Data: 2016-03-08 07:03:00

GIUSTIZIA TRIBUTARIA - accesso agli atti amministrativi

GIUSTIZIA TRIBUTARIA - accesso agli atti amministrativi

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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
[b]DELIBERA 16 febbraio 2016 [/b]
Regolamento per l'accesso  agli  atti  amministrativi.  (Delibera  n.
285/2016/IV). (16A01708)
(GU n.55 del 7-3-2016)



        IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

  Nella seduta del 16 febbraio 2016, composto come da verbale in pari
data;
  Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni" e, in
particolare, gli articoli 22,  23,  24  e  25,  che  stabiliscono  le
modalita' di esercizio e i casi di esclusione del diritto di  accesso
ai documenti amministrativi, e s.m.i.;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  di  approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di    documentazione
amministrativa;
  Viste le risoluzioni consiliari n. 10/1998 del 28.4.1998, n. 1/2000
del 15.2.2000 e n. 3/2003 del 4.2.2003 relative al diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  relativo  al
Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  e,  in
particolare, gli articoli 59 e 60;
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  relativo  al
Codice dell'amministrazione digitale,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
  Visto il decreto legislativo 2.7.2010 n. 104,  relativo  al  Codice
del processo amministrativo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente il regolamento  recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo  1,
comma 2, che demanda alle Amministrazioni l'adozione di provvedimenti
generali organizzatori occorrenti  per  l'esercizio  del  diritto  di
accesso;
  Visto  il  Regolamento  in  data  3aprile2007  del  Consiglio  di
Presidenza della  giustizia  tributaria,  pubblicato  sulla  Gazzetta
ufficiale n. 125 del 31.5.2007 concernente il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  concernente  il
riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;
  Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei  ministri  del  19
marzo  1993,  prot.  n.  UCA/27720/928/46  che  fornisce  alle
Amministrazioni  indicazioni  in  merito  al  rilascio  di  copie  di
documenti amministrativi ed al rimborso delle spese di riproduzione;
  Considerato che il diritto di accesso, relativamente  ai  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture,  si  esercita  nei
termini previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n.163 fatta salva la disciplina ivi prevista  per  gli  appalti
secretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza;
  Ritenuto  opportuno  dettare  disposizioni  organizzative  volte  a
disciplinare  le  modalita'  del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi detenuti dagli uffici in cui si articola il  Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria,

                              Delibera

di adottare il seguente:

                      REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
                      AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

                              Art. 1

  Il presente regolamento sostituisce ogni precedente  deliberato  in
materia di accesso agli atti.
                              Art. 2


                      Ambito di applicazione

  a) Il presente regolamento individua le modalita' di esercizio  del
diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli  uffici
del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria,  in
conformita' alle disposizioni contenute nel  capo  V  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 cosi' come modificate  dalla  legge  11  febbraio
2005, n. 15 e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nonche' del  decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.
  b) I documenti di interesse  generale  e  i  servizi  per  la  loro
ricerca sono pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria. L'accesso si intende  realizzato  con  la
pubblicazione, il deposito o altra  forma  di  pubblicita',  comprese
quelle  attuabili  mediante  strumenti  informatici,  elettronici  e
telematici dei documenti.
                              Art. 3


                    Procedimento per l'accesso

  a) Il diritto di accesso si esercita, previa  richiesta  scritta  e
motivata, compilando l'apposito modulo di  cui  all'  allegato  1  al
presente regolamento. Il modulo per la domanda di accesso puo' essere
inviato alla casella di posta elettronica certificata  indicata  alla
voce "Contatti" sul sito internet del Consiglio, unitamente  a  copia
del documento di identita'. Nella domanda, indirizzata al  Consiglio,
sara' utile indicare anche la Commissione  competente  a  formare  il
documento o a detenerlo stabilmente. L'Ufficio che riceve le  istanze
consegnate  direttamente  dall'interessato  o  da  persona  da  lui
incaricata ne rilascia ricevuta.
  b) Il termine per la conclusione  del  procedimento  decorre  dalla
data in cui la richiesta perviene all' Ufficio competente.
  c) Responsabile del procedimento di accesso e'  il  Presidente  del
Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria  ovvero  il
Presidente  della  Commissione  preposta  all'unita'  organizzativa
competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
  d) L'atto di accoglimento della domanda di accesso  deve  contenere
l'indicazione  del  responsabile  del  procedimento  di  accesso  e
dell'unita' organizzativa, completa della sede presso cui  rivolgersi
e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore  a  quindici
giorni, per prendere  visione  dei  documenti  ovvero  per  ottenerne
copia. Deve indicare i costi di ricerca e visura e  di  riproduzione,
come determinati nell' allegato  2  al  presente  regolamento,  e  di
eventuale spedizione.
  e) Se la domanda e' irregolare o incompleta, l'unita' organizzativa
competente a formare l'atto conclusivo del  procedimento  e'  tenuta,
entro dieci giorni, a  darne  comunicazione  all'interessato  tramite
pec, raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo  idoneo
a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del  procedimento
ricomincia a decorrere dalla  ricezione  della  domanda  perfezionata
ovvero completata.
  f)  Il  responsabile  del  procedimento,  qualora    individui
controinteressati, e' tenuto  a  comunicare  agli  stessi  l'avvenuta
richiesta per pec o per altra via telematica o con altro mezzo idoneo
a garantire la certezza della ricezione. I  costi  per  le  eventuali
spedizioni per raccomandata saranno posti a  carico  del  richiedente
l'accesso.
  g) Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,  i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione,  anche
per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale  termine,
il responsabile del  procedimento,  dopo  aver  accertato  l'avvenuta
ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta.
  h) L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta
anche la facolta'  di  accesso  agli  altri  documenti  nello  stesso
richiamati, nei casi consentiti dalla legge.
  i) L'esame del documento e' effettuato dal richiedente e, nel  caso
di persone giuridiche o enti collettivi, dal legale rappresentante, o
da persone dagli stessi incaricate,  munite  di  valida  delega,  che
andra' acquisita agli atti. Le generalita' del soggetto che  effettua
l'esame, e dell'eventuale accompagnatore, devono essere  annotate,  a
cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso  oppure,
nel caso di accesso informale, in un apposito  verbale  (allegato  n.
3).
  j)  L'esame  del  documento  avviene  presso  l'Ufficio  indicato
nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio ed alla
presenza del responsabile del procedimento  di  accesso  o  di  altro
dipendente da lui indicato. Non e' consentito asportare  i  documenti
dal luogo presso cui sono dati in visione o  alterarli  in  qualsiasi
modo. L'esame della documentazione non puo' essere protratta oltre il
tempo di una giornata lavorativa.
  k)  L'interessato  puo'  richiedere  copia,  anche  conforme,  del
documento con spese a proprio carico, secondo la tabella di cui  all'
allegato n. 2, e puo' prendere appunti e trascrivere in  tutto  o  in
parte i documenti presi in visione.
  l) Il procedimento di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma  4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 come  modificato  dall'articolo  17
della legge 11 febbraio 2005, n.15, deve concludersi entro il termine
di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda  da  parte
dell'unita'  organizzativa  competente.  Trascorso  tale  termine  la
domanda d'accesso deve intendersi respinta, ai sensi dell'articolo 25
della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
                              Art. 4


          Diritto di accesso mediante strumenti informatici

  a) Il diritto di accesso puo' essere esercitato, ove possibile, per
via telematica mediante l'uso di adeguati dispositivi tecnologici  ed
organizzativi  che  garantiscano  l'accertamento  dell'identita'  dei
soggetti legittimati, la sicurezza delle transazioni e  quella  degli
archivi e impediscano la perdita accidentale e  la  divulgazione  non
autorizzata dei dati, in conformita' alla  normativa  in  materia  di
sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.
  b)  L'accesso  telematico  alle  informazioni  viene  attuato,  ove
possibile,  mediante  posta  elettronica  certificata,  ovvero  con
rilascio di copia effettuata su appositi supporti -  se  in  possesso
dell'Ufficio - con spese a carico del richiedente.
                              Art. 5


          Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso

  a) Il rifiuto, la limitazione ovvero il  differimento  dell'accesso
richiesto in via formale sono motivati a cura  del  responsabile  del
procedimento di accesso  con  riferimento  specifico  alla  normativa
vigente.
  b) In  caso  di  diniego  espresso  o  tacito,  o  di  differimento
dell'accesso, il richiedente puo' ricorrere  nel  termine  di  trenta
giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi  del  comma  5
dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, o alla Commissione
per l'accesso,  di  cui  all'articolo  27  della  medesima  legge  ed
all'art. 12 del decreto del Presidente  della  Repubblica  12  aprile
2006, n.184.
  c)  In  caso  di  tutela  giurisdizionale  e/o  amministrativa,
l'istruttoria e' curata dalla Commissione consiliare del Contenzioso.
Non appena gli Uffici ne hanno  notizia,  trasmettono  immediatamente
alla citata Commissione tutti  gli  atti  necessari  per  la  difesa,
garantendo il necessario supporto.
                              Art. 6


              Documenti sottratti al diritto di accesso

  I documenti amministrativi  comunque  detenuti  dagli  uffici  sono
sottratti  al  diritto  di  accesso  nelle  ipotesi  contemplate
dall'articolo 24 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  dall'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 184 del 12.4.2006, e  dal  Regolamento
in data 3aprile2007  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
tributaria (G.U. n. 125 del 31.5.2007).
                              Art. 7


                        Atti e pareri legali

  a) Sono soggetti all'accesso  gli  atti  e  i  pareri  legali  resi
dall'Avvocatura    dello    Stato,    che    abbiano    carattere
endoprocedimentale,  nel  caso  in  cui  siano  correlati  ad  un
procedimento amministrativo e richiamati nella motivazione  dell'atto
finale. Sono,  invece,  sottratti  all'accesso  i  documenti  formati
dall'Avvocatura  dello  Stato  o  comunque  rientranti  nella  sua
disponibilita', nei casi previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200.
  b) Sono sottratti  all'accesso  gli  atti  ed  i  documenti,  anche
interni all'Amministrazione,  formati  e  trasmessi  in  relazione  a
procedimenti  contenziosi    o    precontenziosi,    tentativi    di
conciliazione, procedure di mediazione, transazioni anche nei casi in
cui essa viene rappresentata giudizialmente o stragiudizialmente.
  c) Sono altresi' sottratti all'accesso  gli  atti  ed  i  documenti
relativi a procedimenti in itinere.
                              Art. 8


        Costi di riproduzione, ricerca, visura e spedizione

  a) L'esame dei documenti e' gratuito, fatta salva la corresponsione
dei costi di ricerca e visura come  determinati  nell'allegato  2  al
presente Regolamento.
  b) Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo  per  il
rilascio di copie in forma autentica, il costo per l'apposizione  dei
bolli sara' a carico del richiedente l'accesso.
  c) Il  rilascio  di  copie,  comunque  richiesto,  sia  in  formato
analogico  che  digitale,  dei  documenti  avviene  previo  riscontro
dell'avvenuto versamento del corrispettivo - tramite esibizione della
copia del bonifico bancario - relativo alle spese  per  il  costo  di
riproduzione, ricerca e visura e, qualora il rilascio  di  sia  stato
richiesto per posta raccomandata o per pec,  anche  le  spese  per  i
costi  di  spedizione,  ivi  comprese  quelle  sostenute  per  le
comunicazioni ai controinteressati.
  d) Il costo di riproduzione dei  documenti  e'  quantificato  nelle
tabelle di cui all'allegato 2:
  - "TABELLA A - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE ANALOGICA"
  -"TABELLA B - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA CONFORME ANALOGICA"
  -"TABELLA C - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE DIGITALE".
  e)  Con  delibera  consiliare,  di  concerto  con  la  Commissione
VIII-Ragioneria, si provvede al  periodico  aggiornamento  dei  costi
indicati  nell'  allegato  2  al  presente  regolamento  nonche'
all'individuazione di ulteriori  modalita'  di  corresponsione  delle
somme dovute.
  Il presente regolamento, con i relativi allegati, sara'  pubblicato
sul  sito  internet  del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrera' in
vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
    Roma, 16 febbraio 2016

                                      Il vice Presidente: Caracciolo
                                                          Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 2

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 3

              Parte di provvedimento in formato grafico

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