Data: 2016-03-09 08:48:35

apparecchi ex art. 110 c. 6 tulps e l.r. lombardia sulla ludopatia

Premessa: ho ricevuto una scia da parte di un gestore di sala giochi, nella visura camerale è scritto: gestione di apparecchi con vincita in denaro ex art. 110 c. 6 tulps. codice atecori 2007 n.  92.00.02.
Nella SCIA è specificato: avvio di attività di produzione, distribuzione, installazione degli apparecchi su menzionati. Ritenendo di non avere i requisiti, abbiamo respinto la pratica, nel timore che il titolare volesse installare nuovi apparecchi, eludendo la legge regionale sulla ludopatia relativamente alla questione delle distanze. Il commercialista mi ha chiamato, dopo il respingimento della pratica,  dicendo che il codice atecori inserito nella visura camerale consente ai titolari di tali attività sia la gestione come sale giochi degli apparecchi in questione, sia l'installazione, la distribuzione ecc. degli stessi., quindi secondo lui il titolare della sala giochi ha i requisiti per svolgere l'attività, tanto più che hanno dichiarato nella pratica che gli apparecchi in questione sono immagazzinati in un locale a parte rispetto a quello in cui si svolge l'attività di sala giochi in attesa di essere installati da altre parti.
oi cosa ne pensate? Grazie anticipatamente.

riferimento id:32842

Data: 2016-03-09 09:20:13

Re:apparecchi ex art. 110 c. 6 tulps e l.r. lombardia sulla ludopatia


Premessa: ho ricevuto una scia da parte di un gestore di sala giochi, nella visura camerale è scritto: gestione di apparecchi con vincita in denaro ex art. 110 c. 6 tulps. codice atecori 2007 n.  92.00.02.
Nella SCIA è specificato: avvio di attività di produzione, distribuzione, installazione degli apparecchi su menzionati. Ritenendo di non avere i requisiti, abbiamo respinto la pratica, nel timore che il titolare volesse installare nuovi apparecchi, eludendo la legge regionale sulla ludopatia relativamente alla questione delle distanze. Il commercialista mi ha chiamato, dopo il respingimento della pratica,  dicendo che il codice atecori inserito nella visura camerale consente ai titolari di tali attività sia la gestione come sale giochi degli apparecchi in questione, sia l'installazione, la distribuzione ecc. degli stessi., quindi secondo lui il titolare della sala giochi ha i requisiti per svolgere l'attività, tanto più che hanno dichiarato nella pratica che gli apparecchi in questione sono immagazzinati in un locale a parte rispetto a quello in cui si svolge l'attività di sala giochi in attesa di essere installati da altre parti.
oi cosa ne pensate? Grazie anticipatamente.
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A MIO AVVISO AVETE SBAGLIATO nel senso che non è possibile:
1) rigettare scia o domanda sulla base dell'oggetto della visura camerale (anche se l'impresa non avesse nell'oggetto l'attività, avrebbe 30 giorni per variarla dall'avvio della stessa)
2) nel caso di specie è stato fatto inoltre un "processo alle intenzioni".

SUGGERISCO di annullare la dichiarazione di inefficacia.

IN QUESTI CASI, se ci si vuole tutelare e essere trasparenti si INVIA PEC all'interessato di PRO-MEMORIA del tipo:

"A seguito della scia xxxxx del xxxx si ricorda che le attività di installazione bla bla bla sono soggette bla bla bla per cui bla bla bla e che qualora l'oggetto sociale non sia adeguato bla bla bla. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento".

CIAO

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Data: 2016-03-09 09:25:30

Re:apparecchi ex art. 110 c. 6 tulps e l.r. lombardia sulla ludopatia

Aggiungo che la l.r. 8/2013 e le successive dgr hanno lo scopo di vietare l'installazione di giochi in aree vicine a luoghi sensibili.
Quindi è vietata l'installazione in dette aree (la sala giochi, l'installazione presso bar e affini).

L'attività di produzione, distribuzione, installazione degli apparecchi(presso terzi) non è soggetta a limitazione/distanza.
Dove la ditta detiene i giochi, o dove ha la sede commerciale, non si gioca...

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Data: 2016-03-10 08:41:31

Re:apparecchi ex art. 110 c. 6 tulps e l.r. lombardia sulla ludopatia

Ok, grazie per la celerità delle risposte. Ma allora, la visura camerale non ha nessun valore probatorio ai fini delle attività che possono essere svolte dall'intestatario? almeno al monento della presentazione  la SCIA, dato che si può variarla anche dopo. Non sarebbe più logico variare prima la visura e poi presentare la SCIA? grazie ancora. ciao

riferimento id:32842

Data: 2016-03-10 09:50:10

Re:apparecchi ex art. 110 c. 6 tulps e l.r. lombardia sulla ludopatia

A Bergamo, in sede di accordi tra SUAP e CCIAA, è stato deciso che in caso si riscontri un'incongruenza come quella da te evidenziato, il SUAP lo segnala alla CCIAA, ma tale segnalazione non incide sulla SCIA.

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