Data: 2016-03-07 06:38:02

ONERI PER LA SICUREZZA e ESCLUSIONE - si andrà alla Corte di Giustizia UE

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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – ordinanza 3 marzo 2016 n. 886

N. 00886/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09594/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9594 del 2015, proposto da:

Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., con Dolomiti Rocce s.r.l. e Gheller s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gaz e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

contro

Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Demetrio Fenucciu, presso il cui studio in Roma, viale Vaticano n. 48, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

EGEL s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Gioia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, n. 98/E;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Salerno: Sezione I, n. 02363/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di intervento di sistemazione idrogeologica e di consolidamento di San Leone Castello.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sala Consilina e di EGEL s.r.l.;

Visto l’appello incidentale da quest’ultima proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata, Fenucciu e Fortunato, su delega dell’avv. Gioia.

Rilevato che alcuni Tribunali amministrativi regionali (TAR Piemonte, ord., 16 dicembre 2015, n. 1745; TAR Campania – Napoli, ord., 27 gennaio 2016, n. 451) hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità, con i principi comunitari, della normativa nazionale che impone al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale.

Considerato che la questione appare rilevante e inerente ai fini del presente giudizio e che pertanto questo, per evidenti ragioni di certezza del diritto e sicurezza giuridica, non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la relativa decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Considerata, altresì, l’analogia con i rilevi di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 15 ottobre 2014, n. 28.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Sospende a data a destinarsi in attesa dell’inverarsi della condizione di cui sopra.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03/03/2016.

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