GIUSTIZIA TRIBUTARIA - accesso agli atti amministrativi
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
[b]DELIBERA 16 febbraio 2016 [/b]
Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n.
285/2016/IV). (16A01708)
(GU n.55 del 7-3-2016)
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Nella seduta del 16 febbraio 2016, composto come da verbale in pari
data;
Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni" e, in
particolare, gli articoli 22, 23, 24 e 25, che stabiliscono le
modalita' di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Viste le risoluzioni consiliari n. 10/1998 del 28.4.1998, n. 1/2000
del 15.2.2000 e n. 3/2003 del 4.2.2003 relative al diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al
Codice in materia di protezione dei dati personali, e, in
particolare, gli articoli 59 e 60;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativo al
Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Visto il decreto legislativo 2.7.2010 n. 104, relativo al Codice
del processo amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 1,
comma 2, che demanda alle Amministrazioni l'adozione di provvedimenti
generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di
accesso;
Visto il Regolamento in data 3aprile2007 del Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 125 del 31.5.2007 concernente il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19
marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46 che fornisce alle
Amministrazioni indicazioni in merito al rilascio di copie di
documenti amministrativi ed al rimborso delle spese di riproduzione;
Considerato che il diritto di accesso, relativamente ai contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si esercita nei
termini previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163 fatta salva la disciplina ivi prevista per gli appalti
secretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza;
Ritenuto opportuno dettare disposizioni organizzative volte a
disciplinare le modalita' del diritto di accesso ai documenti
amministrativi detenuti dagli uffici in cui si articola il Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria,
Delibera
di adottare il seguente:
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 1
Il presente regolamento sostituisce ogni precedente deliberato in
materia di accesso agli atti.
Art. 2
Ambito di applicazione
a) Il presente regolamento individua le modalita' di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici
del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in
conformita' alle disposizioni contenute nel capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241 cosi' come modificate dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15 e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nonche' del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.
b) I documenti di interesse generale e i servizi per la loro
ricerca sono pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria. L'accesso si intende realizzato con la
pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese
quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e
telematici dei documenti.
Art. 3
Procedimento per l'accesso
a) Il diritto di accesso si esercita, previa richiesta scritta e
motivata, compilando l'apposito modulo di cui all' allegato 1 al
presente regolamento. Il modulo per la domanda di accesso puo' essere
inviato alla casella di posta elettronica certificata indicata alla
voce "Contatti" sul sito internet del Consiglio, unitamente a copia
del documento di identita'. Nella domanda, indirizzata al Consiglio,
sara' utile indicare anche la Commissione competente a formare il
documento o a detenerlo stabilmente. L'Ufficio che riceve le istanze
consegnate direttamente dall'interessato o da persona da lui
incaricata ne rilascia ricevuta.
b) Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla
data in cui la richiesta perviene all' Ufficio competente.
c) Responsabile del procedimento di accesso e' il Presidente del
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ovvero il
Presidente della Commissione preposta all'unita' organizzativa
competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
d) L'atto di accoglimento della domanda di accesso deve contenere
l'indicazione del responsabile del procedimento di accesso e
dell'unita' organizzativa, completa della sede presso cui rivolgersi
e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici
giorni, per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne
copia. Deve indicare i costi di ricerca e visura e di riproduzione,
come determinati nell' allegato 2 al presente regolamento, e di
eventuale spedizione.
e) Se la domanda e' irregolare o incompleta, l'unita' organizzativa
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento e' tenuta,
entro dieci giorni, a darne comunicazione all'interessato tramite
pec, raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo
a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata
ovvero completata.
f) Il responsabile del procedimento, qualora individui
controinteressati, e' tenuto a comunicare agli stessi l'avvenuta
richiesta per pec o per altra via telematica o con altro mezzo idoneo
a garantire la certezza della ricezione. I costi per le eventuali
spedizioni per raccomandata saranno posti a carico del richiedente
l'accesso.
g) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche
per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,
il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta
ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta.
h) L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta
anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso
richiamati, nei casi consentiti dalla legge.
i) L'esame del documento e' effettuato dal richiedente e, nel caso
di persone giuridiche o enti collettivi, dal legale rappresentante, o
da persone dagli stessi incaricate, munite di valida delega, che
andra' acquisita agli atti. Le generalita' del soggetto che effettua
l'esame, e dell'eventuale accompagnatore, devono essere annotate, a
cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso oppure,
nel caso di accesso informale, in un apposito verbale (allegato n.
3).
j) L'esame del documento avviene presso l'Ufficio indicato
nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio ed alla
presenza del responsabile del procedimento di accesso o di altro
dipendente da lui indicato. Non e' consentito asportare i documenti
dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi
modo. L'esame della documentazione non puo' essere protratta oltre il
tempo di una giornata lavorativa.
k) L'interessato puo' richiedere copia, anche conforme, del
documento con spese a proprio carico, secondo la tabella di cui all'
allegato n. 2, e puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in
parte i documenti presi in visione.
l) Il procedimento di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 17
della legge 11 febbraio 2005, n.15, deve concludersi entro il termine
di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda da parte
dell'unita' organizzativa competente. Trascorso tale termine la
domanda d'accesso deve intendersi respinta, ai sensi dell'articolo 25
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 4
Diritto di accesso mediante strumenti informatici
a) Il diritto di accesso puo' essere esercitato, ove possibile, per
via telematica mediante l'uso di adeguati dispositivi tecnologici ed
organizzativi che garantiscano l'accertamento dell'identita' dei
soggetti legittimati, la sicurezza delle transazioni e quella degli
archivi e impediscano la perdita accidentale e la divulgazione non
autorizzata dei dati, in conformita' alla normativa in materia di
sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.
b) L'accesso telematico alle informazioni viene attuato, ove
possibile, mediante posta elettronica certificata, ovvero con
rilascio di copia effettuata su appositi supporti - se in possesso
dell'Ufficio - con spese a carico del richiedente.
Art. 5
Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso
a) Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso
richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del
procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa
vigente.
b) In caso di diniego espresso o tacito, o di differimento
dell'accesso, il richiedente puo' ricorrere nel termine di trenta
giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi del comma 5
dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, o alla Commissione
per l'accesso, di cui all'articolo 27 della medesima legge ed
all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n.184.
c) In caso di tutela giurisdizionale e/o amministrativa,
l'istruttoria e' curata dalla Commissione consiliare del Contenzioso.
Non appena gli Uffici ne hanno notizia, trasmettono immediatamente
alla citata Commissione tutti gli atti necessari per la difesa,
garantendo il necessario supporto.
Art. 6
Documenti sottratti al diritto di accesso
I documenti amministrativi comunque detenuti dagli uffici sono
sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi contemplate
dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 184 del 12.4.2006, e dal Regolamento
in data 3aprile2007 del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria (G.U. n. 125 del 31.5.2007).
Art. 7
Atti e pareri legali
a) Sono soggetti all'accesso gli atti e i pareri legali resi
dall'Avvocatura dello Stato, che abbiano carattere
endoprocedimentale, nel caso in cui siano correlati ad un
procedimento amministrativo e richiamati nella motivazione dell'atto
finale. Sono, invece, sottratti all'accesso i documenti formati
dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua
disponibilita', nei casi previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200.
b) Sono sottratti all'accesso gli atti ed i documenti, anche
interni all'Amministrazione, formati e trasmessi in relazione a
procedimenti contenziosi o precontenziosi, tentativi di
conciliazione, procedure di mediazione, transazioni anche nei casi in
cui essa viene rappresentata giudizialmente o stragiudizialmente.
c) Sono altresi' sottratti all'accesso gli atti ed i documenti
relativi a procedimenti in itinere.
Art. 8
Costi di riproduzione, ricerca, visura e spedizione
a) L'esame dei documenti e' gratuito, fatta salva la corresponsione
dei costi di ricerca e visura come determinati nell'allegato 2 al
presente Regolamento.
b) Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo per il
rilascio di copie in forma autentica, il costo per l'apposizione dei
bolli sara' a carico del richiedente l'accesso.
c) Il rilascio di copie, comunque richiesto, sia in formato
analogico che digitale, dei documenti avviene previo riscontro
dell'avvenuto versamento del corrispettivo - tramite esibizione della
copia del bonifico bancario - relativo alle spese per il costo di
riproduzione, ricerca e visura e, qualora il rilascio di sia stato
richiesto per posta raccomandata o per pec, anche le spese per i
costi di spedizione, ivi comprese quelle sostenute per le
comunicazioni ai controinteressati.
d) Il costo di riproduzione dei documenti e' quantificato nelle
tabelle di cui all'allegato 2:
- "TABELLA A - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE ANALOGICA"
-"TABELLA B - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA CONFORME ANALOGICA"
-"TABELLA C - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE DIGITALE".
e) Con delibera consiliare, di concerto con la Commissione
VIII-Ragioneria, si provvede al periodico aggiornamento dei costi
indicati nell' allegato 2 al presente regolamento nonche'
all'individuazione di ulteriori modalita' di corresponsione delle
somme dovute.
Il presente regolamento, con i relativi allegati, sara' pubblicato
sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrera' in
vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 16 febbraio 2016
Il vice Presidente: Caracciolo
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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