Data: 2016-03-08 06:42:00

PROCEDIMENTI PENALI PARALLELI - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29

PROCEDIMENTI PENALI PARALLELI - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29

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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29 [/color]
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione  quadro
2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e
la  risoluzione  dei  conflitti  relativi  all'esercizio  della
giurisdizione nei procedimenti penali. [/b](16G00037)
(GU n.55 del 7-3-2016)
  Vigente al: 22-3-2016 
Capo I

Disposizioni e principi generali



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  decisione  quadro  2009/948/GAI  del  Consiglio,  del  30
novembre 2009, sulla  prevenzione  e  la  risoluzione  dei  conflitti
relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 18, lettera g);
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


        Disposizioni di principio e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro
2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e
la  risoluzione  dei  conflitti  relativi  all'esercizio  della
giurisdizione nei procedimenti penali.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
[b]    a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase  di
indagini  preliminari  che  nelle  fasi  successive  all'esercizio
dell'azione penale, pendenti in due  o  piu'  Stati  membri  per  gli
stessi fatti nei confronti della medesima persona; [/b]
    b)  «autorita'  competente»:  l'autorita'  giudiziaria  o  altra
autorita' legittimata in forza della legislazione dello Stato  membro
di appartenenza a prendere contatti e  a  scambiare  informazioni  al
fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei  procedimenti
penali paralleli;
    c) «autorita'  contattante»:  l'autorita'  di  uno  Stato  membro
dinanzi alla quale e' in corso un procedimento  penale  che  contatta
l'autorita' di un altro Stato membro per  verificare  l'esistenza  di
procedimenti paralleli;
    d) «autorita' contattata»: l'autorita' di uno  Stato  membro  cui
l'autorita' contattante di altro Stato membro  chiede  di  confermare
l'esistenza di procedimenti penali paralleli.
                              Art. 3


                        Autorita' competenti

  1. Le autorita'  competenti  per  l'ordinamento  italiano  sono  il
Ministro  della  giustizia  e  l'autorita'  giudiziaria,  secondo  le
attribuzioni individuate dal presente decreto.
                              Art. 4


            Obbligo di contattare l'autorita' competente
                        di altro Stato membro

[b]  1.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  procedente,  qualora  abbia
fondato  motivo  per  ritenere  che  sia  in  corso  un  procedimento
parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in  forma  scritta,
con l'autorita' competente di  tale  Stato  per  verificare  siffatta
contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per  avviare
le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei
procedimenti penali in un unico Stato membro. [/b]
  2.  Quando  e'  ignota  l'autorita'  competente  da  contattare,
l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari,
anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
                              Art. 5


Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorita'
                        di altro Stato membro

  1. Quando sono richieste informazioni dall'autorita' competente  di
altro Stato membro sulla  esistenza  in  Italia  di  un  procedimento
parallelo, l'autorita' giudiziaria italiana risponde entro il termine
indicato o, se non e' indicato alcun termine, senza indebito ritardo.
Se  nel  procedimento  pendente  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria
italiana l'indagato o l'imputato e' sottoposto a misura cautelare, la
richiesta e' trattata con urgenza.
  2. Quando non e' in grado di rispondere entro il termine stabilito,
l'autorita' giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni
e indica il nuovo termine di risposta.
  3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorita'
giudiziaria  italiana  contattata,  quest'ultima  trasmette,  senza
ritardo, la richiesta all'autorita' giudiziaria italiana  competente,
dandone comunicazione all'autorita' contattante.
                              Art. 6


Contenuto della richiesta di informazioni  inviata  all'autorita'  di
                        altro Stato membro

  1. La richiesta dell'autorita'  giudiziaria  italiana  diretta,  ai
sensi dell'articolo 4, all'autorita' competente di altro Stato membro
contiene le seguenti informazioni:
    a) indicazione dell'autorita' competente;
    b)  descrizione  dei  fatti  e  delle  circostanze  oggetto  del
procedimento penale;
    c) identita' dell'indagato o dell'imputato e, se del caso,  delle
persone offese e di quelle danneggiate dal reato;
    d) fase, stato e grado del procedimento penale;
    e) custodia cautelare cui e' sottoposto l'indagato o l'imputato;
    f) ogni altra informazione che si ritenga opportuno fornire.
                              Art. 7


Contenuto  della  risposta  da  fornire  alla  richiesta  proveniente
                dall'autorita' di altro Stato membro

  1. La  risposta  dell'autorita'  giudiziaria  italiana,  contattata
dall'autorita' competente di un altro Stato membro, alla richiesta di
cui all'articolo 5 contiene le seguenti informazioni:
    a) se e' in corso o e' stato definito un procedimento penale  nei
confronti della stessa persona per alcuni o tutti  i  medesimi  fatti
oggetto del procedimento parallelo all'estero;
    b) indicazione dell'autorita' competente;
    c)  fase,  stato  e  grado  del  procedimento  e,  ove  adottata,
decisione e suo contenuto.
  2.  L'autorita'  italiana  contattata  puo'  fornire  ulteriori
informazioni.
                              Art. 8


                  Obbligo di consultazioni dirette

  1. Il procuratore generale presso  la  Corte  di  appello  nel  cui
distretto ha sede l'autorita' giudiziaria contattante o contattata e'
autorita' competente allo svolgimento  delle  consultazioni  dirette,
finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo
Stato membro.
  2. Accertata l'esistenza di procedimenti  paralleli  in  base  allo
scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4,  5,  6  e  7,  il
procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorita' giudiziaria
italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni  dirette  e
ne  da'  notizia  al  Ministro  della  giustizia,  inviandogli  la
documentazione pertinente e le proprie osservazioni.
  3.  Il  Ministro  della  giustizia,  entro  dieci  giorni  dalla
comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette,  puo'  disporre
che non si dia corso alla concentrazione dei  procedimenti  in  altro
Stato membro qualora rilevi che,  a  seguito  del  mancato  esercizio
della  giurisdizione  in  Italia,  possano  essere  compromessi  la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
  4. Durante le consultazioni dirette il procuratore  generale  tiene
conto dei seguenti criteri:
    a) luogo  in  cui  e'  avvenuta  la  maggior  parte  dell'azione,
dell'omissione o dell'evento;
    b)  luogo  in  cui  si  e'  verificata  la  maggior  parte  delle
conseguenze dannose;
    c) luogo in cui risiede, dimora o  e'  domiciliato  l'indagato  o
l'imputato;
    d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione
in altre giurisdizioni;
    e) maggior tutela delle  parti  offese  e  minor  sacrificio  dei
testimoni;
    f) omogeneita' del trattamento sanzionatorio;
    g) ogni altro fattore ritenuto pertinente.
  5. Nel corso delle consultazioni dirette  il  procuratore  generale
scambia  con  l'autorita'  competente  dell'altro  Stato  membro
interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel  processo.
Puo' rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni  quando  la
loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali
in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona.
                              Art. 9


                      Cooperazione con Eurojust

  1. In ogni momento le autorita' competenti italiane e  degli  altri
Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre
la questione sulla  risoluzione  del  conflitto  di  giurisdizione  a
Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI
che  istituisce  Eurojust,  come  modificata  dalla    decisione
2009/426/GAI.
Capo II

Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento interno
                              Art. 10


        Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento

  1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il
procedimento, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza.
  2.  La  sospensione  del  processo  conseguente  al  divieto  di
pronunciare sentenza, di cui e' data immediata notizia al procuratore
generale, non puo' avere durata superiore a venti giorni.
                              Art. 11


            Effetti della concentrazione dei procedimenti

  1.  Quando  e'  raggiunto  il  consenso  sulla  concentrazione  dei
procedimenti in Italia, il periodo  di  custodia  cautelare  sofferto
all'estero e' computato ai sensi e per  gli  effetti  degli  articoli
303, comma 4, 304 e 657 del codice  di  procedura  penale.  Gli  atti
probatori  compiuti  all'estero  mantengono  efficacia  e  sono
utilizzabili secondo la legge italiana.
  2. Nel caso di accordo sulla  concentrazione  dei  procedimenti  in
altro  Stato  membro,  il  giudice  dichiara  la  sopravvenuta
improcedibilita'.
  3. Il procuratore generale presso la Corte di appello da'  in  ogni
caso comunicazione  al  Ministro  della  giustizia  dell'esito  delle
consultazioni dirette.
                              Art. 12


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Gentiloni  Silveri,  Ministro  degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Orlando

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