PROCEDIMENTI PENALI PARALLELI - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29
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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29 [/color]
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e
la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali. [/b](16G00037)
(GU n.55 del 7-3-2016)
Vigente al: 22-3-2016
Capo I
Disposizioni e principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30
novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti
relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in
particolare, gli articoli 1 e 18, lettera g);
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro
2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e
la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
[b] a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di
indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio
dell'azione penale, pendenti in due o piu' Stati membri per gli
stessi fatti nei confronti della medesima persona; [/b]
b) «autorita' competente»: l'autorita' giudiziaria o altra
autorita' legittimata in forza della legislazione dello Stato membro
di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al
fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti
penali paralleli;
c) «autorita' contattante»: l'autorita' di uno Stato membro
dinanzi alla quale e' in corso un procedimento penale che contatta
l'autorita' di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di
procedimenti paralleli;
d) «autorita' contattata»: l'autorita' di uno Stato membro cui
l'autorita' contattante di altro Stato membro chiede di confermare
l'esistenza di procedimenti penali paralleli.
Art. 3
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti per l'ordinamento italiano sono il
Ministro della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le
attribuzioni individuate dal presente decreto.
Art. 4
Obbligo di contattare l'autorita' competente
di altro Stato membro
[b] 1. L'autorita' giudiziaria italiana procedente, qualora abbia
fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento
parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta,
con l'autorita' competente di tale Stato per verificare siffatta
contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare
le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei
procedimenti penali in un unico Stato membro. [/b]
2. Quando e' ignota l'autorita' competente da contattare,
l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari,
anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Art. 5
Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorita'
di altro Stato membro
1. Quando sono richieste informazioni dall'autorita' competente di
altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento
parallelo, l'autorita' giudiziaria italiana risponde entro il termine
indicato o, se non e' indicato alcun termine, senza indebito ritardo.
Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria
italiana l'indagato o l'imputato e' sottoposto a misura cautelare, la
richiesta e' trattata con urgenza.
2. Quando non e' in grado di rispondere entro il termine stabilito,
l'autorita' giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni
e indica il nuovo termine di risposta.
3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorita'
giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza
ritardo, la richiesta all'autorita' giudiziaria italiana competente,
dandone comunicazione all'autorita' contattante.
Art. 6
Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorita' di
altro Stato membro
1. La richiesta dell'autorita' giudiziaria italiana diretta, ai
sensi dell'articolo 4, all'autorita' competente di altro Stato membro
contiene le seguenti informazioni:
a) indicazione dell'autorita' competente;
b) descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del
procedimento penale;
c) identita' dell'indagato o dell'imputato e, se del caso, delle
persone offese e di quelle danneggiate dal reato;
d) fase, stato e grado del procedimento penale;
e) custodia cautelare cui e' sottoposto l'indagato o l'imputato;
f) ogni altra informazione che si ritenga opportuno fornire.
Art. 7
Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente
dall'autorita' di altro Stato membro
1. La risposta dell'autorita' giudiziaria italiana, contattata
dall'autorita' competente di un altro Stato membro, alla richiesta di
cui all'articolo 5 contiene le seguenti informazioni:
a) se e' in corso o e' stato definito un procedimento penale nei
confronti della stessa persona per alcuni o tutti i medesimi fatti
oggetto del procedimento parallelo all'estero;
b) indicazione dell'autorita' competente;
c) fase, stato e grado del procedimento e, ove adottata,
decisione e suo contenuto.
2. L'autorita' italiana contattata puo' fornire ulteriori
informazioni.
Art. 8
Obbligo di consultazioni dirette
1. Il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui
distretto ha sede l'autorita' giudiziaria contattante o contattata e'
autorita' competente allo svolgimento delle consultazioni dirette,
finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo
Stato membro.
2. Accertata l'esistenza di procedimenti paralleli in base allo
scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, il
procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorita' giudiziaria
italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni dirette e
ne da' notizia al Ministro della giustizia, inviandogli la
documentazione pertinente e le proprie osservazioni.
3. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, puo' disporre
che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro
Stato membro qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio
della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
4. Durante le consultazioni dirette il procuratore generale tiene
conto dei seguenti criteri:
a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione,
dell'omissione o dell'evento;
b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle
conseguenze dannose;
c) luogo in cui risiede, dimora o e' domiciliato l'indagato o
l'imputato;
d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione
in altre giurisdizioni;
e) maggior tutela delle parti offese e minor sacrificio dei
testimoni;
f) omogeneita' del trattamento sanzionatorio;
g) ogni altro fattore ritenuto pertinente.
5. Nel corso delle consultazioni dirette il procuratore generale
scambia con l'autorita' competente dell'altro Stato membro
interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel processo.
Puo' rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni quando la
loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali
in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona.
Art. 9
Cooperazione con Eurojust
1. In ogni momento le autorita' competenti italiane e degli altri
Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre
la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a
Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI
che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione
2009/426/GAI.
Capo II
Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento interno
Art. 10
Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento
1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il
procedimento, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza.
2. La sospensione del processo conseguente al divieto di
pronunciare sentenza, di cui e' data immediata notizia al procuratore
generale, non puo' avere durata superiore a venti giorni.
Art. 11
Effetti della concentrazione dei procedimenti
1. Quando e' raggiunto il consenso sulla concentrazione dei
procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto
all'estero e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli
303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti
probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono
utilizzabili secondo la legge italiana.
2. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in
altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta
improcedibilita'.
3. Il procuratore generale presso la Corte di appello da' in ogni
caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle
consultazioni dirette.
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando