Buongiorno,
ci è arrivata una nota dell'asl a seguito di sopralluogo in una palestra. Tra le varie criticità sollevate hanno rilevato che si tratta di palestra con superficie maggiore di 200 mq non in possesso di scia antincendio. Noi come comune procederemo a fare un avvio del procedimento direi finallizato alla sopsensione dell'attività, dove diremo di risolvere le altre questioni sollevate, ma rispetto all'assenza di scia prevenzioni incendi...possiamo/dobbiamo essere noi (o l'asl?) a dire quali adempimenti relativi all'antincendio devono porre in essere? E' corretto se escludiamo questo aspetto dal nostro procedimento e trasmettiamo la pratica ai vigili del fuoco per quanto attiene quest'aspetto?
Grazie
Saluti
Buongiorno,
ci è arrivata una nota dell'asl a seguito di sopralluogo in una palestra. Tra le varie criticità sollevate hanno rilevato che si tratta di palestra con superficie maggiore di 200 mq non in possesso di scia antincendio. Noi come comune procederemo a fare un avvio del procedimento direi finallizato alla sopsensione dell'attività, dove diremo di risolvere le altre questioni sollevate, ma rispetto all'assenza di scia prevenzioni incendi...possiamo/dobbiamo essere noi (o l'asl?) a dire quali adempimenti relativi all'antincendio devono porre in essere? E' corretto se escludiamo questo aspetto dal nostro procedimento e trasmettiamo la pratica ai vigili del fuoco per quanto attiene quest'aspetto?
Grazie
Saluti
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La mancanza della scia di prevenzione incendi DI PER SE STESSO non consente di intervenire con misure interdittive o repressive.
Solo se è dimostrato un pericolo per l'incolumità si farà contingibile ed urgente .....
Invia una nota ai VVF e procedi con l'avvio per le altre problematiche.
Grazie.
Un altro dubbio...
La legge regionale 21/2015 all'art. 13, comma 2 dice che il comune, qualora accerti difformità rispetto ai requisiti previsti dal regolamento regionale, stabilisce nella diffida un termine per l'adeguamento, in caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell'attività.
Questo vuol dire che dobbiamo procedere con un avvio del procedimento finalizzato all'emmisione di diffida ad adempiere entro un termine che stabiliamo e dopodichè procediamo con l'atto di sospensione in caso di mancato adeguamento (quindi 3 atti: avvio del procedimento, atto di diffida e sospensione?!)?
Inoltre sono state riscontrate altre carenze sotto il profilo edilizio, ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento regionale e per le quali non è prevista la "diffida". Dovremmo avviare due procedimenti diversi? Mi pare illogico...oltretutto il responsabile è lo stesso. E' corretto se procediamo con l'avvio del procedimento nel quale diamo un termine per l'adeguamento, dopodichè procediamo direttamente con l'eventuale atto sospensione senza la "diffida"? O meglio la diffida può essere contenuta nell'avvio del procedimento?
grazie ancora
Letizia
Grazie.
Un altro dubbio...
La legge regionale 21/2015 all'art. 13, comma 2 dice che il comune, qualora accerti difformità rispetto ai requisiti previsti dal regolamento regionale, stabilisce nella diffida un termine per l'adeguamento, in caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell'attività.
Questo vuol dire che dobbiamo procedere con un avvio del procedimento finalizzato all'emmisione di diffida ad adempiere entro un termine che stabiliamo e dopodichè procediamo con l'atto di sospensione in caso di mancato adeguamento (quindi 3 atti: avvio del procedimento, atto di diffida e sospensione?!)?
Inoltre sono state riscontrate altre carenze sotto il profilo edilizio, ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento regionale e per le quali non è prevista la "diffida". Dovremmo avviare due procedimenti diversi? Mi pare illogico...oltretutto il responsabile è lo stesso. E' corretto se procediamo con l'avvio del procedimento nel quale diamo un termine per l'adeguamento, dopodichè procediamo direttamente con l'eventuale atto sospensione senza la "diffida"? O meglio la diffida può essere contenuta nell'avvio del procedimento?
grazie ancora
Letizia
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Purtroppo nella prassi amministrativa si è abusato del termine "DIFFIDA" che non è un vero e proprio atto amministrativo ma soltanto un PRO-MEMORIA, un ricordare all'interessato che esistono delle regole da rispettare.
La DIFFIDA quindi non viene preceduta dall'avvio del procedimento e la si può trasmettere anche senza un accertamento di illeciti o irregolarità .... a maggior ragione se si è in presenza di verbale.
QUINDI:
1) AVVIO DEL PROCEDIMENTO (con all'interno termine congruo per adeguarsi e diffida a rispettare le norme)
2) SOSPENSIONE se manca l'adeguamento