Regione Toscana
Delibera n.121 del 23-02-2016
Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.
Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 DEL 2.3.2016
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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante “Riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005,
68/2011, 65/2014”, come modificata dalle leggi regionali 70/2015 e 9/2016;
Visto, in particolare, l’articolo 11 bis della l.r. 22/2015, a norma del quale, in deroga alle
disposizioni dell’articolo 10 della legge regionale medesima, la Regione subentra:
- per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5),
6), 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti
di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti
procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le
risorse sono già previste nel bilancio regionale;
- per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in
corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento
di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i
quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
- nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il
subentro della Regione;
Considerato che, a norma del comma 2 del medesimo articolo 11 bis della l.r. 22/2015:
- all'individuazione puntuale dei suddetti procedimenti, attività, interventi e rapporti si provvede con
deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che
consentono detta puntale individuazione;
- la successione decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione medesima sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana;
- la deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati
procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio
regionale che consentono l’effettivo subentro in rapporti passivi in corso;
- la deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei
procedimenti e la definizione dell’arretrato; nei casi in cui risultino decorsi i termini per la
conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui procedimenti dovrebbero essere conclusi in un
numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o
prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la
Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell’arretrato, per i
procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione
a seguito di richiesta dell’interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all’ente locale;
Considerato che, a norma del comma 4 dell’articolo 11 bis della l.r. 22/2015, la Regione,
competente per effetto del trasferimento delle funzioni per la verifica sulla conformità delle attività
già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città
metropolitana, subentra di diritto, a decorrere dall’entrata in vigore della l.r. 9/2016, senza necessità
di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città
metropolitana;
Considerato che, a norma dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 11 bis della l.r. 22/2015:
- restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana le controversie,
attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti, originate da fatti antecedenti alla
data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti
di natura finanziaria da esse derivanti;
- l’esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima
della data di decorrenza della successione e l’esclusione a ogni effetto della responsabilità della
Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio
della funzione prima della data del subentro;
Considerato che, per le caratteristiche dei procedimenti attinenti alle funzioni in materia di ambiente
ed energia, occorre prevedere il subentro della Regione dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione nella conclusione dei procedimenti in corso, come indicati per tipologia nell'allegato
A;
Considerato la numerosità dell'arretrato (superiore alle 3.000 pratiche) e la possibilità di immediata
presa in carico di circa un terzo di detto arretrato, corrispondete alle pratiche con istanze presentate
dal 1° luglio 2015;
Considerato pertanto che occorre, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, quarto e quinto periodo,
della l.r. 22/2015, ai fini della definizione dell'arretrato e della rideterminazione dei termini di
conclusione dei procedimenti:
a) concludere i procedimenti in corso i cui termini non sono prossimi alla scadenza; detti
procedimenti sono conclusi nei termini previsti;
b) concludere i procedimenti in corso prossimi alla scadenza, rideterminandone i termini, con
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, in misura corrispondente al
termine originariamente previsto;
c) concludere altresì gli altri procedimenti i cui termini sono scaduti e che risultano comunque
attivati dalla data del 1° luglio 2015, rideterminandone i termini, con decorrenza dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione, in misura corrispondente a quelli originariamente
previsti;
d) prevedere per gli altri procedimenti i cui termini sono scaduti, la riapertura su richiesta del
soggetto interessato, ovvero la riapertura d'ufficio progressivamente per tipologia di procedimento,
stato di avanzamento o prossimità della scadenza, rideterminandone i termini, rispettivamente con
decorrenza dalla data di presentazione della richiesta dell'interessato o del decreto ricognitivo del
direttore della direzione Ambiente ed energia, in misura corrispondente a quelli originariamente
previsti;
Considerato che sono stati conseguentemente acquisiti dalle amministrazioni interessate gli
elementi che hanno consentito l'individuazione puntuale dei procedimenti in corso di cui all'articolo
11 bis, comma 1, lettere d), e), g), per le funzioni in materia di ambiente e di energia, i cui termini
non sono scaduti o la cui data di avvio risulta successiva al 1° luglio 2015, mediante presa d'atto,
conferma o rettifica della ricognizione effettuata dagli uffici della direzione Ambiente ed energia,
come riportati nell’allegato A alla presente deliberazione;
Considerato che, in caso di riapertura d'ufficio, la struttura regionale competente comunica
all'interessato i nuovi termini per la conclusione del procedimento, corrispondenti a quelli
originariamente previsti, che decorrono dalla data del decreto ricognitivo;
Considerato che, a norma dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015, restano nella competenza delle
province, della Città metropolitana i procedimenti nei quali risultano contenziosi per fatti
antecedenti al 1° gennaio 2016;
Visto l’articolo 2, comma 3, della l.r. 22/2015, che prevede che a seguito del trasferimento delle
funzioni alla Regione alla medesima sono attribuite le connesse funzioni di autorità competente
all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre
2000, n. 81, e l’introito dei relativi proventi, e che pertanto la Regione non subentra nei
procedimenti relativi a sanzioni amministrative per accertamenti effettuati prima del 1° gennaio
2016;
Considerato che i procedimenti di cui all'allegato A, salvo verifiche in corso di trattazione, non
comportano maggiori spese per il bilancio regionale in quanto trattasi di attività amministrativa da
svolgere con la sola prestazione lavorativa del personale addetto;
Considerato che occorre dettare disposizioni organizzative volte a garantire la consegna della
documentazione relativa ai procedimenti e agli interventi in corso nei quali la Regione subentra per
effetto della presente deliberazione, nonché per l’acquisizione delle garanzie finanziarie e cauzioni
già prestate a favore delle province, della Città metropolitana e delle unioni di comuni per i
procedimenti già conclusi per i quali la Regione risulta competente per la verifica di conformità;
a voti unanimi
DELIBERA
1. E' approvato l'allegato A alla presente deliberazione, nel quale sono riportati, per le funzioni in
materia ambiente ed energia, le tipologie dei procedimenti, di cui all'articolo 11 bis, comma 1,
lettere d), e), g), della l.r. 22/2015; in detti procedimenti la Regione subentra dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nell'allegato
medesimo sono specificati i singoli procedimenti, appartenenti a dette tipologie, con istanze
presentate dal 1° luglio 2015.
2. La struttura regionale competente provvede:
a) a concludere i procedimenti in corso i cui termini non sono prossimi alla scadenza; detti
procedimenti sono conclusi nei termini previsti; restano altresì fermi i termini dei procedimenti per i
quali è previsto il silenzio-assenso;
b) a concludere i procedimenti in corso prossimi alla scadenza ai sensi dell'articolo 11 bis, comma
2, ultimo periodo; i termini di detti procedimenti sono rideterminati, con decorrenza dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione, in misura corrispondente ai termini originariamente
previsti; per i procedimenti che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, risultano
sospesi, l'accertamento della prossimità della scadenza è effettuata avuto riguardo ai giorni residui,
e il termine originariamente previsto decorre dalla cessazione della sospensione;
c) a concludere altresì gli altri procedimenti i cui termini sono scaduti e che risultano comunque
attivati dalla data del 1° luglio 2015, come risultanti dall'allegato A; i termini di detti procedimenti
sono rideterminati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, in
misura corrispondente ai termini originariamente previsti.
3. Per i procedimenti relativi alle tipologie di cui all'allegato A, diversi da quelli di cui al punto 2
con istanze presentate prima del 1° luglio 2015 e per i quali il termine di conclusione è scaduto alla
data di pubblicazione della presente deliberazione, la Regione provvede alla riapertura del
procedimento al momento della richiesta dell'interessato, inviata senza particolari formalità alla
struttura regionale competente; in tal caso, la struttura regionale competente comunica
all'interessato i nuovi termini per la conclusione del procedimento, corrispondenti a quelli
originariamente previsti, che decorrono dalla data della richiesta, ed effettua l'istruttoria sulla base
della documentazione a suo tempo trasmessa all'ente locale. Sulla base della programmazione
dell'attività della struttura regionale competente, con decreto ricognitivo del direttore della direzione
Ambiente ed energia si provvede altresì, fino all'esaurimento dell'arretrato, alla riapertura d'ufficio
dei procedimenti per tipologia, stato di avanzamento o prossimità della scadenza, dando priorità ai
procedimenti per i quali risultano già indette conferenze di servizi o la cui conclusione risulta
subordinata all’espressione di pareri già richiesti a soggetti terzi; in tal caso, la struttura regionale
competente comunica all'interessato i nuovi termini per la conclusione del procedimento,
corrispondenti a quelli originariamente previsti, che decorrono dalla data del decreto ricognitivo.
4. Il subentro di cui al punto 1 e la riapertura di cui al punto 3 operano nel presupposto che sui
procedimenti non sussista contenzioso in corso, e limitatamente agli eventuali connessi rapporti
passivi per i quali è accertata la sussistenza di risorse finanziarie nel bilancio regionale.
5. Se, nel corso della gestione dei procedimenti di cui ai punti 2 e 3 la Regione riscontra la
sussistenza, ancorché non segnalata dalla provincia o dalla Città metropolitana, di motivi ostativi al
subentro, concernenti l'esistenza di contenzioso o di rapporti passivi per i quali non sono presenti
risorse nel bilancio regionale, il direttore competente per materia provvede, con decreto motivato, a
dichiarare l'insussistenza del subentro ai sensi del punto 4 della presente deliberazione e a trasferire
l'eventuale documentazione in possesso della Regione all'ente locale competente per la conclusione
o la prosecuzione del procedimento e per la gestione dei rapporti passivi, dandone comunicazione
all'interessato.
6. Su proposta dell'ente locale, la Regione può subentrare nei procedimenti per i quali sia cessato il
contenzioso. Al subentro si provvede con deliberazione della Giunta regionale, che dispone sui
termini in conformità ai criteri di cui all'articolo 11 bis, comma 2, della l.r. 22/2015.
7. La documentazione relativa ai procedimenti di cui al punto 1 è acquisita dalla Regione mediante
verbale di consegna, elaborato con il supporto del personale trasferito alla Regione e sottoscritto per
presa d'atto dal dirigente regionale individuato dal direttore della direzione Ambiente ed energia.
Sulla base di detta documentazione, la struttura regionale competente provvede alla gestione dei
procedimenti ai sensi dei punti 2 e 3. Se dalla documentazione acquisita emerge la sussistenza di
ulteriori procedimenti non specificamente elencati nell'allegato A ma aventi gli stessi requisiti di cui
al punto 2, il direttore della direzione Ambiente ed energia provvede con proprio decreto ad
accertare il subentro della Regione e a verificare a tale data la sussistenza delle situazioni di cui al
punto 2, rideterminando se del caso il termine del procedimento secondo gli stessi criteri; si procede
con le stesse modalità, compresa la rideterminazione del termine, qualora la documentazione di
singoli procedimenti sia acquisita dalla Regione successivamente al verbale di consegna di cui al
primo periodo. Se è stata erroneamente consegnata documentazione relativa a procedimenti cui la
Regione non subentra ai sensi del punto 4, la documentazione è restituita all'ente locale con
apposito verbale.
8. Le province e la Città metropolitana interessate sono tenute:
a) a consegnare alla Regione, mediante verbale di consegna, la documentazione in originale delle
garanzie finanziarie prestate in loro favore per le attività già autorizzate o svolte in concessione o
comunque assentite, nonché copia dei relativi provvedimenti adottati;
b) a trasmettere l'elenco delle cauzioni versate sui procedimenti conclusi, nonché copia dei relativi
provvedimenti adottati; con decreto del direttore competente per materia si provvede alle
disposizioni necessarie per la gestione di dette cauzioni, fino al momento del versamento degli
importi alla Regione o del provvedimento regionale di svincolo.
9. Dalla data di pubblicazione della presente deliberazione cessano gli avvalimenti di personale,
disposti ai sensi dell'articolo 7 degli accordi approvati dalla Giunta regionale sull'utilizzo delle sedi,
concernenti i procedimenti riassunti in capo alla Regione, ai sensi della presente deliberazione.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 bis, commi 4 e 5, della l.r. 22/2015.
11. La presente deliberazione è trasmessa alle province e alla Città metropolitana interessate a cura
della direzione Ambiente ed energia; l'allegato A è trasmesso a ciascun ente per la parte di
competenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della l.r. 23/2007.
E' escluso dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
IL DIRETTORE
EDO BERNINI