Data: 2016-03-07 07:43:52

Processo Amm.: NULLA la notifica a persona giuridica se non a sede legale

Processo Amm.: NULLA la notifica a persona giuridica se non a sede legale

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Notificazioni degli atti del processo amministrativo: è nulla la notificazione alla persona giuridica se effettuata presso un ufficio che non è sede legale

Il T[b]AR Basilicata con sentenza del 3.3.2016 n. 169[/b] ha affermato che [b]"ai sensi dell’art. 39, n. 2, cod. proc. amm., le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile." Sulla base di tale premessa il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso gli atti afferenti l'aggiudicazione di una gara comunale per nullità della notificazione in quanto non effettuata presso la sede legale della controinteressata aggiudicataria. Più precisamente, trattandosi di notificazione a persone giuridiche, - precisa il TAR - trova applicazione l’art. 145 cod. proc. civ., secondo cui essa va eseguita presso la “loro sede” mentre nel caso di specie, alla data di spedizione per la rinotificazione del ricorso in questione, la sede legale della società controinteressata era già stata trasferita, per atto pubblico rogato presso la nuova sede legale. Tale variazione di sede è stata iscritta al registro delle imprese. A fronte di ciò, il Collegio ha rilevato come il ricorso risulta essere stato notificato presso una “unità locale” della società ove risulta essere presente un ufficio. Inoltre, dalla relata risulta che l’atto non è stato notificato a persona addetta all’ufficio, bensì “al portiere dello stabile, in assenza del destinatario e delle persone abilitate[/b]”. Corollario conseguente è, per il giudicante, la nullità della notificazione, posto che la sede legale della controinteressata è ubicata in luogo differente. Sul punto, il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo il quale le notificazioni alle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. deve avvenire nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accertamento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente, non essendo sufficiente il luogo in cui essa abbia un proprio stabilimento e vengano svolte altre attività inerenti all’oggetto sociale (cfr. C.d.S., sez. II, par. 16 novembre 2005 n. 1777; id., sez. V, 20 dicembre 2001, n. 6319; Cass. civ. 28 luglio 2000, n. 9978; id. 18 gennaio 1997 n. 497). Inoltre, in giurisprudenza si è altresì affermato che, ove la notifica venga eseguita in un luogo diverso da quello in cui la società destinataria dell’atto ha la sede legale, quale risultante dalla visura della locale Camera di commercio, e non risultando dalla relata in alcun modo che in tale luogo la società abbia la sua sede effettiva e che colui che ha ricevuto l’atto sia stato incaricato dalla società di riceverlo, è onere della parte attrice, quale soggetto interessato, dimostrare che tale luogo costituisce la sede effettiva della società (cfr. Cass., sez. II civ., 17 dicembre 2012, n. 23200).

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