Data: 2016-03-08 11:21:59

Catering-Ristorazione

Buongiorno,
vorrei dei chiarimenti sulla possibile procedura per avviare un'attività di catering/ristorazione presso un fabbricato agricolo (Regione Lombardia).
Le norme tecniche di attuazione del PGT non permettono di svolgere questa attività.
Il committente vorrebbe chiedere una variante urbanistica al suap.
Non c'è la necessità di effettuare nessuna opera ma solo il cambio della destinazione d'uso di parte dei locali.
La legge Regionale Lombardia 31/2014 non permette di aumentare il consumo di suolo.
Questa richiesta potrebbe essere valutata dalla Regione come consumo di suolo?
La procedura della variante urbanistica è corretta?
Esiste un'altra procedure per svolgere l'attività richiesta senza variate urbanistica?
Grazie

riferimento id:32802

Data: 2016-03-08 12:20:29

Re:Catering-Ristorazione


Buongiorno,
vorrei dei chiarimenti sulla possibile procedura per avviare un'attività di catering/ristorazione presso un fabbricato agricolo (Regione Lombardia).
Le norme tecniche di attuazione del PGT non permettono di svolgere questa attività.
Il committente vorrebbe chiedere una variante urbanistica al suap.
Non c'è la necessità di effettuare nessuna opera ma solo il cambio della destinazione d'uso di parte dei locali.
La legge Regionale Lombardia 31/2014 non permette di aumentare il consumo di suolo.
Questa richiesta potrebbe essere valutata dalla Regione come consumo di suolo?
La procedura della variante urbanistica è corretta?
Esiste un'altra procedure per svolgere l'attività richiesta senza variate urbanistica?
Grazie
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Ai fini dell'attivazione della procedura di VARIANTE SUAP non occorre verificare se l'istanza risulta accoglibile o meno, ma soltanto che essa rispetti i requisiti del dpr 160/2010. Il DPR prevede la possibilità di attivazione della variante SUAP "Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti". La giurisprudenza è rigorosa sull'accertamento di tali presupposti. Da ultimo si veda:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31266.0

Ciò premesso a mio avviso NEL CASO DI AMPLIAMENTO o di VARIAZIONI DI DESTINAZIONE a mio avviso sussistono le condizioni per attivare comunque la procedura SUAP. Se, infatti, è vero che esistono senz'altro altre aree del territorio comunale dove sono individuabili le superfici richieste, il presupposto per l'attivazione della variante è la MANCANZA DI DETTE SUPERFICI nell'area in disponibilità del richiedente. Quindi in questo caso la variante è PROCEDIBILE.

Accertata la procedibilità dell'istanza il SUAP deve convocare la conferenza (in accordo con la Regione) ed in quella sede la conferenza valuterà se il mutamento di destinazione senza opere rileva come "consumo del suolo" ai fini pianificatori e se ciò sia vietato o ammesso.

Da quanto descritto l'UNICA STRADA percorribile per raggiungere tale scopo è quella della variante SUAP (o della variante ordinaria).

[color=red][b]Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
[/b][/color]Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
(G.U. n. 229 del 30 settembre 2010)

Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

1. [color=red][b]Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti[/b][/color], fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

*******

Ulteriori approfondimenti su SUAP e VARIANTE:

http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_suap.htm

http://www.suap.ancitel.it/file/Facchini_Giurispruidenza%20Suap%202010_10.pdf

[color=red][b]IN ALLEGATO ALCUNI DOCUMENTI[/b][/color]


riferimento id:32802

Data: 2016-03-10 23:22:51

Re:Catering-Ristorazione

Mi inserisco per una precisazione.
In Lombardia la competenza in materia di variante urbanistica è stata delegata alle province (art. 97 c. 2 della l.r. 12/2005), che devono valutare la compatibilità tra la proposta di variante al PGT e il PTCP.

riferimento id:32802
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