Data: 2012-01-19 15:28:25

impianto distribuzione carburanti-attività e servizi integrativi

L'art. 56 della L.R. 28/2005 prevede una serie di attività che possono essere esercitate negli impianti esistenti. Tali attività devono essere esercitate solo dal soggetto titolare dell'impianto di distribuzione carburanti o anche da un soggetto diverso? Poichè è previsto che solo le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non possono essere cedute separatamente dall'attività per l' installazione e l'esercizio di impianto se ne può dedurre che solo  quelle di cui alle lettere a) e d) possono essere gestite da soggetti diversi? E i servizi integrativi di cui al comma 4? Ho inoltre visto che il D.L. 98/2011, art. 28 , prevede che le attività in esso previste (non compaiono però l'attività di vendita al dettaglio ed i servizi integrativi)  debbono essere gestite dal titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. salvo sua rinuncia. Nel caso concreto in un impianto di distribuzione di metano per autotrazione è possibile, in locali e spazi già esistenti, avviare l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli e di noleggio senza conducente da parte di un soggetto diverso dal titolare dell'impianto? Grazie

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Data: 2012-01-20 16:25:18

Re:impianto distribuzione carburanti-attività e servizi integrativi

L'art. 56 della L.R. 28/2005 prevede una serie di attività che possono essere esercitate negli impianti esistenti. Tali attività devono essere esercitate solo dal soggetto titolare dell'impianto di distribuzione carburanti o anche da un soggetto diverso?
[i]Ai sensi della nuova normativa di cui alla legge 111/11, sono sempre ammesse le attività di somministrazione e vendita stampa (oltre alla vendita pastigliaggi). Sono esercitate dal gestore (titolare dell’autorizzazione del distributore) ma se questo rinuncia, possono essere gestite anche da altri soggetti a condizione che tali attività si svolgano in locali diversi (sempre afferenti all’impianto) da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio (gestore impianto).
Da notare il tenore della norma: “sono esercitate dal gestore salvo rinuncia”; “possono essere esercitate anche da altri soggetti qualora sia possibile sfruttare locali diversi da quelli affidati al gestore”.[/i]

Poiché è previsto che solo le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non possono essere cedute separatamente dall'attività per l' installazione e l'esercizio di impianto se ne può dedurre che solo  quelle di cui alle lettere a) e d) possono essere gestite da soggetti diversi?
[i]Ai sensi della nuova normativa statale questi vincoli risultano inapplicabili se tali attività si svolgono in locali diversi da quelli affidati al gestore dato che nei “locali diversi” possono essere esercitate da chiunque.[/i]

E i servizi integrativi di cui al comma 4? Ho inoltre visto che il D.L. 98/2011, art. 28 , prevede che le attività in esso previste (non compaiono però l'attività di vendita al dettaglio ed i servizi integrativi)  debbono essere gestite dal titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. salvo sua rinuncia.
[i]I servizi integrativi del comma 4 sono attività libere che non necessitano di abilitazione (SCIA ecc.) come la somministrazione ecc. La norma statale non è intervenuta perché non c’era bisogno di intervenire. Tali attività possono essere sempre esercitate se non vi sono impedimenti ambientali / edilizi / urbanistici / prevenzione incendi. Per tali attività ritengo che la possibilità di esercizio da parte di terzi sia vincolata solo alla contrattazione privata con il gestore.[/i]

Nel caso concreto in un impianto di distribuzione di metano per autotrazione è possibile, in locali e spazi già esistenti, avviare l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli e di noleggio senza conducente da parte di un soggetto diverso dal titolare dell'impianto? Grazie
[i]Dalle definizioni della LR 28/05 si evince che l’impianto stradale è inteso come il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
Fra le attività economiche accessorie integrative di cui  all’art. 56 della LR 28/05 c’è l’esercizio del commercio al dettaglio nel limite dell’esercizio di vicinato. In questo ambito possono essere vendute anche le auto (volendo trovare altri appigli di discussione si potrebbe citare l’art. 24 del DPGR 15R/2019 sui materiali ingombranti).
La legge regionale non pone vincoli sul fatto che sia un altro soggetto ad esercitare l'attività.
L’attività di noleggio senza conducente non è compresa fra quelle di cui all’art. 56. Ma a parere mio, ai sensi dell’art. 83bis, della legge 133/2008 (conversione del DL 112/08), non esistono incompatibilità assolute. Le attività sempre consentite rammentate dalla legge statale e regionale si intendono sempre consentite nella stessa unità locale del distributore di carburante prescindendo da considerazioni di carattere urbanistico o da vincoli di legge come i requisiti di qualità per la somministrazione. Altri tipi di attività potranno essere svolte in locali o aree  che non presentano incompatibilità varie con il distributore di carburante, anche come attività accessorie dell'esercizio di vicinato.
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[color=red]Comunque aspettiamo il DL Monti bis, l'art. 18 della bozza prevede la possibilità di vendere ogni bene e SERVIZIO anche da parte di terzi[/color]

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