Data: 2012-01-19 15:59:09

I DM 26/10/11 su mediatori - agenti - spedizionionieri

I nuovi decreti ministeriali del 26/10/11 (G.U. n. 10 del 13-1-2012) su [b]mediatori, mediatori marittimi, spedizionieri e agenti di commercio[/b], in attuazione degli artt.  73-74-75-76 del d.lgs n. 59/2010, prevedono l’uso della comunicazione unica alla CCIAA per la presentazione della SCIA. Il SUAP riceverà la SCIA dalla CCIAA.
Leggendo i DM si può notare che nelle “definizioni” dell’art. 1 viene citato il SUAP ma poi non trova più menzione all’interno degli stessi decreti

[b]La normativa di riferimento a monte dei decreti citati[/b]

[b]D.lgs. 59/2010 – art. 25, comma 3[/b]
Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo  9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

[b]D.lgs. 59/2010 – comma 2 degli articoli 73-74-75-76[/b]
Le attività disciplinate... (mediatore – mediatore marittimo – spedizioniere – rappresentante) sono soggette  a  dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio,  industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

[b]DPR 160/2011 – art. 5, comma 2[/b]
La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4


[b]I DM del 26/10/2011[/b]

[b]DM 26/10/2011 – art. 2[/b] (quattro DM con la stessa data recanti la disciplina: modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di : mediatore – mediatore marittimo – spedizioniere – rappresentante)
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese (...), presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita Scia, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione «Scia» del modello (...), sottoscritto digitalmente dal titolare dell' impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.
2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del Rea, utilizzando la procedura della comunicazione unica.


In allegato il testo dei 4 decreti, completi degli allegati.

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