Data: 2016-03-10 12:16:29

BANDA LARGA low cost - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33

BANDA LARGA low cost - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33

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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33 [/b][/color]
Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'. (16G00041)
[color=red][b](GU n.57 del 9-3-2016)[/b][/color]
  Vigente al: 10-3-2016 



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2014/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita';
  Vista  la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i  servizi  di  comunicazione  elettronica  (direttiva
quadro);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed  in
particolare gli articoli 31 e 32;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;
  Vista la direttiva 98/83/CE del  Consiglio  del  3  novembre  1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  Visto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche, e in particolare gli  articoli  86,
88, 89, 91, 93 e 98;
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive, e in particolare gli articoli 6 e 6-bis;
  Vista la legge 1° agosto 2002,  n.  166,  recante  disposizioni  in
materia di infrastrutture e trasporti, in particolare l'articolo  40,
relativo    all'installazione    di    cavidotti    per    reti    di
telecomunicazioni;
  Visto il documento approvato in data 19 giugno  2015  nel  contesto
delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia  Digitale  ai  fini
della definizione delle "Regole tecniche  per  la  definizione  delle
specifiche di contenuto per i data base delle Reti di  sottoservizi",
quale riferimento per l'individuazione degli elementi del  sottosuolo
del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture;
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile, e in particolare l'articolo 1;
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e  successive
modificazioni,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di
semplificazione e di sviluppo;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia (Testo A),  e  in  particolare  gli
articoli 10 e 16;
  Vista la legge quadro sulla protezione dalle  esposizioni  a  campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n.  36,  e
relativi provvedimenti di attuazione;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,  n.  37,  regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli  edifici,
e in particolare l'articolo 1;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, concernente regolamento di organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale;

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, in attuazione della  direttiva  2014/61/UE,
definisce  norme  volte  a  facilitare  l'installazione  di  reti  di
comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'  promuovendo  l'uso
condiviso  dell'infrastruttura  fisica  esistente  e  consentendo  un
dispiegamento piu' efficiente di  infrastrutture  fisiche  nuove,  in
modo  da  abbattere  i  costi  dell'installazione  di  tali  reti.
Stabilisce, inoltre, per  le  suddette  finalita',  requisiti  minimi
relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  si  applicano  le
seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non  espressamente
previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del  Codice  delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259:
    a) «rete pubblica di comunicazioni»: una  rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti;
    b) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata  a  fornire
reti pubbliche di comunicazione;
    c) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un  ente
pubblico  o  organismo  di  diritto  pubblico    che    fornisce
un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
      1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
        1.1) gas;
        1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica;
        1.3) riscaldamento;
        1.4)  acqua,  comprese  le  fognature  e  gli  impianti  di
trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
      2) servizi di trasporto, compresi  ferrovie,  strade,  porti  e
aeroporti;
    d) «infrastruttura  fisica»:  tutti  gli  elementi  di  una  rete
destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che  diventino
essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature,
piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline,  edifici
o accessi a edifici, installazioni di antenne,  tralicci  e  pali.  I
cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per
la  fornitura  delle  acque  destinate  al  consumo  umano  ai  sensi
dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non
costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
    e) «rete di comunicazione elettronica  ad  alta  velocita'»:  una
rete di  comunicazione  elettronica  capace  di  fornire  servizi  di
accesso a banda larga ad una velocita' di almeno 30 Mbit/s;
    f) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di  lavori
edilizi o di ingegneria civile che di per se' esplichi  una  funzione
economica  o  tecnica  e  comporti  uno  o  piu'  elementi  di
un'infrastruttura fisica;
    g) «ente pubblico»: un'autorita' statale, regionale o locale,  un
organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o piu'
di tali autorita' oppure da uno o piu' di tali organismi  di  diritto
pubblico;
    h) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte
le seguenti caratteristiche:
      1) sono istituiti per soddisfare specificatamente  esigenze  di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
      2) sono dotati di  personalita'  giuridica  e  sono  finanziati
integralmente o per la maggior parte  dallo  Stato,  dalle  autorita'
regionali o locali o da altri organismi di  diritto  pubblico;  o  la
loro gestione e'  posta  sotto  la  vigilanza  di  tali  autorita'  o
organismi; o il loro organo di amministrazione,  di  direzione  o  di
vigilanza e' costituito da membri  piu'  della  meta'  dei  quali  e'
designata dallo Stato, da autorita' regionali o  locali  o  da  altri
organismi di diritto pubblico;
        i)    «infrastruttura    fisica    interna    all'edificio»:
l'infrastruttura  fisica  o  installazioni  presenti  nella  sede
dell'utente  finale,  compresi  elementi  oggetto  di  comproprieta',
destinata a ospitare reti di  accesso  cablate  e/o  senza  fili,  se
queste  reti  permettono  di  fornire  servizi  di  comunicazione
elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con  il
punto terminale di rete;
        l) «infrastruttura fisica  interna  all'edificio  predisposta
per l'alta velocita'»: l'infrastruttura fisica  presente  all'interno
dell'edificio  e  destinata  a  ospitare  elementi  o  consentire  la
fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
        m) «punto di accesso»: punto  fisico  situato  all'interno  o
all'esterno  dell'edificio  e  accessibile  a  imprese  che  sono
autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione,  che  consente
la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio  predisposta
per l'alta velocita';
        n) «Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati
contenente  le  informazioni  minime  relative  all'esistenza  di
infrastrutture fisiche.
                              Art. 3


            Accesso all'infrastruttura fisica esistente

  1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore  di  rete
ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla  propria
infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di  reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
  2. Ove gli operatori di rete presentino  per  iscritto  domanda  di
installazione di elementi di reti  di  comunicazione  elettronica  ad
alta velocita', i gestori di infrastrutture fisiche e  gli  operatori
di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto
dal  comma  4,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  non
discriminatorieta', equita' e ragionevolezza.
  3. Alla richiesta scritta e' allegata una relazione esplicativa, in
cui  sono  indicati  gli  elementi  del  progetto  da  realizzare,
comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.
  4. L'accesso puo' essere rifiutato dal gestore  dell'infrastruttura
e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:
    a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare
gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
    b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi  di  reti
di comunicazione elettronica ad  alta  velocita'.  L'indisponibilita'
puo' avere riguardo  anche  a  necessita'  future  del  fornitore  di
infrastruttura fisica, sempre che  tali  necessita'  siano  concrete,
adeguatamente    dimostrate,    oltre    che    oggettivamente    e
proporzionalmente correlate allo spazio predetto;
    c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocita' sia oggettivamente suscettibile  di  determinare  o
incrementa il rischio per l'incolumita', la sicurezza  e  la  sanita'
pubblica, ovvero minacci l'integrita' e la sicurezza delle  reti,  in
particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2011 n.  61,  di  recepimento  della  direttiva
2008/114/CE,  recante  l'individuazione  e  la  designazione  delle
infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita'  di
migliorarne la protezione  o,  ancora,  determini  rischio  di  grave
interferenza  dei  servizi  di  comunicazione  progettati  con  altri
servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
    d) siano disponibili, a  condizioni  eque  e  ragionevoli,  mezzi
alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti
all'alta velocita'.
  5. Il motivi del rifiuto devono  essere  esplicitati  per  iscritto
entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso.  In
caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine  indicato,
ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi  all'organismo  di  cui
all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa  anche  a
condizioni e prezzo.
  6. L'organismo di cui all'articolo  9  decide  secondo  criteri  di
equita' e ragionevolezza, entro due  mesi  dalla  data  di  ricezione
della  richiesta.  Il  prezzo  eventualmente  fissato  dall'organismo
competente per la risoluzione delle controversie e' tale da garantire
che il fornitore di  accesso  disponga  di  un'equa  possibilita'  di
recuperare  i  suoi  costi  e  resti  indenne  da  oneri  economici
conseguenti e connessi  alla  realizzazione  delle  opere  necessarie
all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente  di
cui  all'articolo  9  non  copre  i  costi  sostenuti  dal  gestore
dell'infrastruttura, laddove questi  siano  gia'  riconosciuti  nelle
eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa  opportunita'
di recupero dei costi stessi.
  7. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  pregiudicano  il
diritto di proprieta' del proprietario dell'infrastruttura fisica nei
casi in cui il gestore non ne  sia  anche  il  proprietario,  ne'  il
diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di  terreni  e  i
proprietari immobiliari privati.
                              Art. 4

Accesso alle informazioni sulle infrastrutture  fisiche  e  sportello
  unico telematico. Istituzione  del  Sistema  informativo  nazionale
  federato delle infrastrutture

  1. Al fine di facilitare l'installazione di reti  di  comunicazione
elettronica ad  alta  velocita',  anche  attraverso  l'uso  condiviso
dell'infrastruttura  fisica  esistente  ed  il  dispiegamento  piu'
efficiente delle infrastrutture fisiche  nuove,  si  procede  ad  una
mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti  e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente
nel territorio nazionale.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
entro il 30 aprile 2016,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni e l'Agenzia per  l'Italia  Digitale  (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione  del  contenuto  del
Sistema informativo  nazionale  federato  delle  infrastrutture,  "di
seguito SINFI", le modalita' di prima costituzione, di  raccolta,  di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche'  le  regole  per  il
successivo aggiornamento,  lo  scambio  e  la  pubblicita'  dei  dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri  operatori  di  rete  e  da  ogni  proprietario  o  gestore  di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti  di  comunicazione
elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili  in  formato
di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma  3,
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  elaborabili  elettronicamente  e
georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei  dati
sensibili. All'attuazione  del  presente  articolo  si  provvede  nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica.  Al  fine  di  agevolare  la  condivisione  delle
infrastrutture  e  la  pianificazione  degli  interventi,  entro  i
centoventi giorni successivi alla sua costituzione  confluiscono  nel
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da  parte
dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici  che  privati,
nonche' da parte degli enti pubblici che ne sono detentori  tutte  le
banche di dati contenenti informazioni sulle  reti  di  comunicazione
elettronica  ad  alta  velocita'  e  sulle  infrastrutture  fisiche
funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i
dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le  regole
tecniche  del  Sistema  informativo  nazionale  federato  delle
infrastrutture.
  2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di  rete,  in
caso di  realizzazione,  manutenzione  straordinaria  sostituzione  o
completamento della infrastruttura, hanno l'obbligo di  comunicare  i
dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di
almeno novanta giorni salvo si  tratti  di  interventi  emergenziali.
Devono altresi'  mettere  a  disposizione  le  seguenti  informazioni
minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o  programmate,
relative alla loro  infrastruttura  fisica  per  le  quali  e'  stata
rilasciata  un'autorizzazione,  e'  in  corso  una  procedura  di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di  presentare  per
la  prima  volta  una  domanda  di  autorizzazione  alle  autorita'
competenti entro i sei mesi successivi:
    a) l'ubicazione e il tipo di opere;
    b) gli elementi di rete interessati;
    c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
    d) un punto di contatto.
  3. Il SINFI, quale sportello unico  telematico  pubblica  tutte  le
informazioni  utili  relative  alle  condizioni  e  alle  procedure
applicabili al rilascio di autorizzazioni  per  le  opere,  anche  di
genio civile, necessarie ai fini dell'installazione  di  elementi  di
reti di comunicazione elettronica ad alta  velocita'.  Esso  fornisce
altresi' agli operatori di  rete  che  vi  abbiano  interesse  e  che
inoltrino domanda in via telematica, informazioni su:
    a) ubicazione tracciato;
    b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura;
    c) punto di contatto.
  4. Nelle more della piena operativita' del SINFI, e  comunque  sino
al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini
dell'ottenimento  delle  informazioni  minime  di  cui  al  comma  3,
direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori
di rete.
  5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere  alla  stesse
informazioni minime di cui al comma 3, ove necessarie ai  fini  della
richiesta di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
  6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di  accesso
specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete  di
comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'.  I  gestori  delle
infrastrutture fisiche e gli operatori di rete consentono  l'accesso,
a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti,  entro
trenta giorni dalla data  di  ricevimento  della  relativa  richiesta
scritta. L'accesso alle informazioni minime di cui al  comma  3  puo'
essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario
per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
alla riservatezza o a segreti tecnici  e  commerciali.  Nel  caso  di
infrastrutture  fisiche  aventi  particolari  livelli  di  rischio,
l'accesso degli operatori di rete e' consentito  solo  per  le  parti
dell'infrastruttura idonee al passaggio dei cavi in  fibra  ottica  e
nel rispetto di tutte le  prescrizioni  di  sicurezza  impartite  dal
gestore dell'infrastruttura fisica.
  7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, e' fatto
obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche e agli  altri  operatori
di rete di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni  in  loco
di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta  indica
specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica,
interessati dalla prevista installazione degli elementi  di  reti  di
comunicazione elettronica ad alta velocita'.  Le  ispezioni  in  loco
sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di  ricevimento
della  richiesta  scritta,  secondo  condizioni  proporzionate,  non
discriminatorie  e  trasparenti,  anche  in  ordine  al  rimborso  di
eventuali costi sostenuti dal gestore  e  dagli  altri  operatori  di
rete, salve le possibili limitazioni di cui al comma 6.
  8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'  per
le garanzie  nelle  comunicazioni,  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, con proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli  obblighi
di cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti
che siano considerate non tecnicamente  idonee  all'installazione  di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' o nel caso  delle
infrastrutture critiche nazionali di cui al  decreto  legislativo  11
aprile  2011,  n.  61.  Tali  esenzioni  devono  essere  debitamente
motivate. Alle  parti  interessate  e'  offerta  la  possibilita'  di
esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro  il
termine  di  trenta  giorni.  Il  decreto  con  l'indicazione  delle
esenzioni e' notificato alla Commissione europea.
  9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle  informazioni
a norma del presente articolo, hanno  l'obbligo  di  adottare  misure
atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici
e commerciali.
                              Art. 5


        Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso
            all'infrastruttura in corso di realizzazione

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture  fisiche  e  ogni
operatore  di  rete  ha  il  diritto  di  negoziare  accordi  per  il
coordinamento di opere di genio civile con  operatori  di  rete  allo
scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica  ad
alta  velocita'.  In  assenza  di  infrastrutture  disponibili,
l'installazione delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita' e' effettuata preferibilmente con  tecnologie  di  scavo  a
basso impatto ambientale e secondo quanto previsto  dall'articolo  6,
comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.  145,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma  4,  lettera  c),  nelle  more
dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi  ai  sensi  del
citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n.  145  del  2013,
trovano applicazione le norme tecniche e  le  prassi  di  riferimento
nella specifica materia elaborate  dall'Ente  nazionale  italiano  di
unificazione.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture  fisiche  e  ogni
operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente  opere  di
genio civile finanziate in tutto o in  parte  con  risorse  pubbliche
deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di
genio civile, presentata da operatori  di  rete,  secondo  condizioni
trasparenti e non discriminatorie. Tali domande  sono  soddisfatte  a
condizione che:
    a) non  implichino  costi  supplementari,  ulteriori  rispetto  a
quelli  connessi  all'installazione  di  elementi  di  reti  di
comunicazione elettronica ad alta velocita', inclusi  quelli  causati
da  ulteriori  ritardi,  per  le  opere  di  genio  civile  previste
inizialmente;
    b) non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;
    c) la domanda di coordinamento sia presentata al piu' presto e in
ogni caso almeno un  mese  prima  della  presentazione  del  progetto
definitivo  alle  autorita'  competenti  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni.
  3. Se, entro un  mese  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta
formale  di  negoziazione,  non  viene  raggiunto  un  accordo  sul
coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi  1  e  2,
ciascuna  delle  parti  puo'  rivolgersi  all'Organismo  di  cui
all'articolo 9 perche' emetta entro due mesi dalla data di  ricezione
della  richiesta  una  decisione  vincolante  di  composizione  della
controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'  per
le garanzie  nelle  comunicazioni,  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni  dagli  obblighi
di cui ai commi da 1 a  3  per  opere  di  genio  civile  di  modesta
entita', in termini di valore, dimensioni o durata,  ed  in  caso  di
infrastrutture  critiche  nazionali.  Tali  esenzioni  devono  essere
debitamente  motivate.  Alle  parti  interessate  e'  offerta  la
possibilita'  di  esprimere  osservazioni  sullo  schema  di  decreto
ministeriale entro il  termine  di  trenta  giorni.  Il  decreto  con
l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione Europea.
                              Art. 6


          Trasparenza in materia di opere di genio civile
              in corso di realizzazione o programmate

  1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio
civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta  scritta  di  un
operatore di rete il proprietario o  il  gestore  dell'infrastruttura
fisica e  l'operatore  di  rete  mette  a  disposizione  le  seguenti
informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso  o
programmate, relative alla infrastruttura  fisica  per  le  quali  e'
stata rilasciata un'autorizzazione, e'  in  corso  una  procedura  di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di  presentare  per
la  prima  volta  una  domanda  di  autorizzazione  alle  autorita'
competenti entro i sei mesi successivi:
    a) l'ubicazione e il tipo di opere;
    b) gli elementi di rete interessati;
    c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
    d) un punto di contatto.
  2. La richiesta, presentata per iscritto  dall'operatore  di  rete,
specifica la zona in cui  intende  installare  elementi  di  reti  di
comunicazione elettronica ad alta velocita'. I proprietari, i gestori
dell'infrastruttura fisica e gli  operatori  di  rete  forniscono  le
informazioni richieste entro due settimane dalla data di  ricevimento
della  richiesta  scritta,  secondo  condizioni  proporzionate,  non
discriminatorie e trasparenti. L'accesso alle informazioni minime  e'
limitato soltanto, e nella misura  in  cui,  necessario  per  ragioni
connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti,  alla  sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza  o  alla  sanita'  pubblica,  alla
riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.  Il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  con  proprio
decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1
per  opere  di  genio  civile  di  valore  modesto  o  nel  caso  di
infrastrutture critiche nazionali.
  3. Il gestore della infrastruttura fisica  e  l'operatore  di  rete
possono respingere la richiesta di cui ai commi 1 e 2 se  hanno  gia'
reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste  in  formato
elettronico oppure l'accesso a tali  informazioni  e'  fornito  dallo
sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni  sono
fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di  cui  all'articolo
4.
                              Art. 7


                Disposizioni per la semplificazione
                  nel rilascio delle autorizzazioni

  1.  All'articolo  88,  comma  7,  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le
parole:  "quarantacinque  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono  sostituite
dalle seguenti: "otto giorni".
  2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo  Codice  e'  sostituito
dal seguente: "8. Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu'  Enti,
pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al  modello
D di cui all'allegato n.  13,  e'  presentata  allo  sportello  unico
individuato nel comune di maggiore  dimensione  demografica.  In  tal
caso, l'istanza e' sempre  valutata  in  una  conferenza  di  servizi
convocata dal comune di cui al periodo precedente.".
                              Art. 8


    Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso

  1. I  proprietari  di  unita'  immobiliari,  o  il  condominio  ove
costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto  di
quanto previsto dell'articolo  135-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  o  comunque  successivamente
equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione,  hanno  il
diritto, ed  ove  richiestone,  l'obbligo,  di  soddisfare  tutte  le
richieste ragionevoli di accesso presentate  da  operatori  di  rete,
secondo termini e condizioni eque e non  discriminatorie,  anche  con
riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici  esistenti
realizzi da se' un impianto multiservizio in fibra ottica e un  punto
di accesso in conformita' a quanto previsto  dal  precitato  articolo
135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,  divenendone  titolare,  ha  il  diritto  ed  ove  richiestone,
l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste  ragionevoli  di  accesso
presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque  e
non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori  di  rete
hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino  al
punto di accesso.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la  duplicazione  e'
tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il  profilo  economico,
gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura
fisica interna all'edificio esistente allo scopo  di  installare  una
rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
  4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta
per l'alta velocita', gli operatori di rete hanno il diritto  di  far
terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a  condizione  di
aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purche' provvedano a  ridurre
al minimo l'impatto sulla proprieta' privata di terzi.
  5. Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui  ai  commi
1, 3 e 4 entro due mesi dalla data  di  ricevimento  della  richiesta
formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di  rivolgersi
all'organismo nazionale di cui all'articolo 9.
  6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprieta' del
proprietario  del  punto  di  accesso  o  dell'infrastruttura  fisica
interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare
tale infrastruttura o punto di accesso non ne  sia  il  proprietario,
ne' il diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di terreni
e i proprietari di edifici.
                              Art. 9


            Organismo di risoluzione delle controversie

  1. Qualora sorga  una  controversia  relativa  ai  diritti  e  agli
obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti
puo' rivolgersi all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,
individuato  quale  organismo  competente  alla  risoluzione  delle
controversie tra  operatori  di  rete  e  gestori  di  infrastrutture
fisiche o tra operatori di rete.
  2. L'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  nel  pieno
rispetto del principio  di  proporzionalita',  adotta  una  decisione
vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del  comma
1, anche in materia di fissazione di  termini  e  condizioni  equi  e
ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane.  L'Autorita'  compone
la controversia nel termine piu' breve possibile e in ogni caso entro
due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.
  3. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  nell'ambito
della procedura di cui al  comma  2,  puo'  acquisire,  in  relazione
all'oggetto della controversia, il parere delle competenti  Autorita'
di  regolazione  dei  settori  in  cui  operano    i    gestori
dell'infrastruttura fisica.
  4. Il prezzo e le  condizioni  tecniche  di  accesso  eventualmente
fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono  tali
da  garantire  che  il  fornitore  di  accesso  disponga  di  un'equa
possibilita' di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri
economici conseguenti  e  connessi  alla  realizzazione  delle  opere
necessarie all'accesso.
  5. La decisione dell'Autorita' deve essere  motivata  e  pubblicata
sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in  materia
di riservatezza. La decisione ha efficacia  dalla  data  di  notifica
alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
  6. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti
la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
  7. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede  ad
adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente  decreto
prevedendo in ogni caso la definizione della  controversia  anche  in
pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e
le modalita' per l'attribuzione degli oneri  destinati  a  coprire  i
costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
                              Art. 10


                              Sanzioni

  1. La decisione vincolante dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle  controversie  di
cui all'articolo 9 costituisce un ordine ai sensi  dell'articolo  98,
comma 11, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  recante
Codice delle comunicazioni elettroniche.
  2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1,  l'Autorita'
per le garanzie nelle  comunicazioni  applica  ai  soggetti  che  non
ottemperano  alla  propria  decisione  vincolante  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98,  comma  11,  del
decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  Codice  delle
comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.
  3. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1,
ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai
soggetti  che  non  ottemperano  all'obbligo  di  comunicazione  ivi
previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo
98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da
5.000 euro a 50.000 euro.
  4. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4,
il Ministero dello sviluppo economico applica  ai  soggetti  che  non
ottemperano all'obbligo di  consentire  l'accesso  alle  informazioni
richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche,
in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
                              Art. 11


      Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale
          e per le Province autonome di Trento e Bolzano

  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
                              Art. 12


                    Disposizioni di coordinamento

  1. Le disposizioni contenute  nel  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n.  259,  e  successive  modificazioni,  recante  Codice  delle
comunicazioni elettroniche prevalgono in caso  di  conflitto  con  le
disposizioni del presente decreto.
  2.  All'articolo  86,  comma  3,  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Gli  elementi  di  reti  di
comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture
di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli  articoli  87  e  88,
nonche' le opere di infrastrutturazione per  la  realizzazione  delle
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in  fibra  ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate
anche  all'interno  di  edifici,  da  chiunque  posseduti,  non
costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non  rilevano  ai
fini della determinazione della rendita catastale.".
  3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto  2003,
n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso  che  gli
operatori che forniscono reti di  comunicazione  elettronica  possono
essere soggetti soltanto alle  prestazioni  e  alle  tasse  o  canoni
espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.
                              Art. 13


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 14


                            Abrogazioni

  1. Il comma 5-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e' abrogato.
  2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' abrogato.
  3. I commi 2, 3, primo periodo dell'articolo 2 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
                              Art. 15


                        Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma  1,
unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'articolo
10, comma 3, nonche' quelle contenute nell'articolo 14, comma 2,  che
trovano immediata applicazione.
  2. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Guidi,  Ministro  dello    sviluppo
                                economico

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Gentiloni  Silveri,  Ministro  degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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