IN QUESTO COMUNE LE FUNZIONI DEL SUAP (SIA PER L’EDILIZIA CHE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE) SONO ESERCITATE TRAMITE UNO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO, COSTITUITO DA 5 COMUNI, DI CUI UNO E’ CAPOFILA. IL REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SUAP ASSOCIATO E’ STATO ADOTTATO NEL 2005 DA TUTTI I COMUNI ADERENTI CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DEL DPR 20.10.1998 N. 447, ORA ABROGATO DAL DPR 07/096/2010 N. 160.
SI CHIEDE SE TALE REGOLAMENTO DEBBA ANCORA INTENDERSI VIGENTE O SE, INVECE, SIA DECADUTO A SEGUITO DELL’ABROGAZIONE DEL DPR N. 447/1998.
IN TALE REGOLAMENTO E’ PREVISTO QUANTO SEGUE:
A) A CAPO DEL SUAP ASSOCIATO E’ PREPOSTO IL RESPONSABILE (FUNZIONARIO DEL COMUNE CAPOFILA) CHE E’ RESPONSABILE DELL’INTERO PROCEDIMENTO, IL QUALE CONGIUNTAMENTE AL RESPONSABILE DEL SUAP DI OGNI COMUNE ASSOCIATO PROCEDE ALL’EMANAZIONE O AL DINIEGO DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
B) IL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO CAPOFILA PUO’ ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITA’ DEI VARI ENDOPROCEDIMENTI ISTRUTTORI A FUNZIONARI DEI COMUNI ADERENTI;
C) OGNI COMUNE ASSOCIATO SVOLGE L’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DEL SUAP;
D) LA RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E’ IN CAPO AL RESPONSABILE DEL SUAP CAPOFILA;
E) IL PROVVEDIMENTO FINALE E’ VALIDIO SOLO SE CONTROFIRMATO DAL RESPONSABILE DEL SUAP DEL COMUNE INTERESSATO E DAL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO CAPOFILA.
IN MERITO A QUANTO SOPRA SI CHIEDE:
1) E’ LEGITTIMO CHE GLI ATTI AUTORIZZATIVI O DI DINIEGO O GLI ATTI DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLE ATTIVITA’ SIANO FIRMATI CONGIUNTAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO CAPOFILA E DAL RESPONSABILE DEL SUAP DI OGNI COMUNE ASSOCIATO?
2) IL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO CAPOFILA NON HA MAI ATTRIBUITO FORMALMENTE GLI INCARICHI PER L’ISTRUTTORIA DEGLI PROCEDIMENTI/ENDOPROCEDIMENTI, PERO’ VORREBBE CHE LE PROPOSTE DI RILASCIO O DINIEGO DEGLI ATTI SIANO FIRMATE DAI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO/ENDOPROCEDIMENTO, E’ LEGITTIMO?
3) E’ LEGITTIMO PRETENDERE CHE IN ASSENZA DELLE FIRME SUGLI ATTI SUAP, DEL RESPONSABILE DEL SUAP DI OGNI COMUNE ASSOCIATO E DELLA FIRMA SULLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO CAPOFILA NON FIRMI GLI ATTI E LI RITRASMETTA AL COMUNE DI COMPETENZA?
4) IN ASSENZA DI DELEGHE O INCARICHI FORMALI DI ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO, E’ LEGITTIMO PRETENDERE CHE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AD ENTI TERZI PER OTTENERE IL PARERE DI COMPETENZA, DEBBANO ESSERE FIRMATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PENA LA MANCATA TRASMISSIONE?
[color=red]Premessa: il regolamento rimane valido nelle parti NON INCOMPATIBILI con il DPR 160/2010. Formalmente non è abrogato ma va letto in "combinato disposto"[/color]
1) E’ LEGITTIMO CHE GLI ATTI AUTORIZZATIVI O DI DINIEGO O GLI ATTI DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLE ATTIVITA’ SIANO FIRMATI CONGIUNTAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO CAPOFILA E DAL RESPONSABILE DEL SUAP DI OGNI COMUNE ASSOCIATO?
[color=red]Se lo prevede il regolamento sì, anche se vi sono alcune sentenze che ritengono ILLEGITTIMI gli atti a doppia firma congiunta.
Cioè se è chiaro che il responsabile è A e B firma come responsabile di procedimento NO PROBLEM.
Se la firma congiunta è paritaria ci possono essere problemi di legittimità
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2) IL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO CAPOFILA NON HA MAI ATTRIBUITO FORMALMENTE GLI INCARICHI PER L’ISTRUTTORIA DEGLI PROCEDIMENTI/ENDOPROCEDIMENTI, PERO’ VORREBBE CHE LE PROPOSTE DI RILASCIO O DINIEGO DEGLI ATTI SIANO FIRMATE DAI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO/ENDOPROCEDIMENTO, E’ LEGITTIMO?
[color=red]Anche qui è dubbio nel senso che la L. 241/1990 NON PREVEDE un atto formale di assegnazione ... però una assegnazione informale rende NON TRACCIABILE la procedura ed espone a potenziali responsabilità (anche in relazione alle norme su trasparenza e anticorruzione).
SUGGERIAMO di rivedere bene prassi e procedure ... le norme attuali sono più rigorose di quelle del 2000-2005.[/color]
3) E’ LEGITTIMO PRETENDERE CHE IN ASSENZA DELLE FIRME SUGLI ATTI SUAP, DEL RESPONSABILE DEL SUAP DI OGNI COMUNE ASSOCIATO E DELLA FIRMA SULLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO CAPOFILA NON FIRMI GLI ATTI E LI RITRASMETTA AL COMUNE DI COMPETENZA?
[color=red]A certe condizioni sì. E' possibile pretendere che la proposta sia formalizzata[/color]
4) IN ASSENZA DI DELEGHE O INCARICHI FORMALI DI ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO, E’ LEGITTIMO PRETENDERE CHE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AD ENTI TERZI PER OTTENERE IL PARERE DI COMPETENZA, DEBBANO ESSERE FIRMATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PENA LA MANCATA TRASMISSIONE?
[color=red]Vedi sopra.
Occorrre rivedere bene e nel dettaglio il regolamento e le procedure.
IN LINEA teorica si possono gestire le procedure anche nel senso indicato, ma occorre formalizzare bene tali scelte.[/color]
L'art. 5 della L. N. 241/1990 stabilisce che il dirigente dell'unità organizzativa assegna a se stesso o ad altro dipendente la responsabilità del procedimento. Se non vi provvede la responsabilità rimane in capo a se stesso.
Quindi mi pare di capire che occorra un provvedimento del dirigente ed in questo caso non c'è.
Cosa potrebbe succedere in una situazione solo di fatto nel caso ci fosse un un ricorso da parte dell'utente? Secondo me il suap sarebbe già soccombente.
L'art. 5 della L. N. 241/1990 stabilisce che il dirigente dell'unità organizzativa assegna a se stesso o ad altro dipendente la responsabilità del procedimento. Se non vi provvede la responsabilità rimane in capo a se stesso.
Quindi mi pare di capire che occorra un provvedimento del dirigente ed in questo caso non c'è.
Cosa potrebbe succedere in una situazione solo di fatto nel caso ci fosse un un ricorso da parte dell'utente? Secondo me il suap sarebbe già soccombente.
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L'art. 5 dispone appunto "ASSEGNA" senza precisare se tale assegnazione debba sostanziarsi in un "atto formale" o nella materiale trasmissione del documento al responsabile.
Come detto appare OPPORTUNA la determinazione di criteri per determinare quando opera l'assegnazione (es. trasmissione per email, inoltro su protocollo, inserimento in cartella condivisa o, prima, indicazione sull'atto del nome del responsabile).
Ciò detto, qualora il responsabile non abbia assegnato ad altri il procedimento (o lo abbia assegnato "informalmente") egli rimane il responsabile del procedimento ...
Al momento dell'adozione dell'atto finale se la firma è del solo responsabile NESSUN PROBLEMA SI PONE.
Ma a mio avviso NON SI PONE alcun problema nemmeno nell'ipotesi in cui il responsabile assegna "illegittimamente" ad altro dipendente la responsabilità del procedimento ... l'adozione dell'atto finale (se non viziata per altri motivi) ha natura sanante.
DIVERSO è il caso in cui il responsabile A assegni a B la responsabilità e la firma dell'atto finale con assegnazione illegittima. In questo caso l'atto (positivo o negativo) di B determina illegittimità dell'atto per incompetenza relativa.
Ciò detto, se anche le situazioni descritte potrebbero non avere rilevanza nel procedimento amministrativo potrebbero averle in quello DISCIPLINARE e PENALE (sussistendone le condizioni).
Oltre a ciò l'attuale gestione sembra non conforme ai criteri di trasparenza contenuti nella normativa anticorruzione (compreso il PIANO ANTICORRUZIONE che avrete senz'altro approvato a livello comunale) e non consente l'individuazione chiara ed univoca delle ipotesi di incompatibilità previste dal CODICE DISCIPLINARE.
Ergo: rivedere le procedure (anche senza modificare il regolamento) .... per evitare problemi "più seri" dell'ipotesi remota di ricorso amministrativo.
P.S.
Il dipendente B a cui è "assegnata" impropriamente la pratica ha il diritto/dovere di rimostranza:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32333.msg60875#msg60875
Ma se il responsabile CONFERMA PER SCRITTO l'assegnazione ... deve esercitare i conseguenti poteri/doveri pur risultando esonerato da responsabilità.