Data: 2016-03-09 11:18:53

Limitazioni all'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche.

A seguito delle continue lamentele di alcuni titolari di esercizi di vicinato, esercenti attività di vendita di frutta e verdura, che vedono come una minaccia per la loro attività la presenza degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, cosiddetti “venditori ambulanti”, che commerciano gli stessi prodotti (frutta e verdura),  nonché dei produttori agricoli, ovviamente tutti in possesso di regolare titolo abilitativo, l’Amministrazione comunale chiede di stabilire dei limiti all’esercizio di tale attività al fine di tutelare gli esercenti residenti. Il Comune (della Sardegna) conta meno di 2.400 anime.
Premesso che il riferimento normativo per l’esercizio delle attività di vendita di cui sopra trova riscontro nella L.R. 18.05.2006, n. 5, nell’allegato alla Delib. G.R. n. 15/15 del 19.04.2007, e nell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 per quanto riguarda i produttori agricoli, Vi chiediamo se il Comune può stabilire delle limitazioni all’esercizio della suddetta attività di vendita ambulante, tenendo conto anche delle norme sulla liberalizzazione e sulla concorrenza, intervenute in questi ultimi anni.
In particolare si chiede se l’Amministrazione possa stabilire, con riferimento al proprio territorio, i limiti seguenti:
1) Limitare la vendita in forma itinerante ad uno o due giorni la settimana.
2) Consentire la vendita esclusivamente in determinate vie e zone dell’abitato.
3) Consentire la vendita esclusivamente in alcune aree di sosta eventualmente da individuare.
4) Limitare la sosta per la vendita ad una durata massima oraria.
5) Consentire la vendita esclusivamente in una determinata fascia oraria della giornata.
Considerato, inoltre, che nel Comune si svolge anche il mercato mediante utilizzo del posteggio, con cadenza bisettimanale, si chiede se questo possa essere soppresso o in alternativa stabilire solo un giorno di svolgimento la settimana.
Infine si chiede se le suddette limitazioni, ammesso che siano consentite, possano attuarsi mediante apposito regolamento o anche mediante ordinanza.
In attesa di un cortese riscontro Vi ringraziamo e salutiamo cordialmente.

riferimento id:32846

Data: 2016-03-09 12:02:02

Re:Limitazioni all'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche.

A seguito delle continue lamentele di alcuni titolari di esercizi di vicinato, esercenti attività di vendita di frutta e verdura, che vedono come una minaccia per la loro attività la presenza degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, cosiddetti “venditori ambulanti”, che commerciano gli stessi prodotti (frutta e verdura),  nonché dei produttori agricoli, ovviamente tutti in possesso di regolare titolo abilitativo, l’Amministrazione comunale chiede di stabilire dei limiti all’esercizio di tale attività al fine di tutelare gli esercenti residenti.
[color=red]Una prima osservazione: E' LA CONCORRENZA BELLEZZA!
La concorrenza, qui descritta in termini negativi, è il motore di azione delle economie di mercato, migliora la qualità ed abbatte i prezzi .... Dopo il dlgs 59/2010 NON è più possibile intervenire per ridurne gli effetti ... quindi se la premessa è questa ... non vi sono margini di intervento ....
[/color]

Il Comune (della Sardegna) conta meno di 2.400 anime.
Premesso che il riferimento normativo per l’esercizio delle attività di vendita di cui sopra trova riscontro nella L.R. 18.05.2006, n. 5, nell’allegato alla Delib. G.R. n. 15/15 del 19.04.2007, e nell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 per quanto riguarda i produttori agricoli, Vi chiediamo se il Comune può stabilire delle limitazioni all’esercizio della suddetta attività di vendita ambulante, tenendo conto anche delle norme sulla liberalizzazione e sulla concorrenza, intervenute in questi ultimi anni.
[color=red]NON è possibili se le MOTIVAZIONI sono di natura commerciale. Considera che le norme sui produttori agricoli si fondano proprio sul principio di FAVORIRE tali soggetti rispetto ai commercianti!!
[/color]

In particolare si chiede se l’Amministrazione possa stabilire, con riferimento al proprio territorio, i limiti seguenti:
1)  Limitare la vendita in forma itinerante ad uno o due giorni la settimana.
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO![/color]

2)  Consentire la vendita esclusivamente in determinate vie e zone dell’abitato.
[color=red]NO, si possono individuare ZONE VIETATE (ma limitate e per motivi di traffico, igiene o altri elementi ma non per ragioni commerciali)[/color]

3)  Consentire la vendita esclusivamente in alcune aree di sosta eventualmente da individuare.
[color=red]NO[/color]

4)  Limitare la sosta per la vendita ad una durata massima oraria.
[color=red]Sì, abbiamo affrontato il tema in vari post, mettiamo in calce alcuni link di approfondimento[/color]

5)  Consentire la vendita esclusivamente in una determinata fascia oraria della giornata.
[color=red]NO!![/color]

Considerato, inoltre, che nel Comune si svolge anche il mercato mediante utilizzo del posteggio, con cadenza bisettimanale, si chiede se questo possa essere soppresso o in alternativa stabilire solo un giorno di svolgimento la settimana.
[color=red]Questo è possibile, soprattutto in occasione della riforma 2017 a seguito della quale si può rirganizzare il mercato e disciplinarlo ex novo[/color]

Infine si chiede se le suddette limitazioni, ammesso che siano consentite, possano attuarsi mediante apposito regolamento o anche mediante ordinanza.
[color=red]La riorganizzazione del mercato e i limiti orari per itineranti vanno nel PIANO/REGOLAMENTO.
Limitazioni temporanee con ORDINANZA[/color]

In attesa di un cortese riscontro Vi ringraziamo e salutiamo cordialmente.

[color=red]LINK[/color]

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13426.0

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4173.0

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23441.0

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Data: 2016-04-12 07:55:52

Re:Limitazioni all'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche.

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