Data: 2016-03-02 15:40:02

Apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 lettera TULPS

Una tabaccheria aveva già installati gli apparecchi di cui all'oggetto al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sulla distanza dai luoghi sensibili (in questo caso una chiesa a circa 100 m.).

Ora mi segnalano la messa in esercizio di n.2 apparecchi (dalla comunicazione non capisco se in sostituzione di altri precedentemente installati o di nuova installazione).

Possono farlo? Se fosse nuova installazione assolutamente no, giusto?

Se fosse sostituzione?

Grazie.

riferimento id:32662

Data: 2016-03-02 16:27:02

Re:Apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 lettera TULPS

In base alla normativa regionale vigente è ammessa nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi la sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o guasto.

Non sono ammesse nuove installazioni intese come collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

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