Data: 2016-03-08 18:22:08

ANIMALI A CATENA - la Cassazione condanna penalmente Circo e proprietari

ANIMALI A CATENA - la Cassazione condanna penalmente Circo e proprietari

[img width=300 height=150]http://www.sostenitori.info/wp-content/uploads/2014/07/elefante-incatenato2.jpg[/img]

[color=red][b]Comunicato stampa LAV 4 marzo 2016[/b][/color]
CIRCHI: CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA CONDANNA LIVIO TOGNI PER DETENZIONE DI
ELEFANTI A CATENA.
LAV: ANCHE LA SUPREMA CORTE CONFERMA CHE LA DETENZIONE A CATENA E’
INCOMPATIBILE CON LA NATURA DELL’ANIMALE
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che il 22 dicembre
2014 ha condannato Livio Togni, titolare del Circo Darix Togni a 1.800 euro di ammenda (ai sensi
dell’articolo 727 del Codice penale) per aver detenuto in condizioni incompatibili con la loro
natura e le loro caratteristiche etologiche due elefanti, tenuti legati in modo continuativo a
catene corte.


[color=red][b]In allegato anche 2 recenti sentenze sulla detenzione di cani con catena[/b][/color]

riferimento id:32819

Data: 2016-03-08 18:54:56

Re:ANIMALI A CATENA - la Cassazione condanna penalmente Circo e proprietari

[b]Cass. pen. Sez. III, 25-06-2014, n. 41362[/b]
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è punita anche a titolo di colpa: quindi il proprietario negligente che lasci l'animale in stato di abbandono tanto da privarli di cibo ed acqua ne risponde penalmente.

[b]Trib. Arezzo, 19-06-2014[/b]
Sussiste il reato di cui all'art. 727 c.p. allorché il soggetto agente, quale proprietario di un cane, lo abbandoni nel proprio appartamento, senza cibo ed acqua, costringendolo a muoversi in un piccolo spazio, ovvero entro una stanza, il cui pavimento venga poi ricoperto di urina ed escrementi del cane stesso.

[b]Trib. Taranto Sez. I, 04-06-2014[/b]
L'abbandonare per strada due cani con la conseguenza che gli stessi si trovino sprovvisti di custodia e cura ed esposti a pericolo per la loro incolumità, integra senz'altro il reato di cui all'art. 727 c.p..

[b]Cass. pen. Sez. III, 04-06-2014, n. 37859[/b]
La detenzione di animali penalmente rilevante, ex art. 727 c.p., è quella attuata in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze, sicché il parametro normativo della natura degli animali, in base al quale la condotta di detenzione assume valenza illecita, richiede, per le specie più note, che ci si riferisca al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. In tal senso, in particolare, il fumus del reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p. è certamente integrato in ipotesi di custodia di cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento (nella specie in ragione di una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto).

[b]Cass. pen. Sez. III, 02-10-2013, n. 2852 (rv. 258372)[/b]
Integra il reato previsto dall'art. 727 cod. pen. il comportamento, anche colposo, di completo abbandono di animali allevati in libertà se sia tale da determinare per gli stessi condizioni di vita incompatibili con la loro natura. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato in relazione alla detenzione di cavalli di razza maremmana allevati allo stato brado, ai quali non veniva assicurata alcuna cura o assistenza neanche quando le condizioni ambientali e climatiche non permettevano che gli esemplari si approvvigionassero autonomamente per vie naturali, tanto da cadere in stato di forte denutrizione e disidratazione). (Rigetta, Trib. Grosseto, 29/06/2012)

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