Buongiorno, in caso di verbale ispettivo (che evidenzi delle irregolarità) ai sensi dei reg. Ce 1907/2006 (Reach) e 1272/2008 (CLP), presso uno stabilimento di produzione di cosmetici, chi è il soggetto che deve erogare la sanzione? La stessa aZ. USL oppure il Sindaco?
Grazie
Buongiorno, in caso di verbale ispettivo (che evidenzi delle irregolarità) ai sensi dei reg. Ce 1907/2006 (Reach) e 1272/2008 (CLP), presso uno stabilimento di produzione di cosmetici, chi è il soggetto che deve erogare la sanzione? La stessa aZ. USL oppure il Sindaco?
Grazie
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Alcune Regioni hanno dettato specifiche norme di attuazione.
Es. in Lombardia: http://www.amblav.it/download/ddg10464.pdf
http://www.regione.umbria.it/documents/18/823381/REACH-+Linee+guida+per+i+controlli+ufficiali.pdf/349fa1ab-8534-4104-a208-7c7806037d4a
http://www.sardegnasalute.it/documenti/9_463_20150210121742.pdf
http://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/documenti/decreto-n.10464-indicazioni-operative-sull-applicazione-di-sanzioni-amministrative-in-materia-di-sostanze-chimiche
Ricordiamo che sul tema occorre far riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011 , n. 186 ed alla sentenza della Corte Costituzionale:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=271
L'interpretazione più diffusa e coerente prevede la COMPETENZA ASL in merito all'adozione dell'ordinanza ingiunzione conseguente all'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia.