Buongiorno, alla luce delle liberalizzazioni apportate con le leggi n. 214/2011 e 27/2012, si chiede se l'autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo A rilasciata da un comune della Regione X possa consentire la partecipazione alle spunte nei mercati e nelle fiere della regione Y.
Non ho trovato riferimenti in tal senso nella nostra normativa regionale (D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001), che sembra limitare la validità territoriale del titolo di tipo A alla spunta nei soli mercati della regione di rilascio.
Buongiorno, alla luce delle liberalizzazioni apportate con le leggi n. 214/2011 e 27/2012, si chiede se l'autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo A rilasciata da un comune della Regione X possa consentire la partecipazione alle spunte nei mercati e nelle fiere della regione Y.
Non ho trovato riferimenti in tal senso nella nostra normativa regionale (D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001), che sembra limitare la validità territoriale del titolo di tipo A alla spunta nei soli mercati della regione di rilascio.
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Ciao,
nel caos fra liberalizzazioni e federalismo alcune Regioni avevano legiferano prevedendo la limitazione alla sola REGIONE dei titoli in materia di commercio su AAPP anche alla luce dell'originaria formulazione del Dlgs 114/1998:
Art. 28 comma 3.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del [color=red][b]territorio regionale[/b][/color].
Il Dlgs 59/2010 non interviene modificando tale disciplina ma introduce una serie di PRINCIPI e DIVIETI che fanno sì che si possa ritenere che il titolo rilasciato in una Regione abiliti sicuramente su tutto il territorio nazionale (ed anzi comunitario)
In particolare l'art. 29 della 59/2010:
[b]Art. 29. (Divieto di discriminazioni)
1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. è fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.[/b]