Buongiorno,
con riferimento a questo interessante parere
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=27912
avente ad oggetto "Associazioni intercomunali. Attribuzione poteri gestionali al sindaco",
in cui si precisa che anche in caso di gestione associata è possibile nominare responsabile di servizio di un settore un assessore di uno dei singoli Comuni associati, ai sensi dell'articolo 53 comma 23 della legge 388/2000,
Premesso che l'articolo 53 comma 23 della legge 388/200 prevede la possibilità di affidare la responsabilità di un Ufficio a un componenete della Giunta [u]solamente nei Comuni con meno di 3.000 abitanti[/u],
chiedo se, per poter attribuire la responsabilità del servizio intercomunale all'Assessore di uno dei Comuni associati è necessario:
1) Che ciascun Comune associato abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti
oppure
2) Che la somma degli abitanti dei Comuni associati sia inferiore a 3.000.
Grazie
Però la Corte dei Conti sostiene non si possa in caso di gestioni associate:
Lombardia, deliberazione 513/2012/PAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=69-07/01/2013-SRCLOM
e
Lombardia, deliberazione 527/2012/PAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=83-07/01/2013-SRCLOM
Può l'amministrazione individuata a capo della convenzione e al fine di limitare le spese di personale, individuare quale titolare della responsabilità di servizio il Sindaco e/o un assessore in osservanza dell’articolo 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n.388 tenuto conto che il singolo Comune ha meno di 5.000 abitanti anche se, con la convenzione, raggiunge una popolazione servita di oltre 5.000?
RISPOSTA
Con riferimento al terzo quesito, circa la concreta individuazione del responsabile del servizio nella persona del sindaco o di un assessore, l’amministrazione valorizza l’art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n.388 a tenore del quale: “gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
La Sezione ritiene assai dubbia la possibilità di estendere la portata applicativa della suddetta disposizione per individuare il responsabile del servizio fra i componenti dell’organo esecutivo in favore dell’amministrazione comunale posta a capofila della convenzione.
In primo luogo, si osserva che la disposizione presenta caratteri di eccezionalità rispetto al principio di separazione fra funzione d’indirizzo politico e funzione amministrativa; deroga ammessa in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’ente locale (inferiore a 5.000 abitanti), non estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati.
In secondo luogo, si evidenzia che le funzioni convenzionate fra più comuni superano la soglia demografica prevista per legge, avendo l’amministrazione interpellante dichiarato che la popolazione servita supera i 5.000 abitanti.
Infine, si rileva che la disposizione derogatoria implica un necessario collegamento con il territorio comunale amministrato, non potendosi ammettere che i rappresentanti dell’organo esecutivo di un comune possano essere responsabili di funzioni associate che servono un bacino di utenza di altro territorio comunale, mancando il necessario collegamento fra elettori ed eletti.
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La risposta non distingue il caso in cui la somma degli abitanti sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti
In un singolo Comune invece sarebbe possibile...
Atteso che l'articolo 53, comma 23, della l. 388/2000 si configura quale norma speciale, sembra potersi ritenere prevalente sulla norma successiva introdotta dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 39/2013
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri-2015/specifico.jsp?txtidpareri=5656
L'articolo 53, comma 23, della l. 388/2000 consente, negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, previa adozione di disposizioni organizzative regolamentari, l'attribuzione della responsabilità degli uffici ai componenti dell'organo esecutivo, anche in presenza di dipendenti ascritti alla categoria D nell'organico dell'amministrazione
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri-2015/specifico.jsp?txtidpareri=5203
Il conferimento di incarichi di responsabilità nei piccoli Comuni
L'incarico di responsabile finanziario in un piccolo Comune può essere assegnato ad un amministratore, al segretario, o gestito in forma associata.
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Lazio, con la deliberazione del 16 marzo 2018, n. 5 ha precisato che l'incarico di responsabile finanziario in un piccolo Comune può essere assegnato ad un amministratore, gestito in forma associata o assegnato al segretario.
Viene suggerito alle amministrazioni di scegliere tenendo conto delle esigenze di contenimento della spesa per garantire la migliore funzionalità dell'ente.
Nei Comuni fino a 5.000 abitanti, "la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici (Giunta) ed organi amministrativi (Dirigenti), ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell'Ente che ridisegni l'assetto organizzativo interno dell'Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio".
Sulla base delle disposizioni in vigore non si deve neppure "dimostrare la assoluta carenza, all'interno dell'Ente, di professionalità adeguate" e non vi sono limitazioni riferite alla tipologia delle attività, per cui "sono ricomprese, certamente, anche le funzioni relative al servizio finanziario e contabile, attribuibili ai componenti dell'organo esecutivo (Assessore e Sindaco pro-tempore) mediante disposizioni regolamentari organizzative".
Le amministrazioni possono anche dare corso alla gestione associata, anzi occorre tenere presente che il ricorso a questa opzione è quella preferita da parte del legislatore.
Di conseguenza, "al Comune è demandata oggi la scelta tra due alternative del pari giuridicamente legittime, ossia tra lo strumento associativo (convenzione/unione di comuni) o il conferimento delle funzioni del servizio finanziario e di contabilità ad uno dei membri della Giunta (Assessori o Sindaco)"; al riguardo l'ente dovrà tenere conto da un lato del modo con cui "contenere maggiormente la spesa del personale e dall'altro .. delle necessarie competenze richieste dall'elevato grado di tecnicità del servizio finanziario e di contabilità, la cui carenza potrebbe comportare potenziali ricadute in termini di responsabilità amministrativo-contabile".
Con riferimento alla attribuzione dell'incarico di responsabile al segretario, "pur non sembrando in astratto sussistere ragioni ostative all'attribuzione al medesimo di funzioni gestionali contabili protratte (attribuzione tanto più giustificata ove il nominato sia in possesso di specifica professionalità contabile), pare comunque auspicabile una periodica revisione di tale incarico aggiuntivo, sia sotto il profilo dell'efficiente organizzazione interna degli uffici, anche in rapporto alla consistenza dimensionale dell'Ente, sia soprattutto in modo teso a vagliarne ciclicamente in concreto la proficuità sotto il profilo economico finanziario".
Infine, "quale che sia la soluzione, tra quelle astrattamente possibili, scelta dall'Ente, essa dovrà avere come stelle polari, da un canto, il criterio della competenza professionale del nominato e, dall'altro, il criterio del contenimento della spesa con l'esigenza di individuare, nella applicazione congiunta dei due criteri, il punto di equilibrio più funzionale alla soddisfazione delle necessità correlate alla peculiare struttura organizzativa interna dell'Ente".