Data: 2016-03-07 13:35:12

Commercio su aree pubbliche - revoca concessione.

Buongiorno,
vorrei sottoporvi il seguente quesito.
Il comma 2 dell'art. 108 della L.R. 28/2005 parla di decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche qualora il posteggio non sia stato utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salivi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71.
Nel mio comune ho una Fiera a carattere annuale, dove nell'anno 2014 è saltata l'edizione (e mai recuperata), perché l'Amministrazione comunale ha rifatto la piazza, luogo di svolgimento della Fiera.
Adesso, dal riepilogo delle presenze fatto dalla Polizia Municipale, ho visto che alcuni operatori hanno due assenze (una per l'anno 2013 e l'altra per il 2015).
Secondo voi, è giusto procedere alla revoca?
Grazie.
luciano

riferimento id:32765

Data: 2016-03-07 15:54:02

Re:Commercio su aree pubbliche - revoca concessione.

La disposizione è sibillina e si presta a diverse interpretazioni, quindi occorre trovare un modo di agire ragionevole che non penalizzi gli operatore in una misura superiore a quella propria della [i]ratio[/i] legale.
La [i]ratio[/i] è quella concedere il bene pubblico “suolo” a chi effettivamente ha interesse  e capacità per sfruttarlo e quindi negarlo a chi, invece, colleziona delle assenze ingiustificate. Nel contemperare le esigenze di tutti, la regione ha dettato delle condizioni basate su una certa elasticità: decadenza quando il rapporto fra assenze e numero di edizioni in un triennio è maggiore di 1/3.
Per essere precisi (ho fatto lo scientifico...) potremmo dire che al denominatore metti le edizioni di un triennio e al numeratore le assenze. Se il risultato della divisione è maggiore di 0,333... “0,3 periodico” (1 diviso 3) allora scatta la decadenza (quindi, minore o uguale a "0,3 periodico" non scatta la decadenza).

A parere mio, per come è scritta la legge e in assenza di specificazioni regolamentari,  la condizione di decadenza si applica preso un qualsiasi triennio (la legge non parla dell'ultimo triennio) inteso, però, come anni cronologicamente ordinati (qualsiasi triennio ma sempre tre anni di fila). Se ciò è vero allora, per le fiere con una sola edizione all’anno,  va da sé che il commerciante, fatta un’assenza non può farne un’altra nei due anni successivi.

La cosa che resta da chiarire è cosa scrivere al denominatore quando salta un’edizione di una fiera annuale. In questo caso non potendo imputare l’assenza per motivi legati al commerciante io, semplicemente, non considererei quell’anno. In altre parole, quando vai a considerare un qualsivoglia triennio considererai sempre gli anni in ordine cronologico ma saltando l’anno in cui non ci sono state edizioni (es. 2011, 2012, 2014 se nel 2013 è saltata)

Per tornare al tuo caso: triennio 2015-2013-2012 – se la fiera è una sola edizione all’anno, allora chi ha più di 1 assenza din quei tre anni decade.

Questo è quello che mi viene da dire in assenza di specificazioni comunali. Il comune può sempre deliberare dando un criterio interpretativo basato sulle esigenze specifiche tenuto conto di vari fattori (da motivare adeguatamente). nel tuo caso, ad esempio potresti argomentare:  per triennio si intende il 2011, 2012, 2013 e si riparte con un nuovo triennio per il 2015, 2016, 2017

riferimento id:32765
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