di rete.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno
rispetto del principio di proporzionalita', adotta una decisione
vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma
1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e
ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorita' compone
la controversia nel termine piu' breve possibile e in ogni caso entro
due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito
della procedura di cui al comma 2, puo' acquisire, in relazione
all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorita'
di regolazione dei settori in cui operano i gestori
dell'infrastruttura fisica.
4. Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente
fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tali
da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa
possibilita' di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri
economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere
necessarie all'accesso.
5. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata e pubblicata
sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia
di riservatezza. La decisione ha efficacia dalla data di notifica
alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
6. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti
la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad
adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto
prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in
pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e
le modalita' per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i
costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
Art. 10
Sanzioni
1. La decisione vincolante dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di
cui all'articolo 9 costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98,
comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non
ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle
comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.
3. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1,
ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai
soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi
previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo
98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da
5.000 euro a 50.000 euro.
4. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4,
il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non
ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni
richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche,
in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
Art. 11
Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 12
Disposizioni di coordinamento
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle
comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le
disposizioni del presente decreto.
2. All'articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture
di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,
nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate
anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non
costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai
fini della determinazione della rendita catastale.".
3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli
operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono
essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni
espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
Abrogazioni
1. Il comma 5-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e' abrogato.
2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e' abrogato.
3. I commi 2, 3, primo periodo dell'articolo 2 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
Art. 15
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma 1,
unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'articolo
10, comma 3, nonche' quelle contenute nell'articolo 14, comma 2, che
trovano immediata applicazione.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando