Salve, premettendo che i distributori di carburanti sono un settore del tutto nuovo per me, vorrei un supporto sulla procedura da applicare relativa alla seguente istanza: Il titolare di autorizzazione all’esercizio di impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso pubblico, ha inoltrato richiesta di verifica della commissione di collaudo, per la scadenza quindicennale. la LR n8 del 20.01.2013 disciplina solo i collaudi ex novo.C'è una normativa nazionale? quale procedura seguire e ai sensi di quale norma?
ringraziandovi per il prezioso aiuto resto in attesa di risposta-
Maria Concetta
Questa è la norma nazionale:
Art. 1, c. 5 D.Lgs 32/1998 .[i] Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti gia' titolari di concessione, senza necessita' di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
[/i]
Con l'entrata in vigore del DPR 160/2010 è di fatto cambiata anche la modalità di esecuzione del collaudo: di fatto il collaudo lo fa direttamente il professionista incaricato dell'impresa.
Questa procedura vale anche per il collaudo quindicennale.
Vedi anche qui:
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21219.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21219.0[/url]
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2796.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2796.0[/url]
****************************
DPR 160/2010
Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei
lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si
attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i
successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle
amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase
adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a)
del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7,
l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.