Guida turistica in determinati siti - DECRETO (GU n.47 del 26-2-2016)
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[b]MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 11 dicembre 2015 [/b]
Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo
svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di
rilascio dell'abilitazione. (16A01513)
(GU n.47 del 26-2-2016)
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
Vista la procedura EU Pilot 4277/12/MARK con cui la Commissione
Europea ha avviato una procedura di pre-infrazione rispetto alla
normativa italiana relativa allo svolgimento della professione di
guida turistica;
Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
con cui e' stato modificato l'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n.
97, prevedendo che con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo siano individuati, previa intesa in
sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale
abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2015 recante "Individuazione
dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico
per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento
della professione di guida turistica, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97";
Rilevato che con riferimento ad un primo schema di decreto
ministeriale recante "l'individuazione dei requisiti necessari ad
ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida
turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico nonche' il procedimento di rilascio della stessa
abilitazione" era gia' stata acquisita la prescritta intesa della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2014;
Considerato tuttavia che in ragione dell'esigenza, manifestata da
parte delle categorie interessate, di approfondire alcuni punti dello
schema di decreto, si e' ritenuto opportuno sospendere l'iter
procedurale volto al perfezionamento dell'atto;
Considerato che questo Ministero, all'esito di numerose riunioni,
svolte anche in sede tecnica presso la Conferenza Unificata, ha
apportato alcune modifiche al testo del decreto, limitatamente ai
soli profili della disciplina del regime transitorio e della
salvaguardia di taluni servizi di accoglienza del pubblico
nell'ambito dell'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26
novembre 2015, relativamente alla individuazione dei requisiti
necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di
guida turistica e al procedimento di rilascio dell'abilitazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto reca l'individuazione dei [color=red][b]requisiti
necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della
professione di guida turistica in determinati siti[/b][/color], individuati con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo sentita la Conferenza Unificata, nonche' il procedimento di
rilascio della stessa abilitazione.
Capo II
Individuazione dei siti
Art. 2
Individuazione dei siti
[b] 1. I siti per i quali occorre una specifica abilitazione per
l'esercizio della professione di guida turistica sono quelli
individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata. [/b]
2. I siti italiani di particolare interesse storico, artistico o
archeologico, puntualmente individuati dal decreto di cui al comma
precedente, sono divisi per Regione in cui sono localizzati.
[b] 3. Ogni [color=red]regione[/color], nelle forme e nei modi di cui al successivo
articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui al comma 1,
localizzati sul proprio territorio, una specifica abilitazione per
l'esercizio della professione di guida turistica. [/b]
Capo III
Requisiti necessari e relativa procedura
per la specifica abilitazione
Art. 3
Requisiti per la specifica abilitazione
1. L'abilitazione specifica per l'esercizio di guida turistica per
i siti individuati col decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata,
di cui all'art. 2, comma 1, e' ottenuta mediante il superamento del
relativo esame di abilitazione di cui all'art. 5.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a. maggiore eta';
b. cittadinanza italiana o cittadinanza di stato membro
dell'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini
extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in materia di
immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in
materia;
c. godimento dei diritti civili e politici;
d. possesso della qualifica professionale di guida turistica
conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione
all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione
Europea di provenienza della guida preveda un'abilitazione per lo
svolgimento della professione;
e. assenza di condanne passate in giudicato per delitti non
colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, fatti
salvi gli effetti della riabilitazione;
f. diploma di laurea triennale.
3. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda previsto dal bando di cui all'art. 4.
Art. 4
Procedura per il conseguimento
della specifica abilitazione
1. Le regioni e le province autonome, mediante bando con cadenza
almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e sul proprio sito
istituzionale, procedono ad organizzare sessioni d'esame per il
conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare
interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio
territorio regionale.
2. Il bando di cui al comma 1 deve indicare le modalita' ed i
termini di presentazione della domanda da parte dei soggetti istanti
e le modalita' di espletamento della relativa istruttoria. Le domande
da parte dei candidati possono essere inviate sia mediante i servizi
postali o di corriere che tramite apposita procedura online che ogni
regione deve prevedere.
3. Il bando di cui al comma 1 prevede, altresi', il pagamento, a
carico del soggetto istante, di un contributo per le spese di
espletamento delle relative procedure il cui importo e le relative
modalita' di versamento sono stabilite nel bando.
Art. 5
Prova d'esame
1. L'esame per il conseguimento della speciale abilitazione deve
accertare la professionalita' del candidato.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova
orale e una prova tecnico-pratica. Per ogni prova puo' essere
assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende
superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a
punti 25.
3. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella
somministrazione di quesiti a risposta multipla nelle seguenti
materie:
a. nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica
italiana;
b. storia dell'arte italiana con particolare riferimento ai siti
oggetto di domanda per la specifica abilitazione.
4. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana,
sulle materie oggetto della prova scritta.
5. La prova tecnico-pratica consiste nella simulazione di visita
guidata, in lingua italiana, su un sito dell'elenco a scelta della
Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale.
6. L'esame di abilitazione si intende superato solo se sono
superate tutte le prove previste.
Art. 6
Commissione d'esame
1. La Commissione d'esame e' composta da:
a. un dipendente del Ministero, con profilo professionale almeno
di funzionario, operante nei territori di riferimento, con funzioni
di Presidente;
b. un docente universitario ovvero di istituto scolastico
superiore di secondo grado competente per materia;
c. un esperto designato dalla regione o dalla provincia autonoma.
2. La Commissione, prima dell'esame, articola il programma di esame
previsto dall'art. 5, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi
e le modalita' di valutazione delle prove.
Art. 7
Elenco nazionale delle guide turistiche
dotate di specifica abilitazione
1. In caso di superamento della prova d'esame, il candidato
consegue la specifica abilitazione per i siti di particolare
interesse storico, artistico o archeologico presenti nell'ambito
regionale in cui ha sostenuto la prova. Tale abilitazione consente
l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di
particolare interesse storico, artistico o archeologico, tenuto a
livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo.
2. L'elenco nazionale di cui al comma precedente e' tenuto dalla
Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo in formato elettronico ed e' alimentato dalle
banche dati regionali.
3. Le regioni provvedono a fornire ai soggetti abilitati un
apposito tesserino comprovante il possesso della specifica
abilitazione.
4. Resta ferma la facolta' per lo Stato, le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, che hanno in
consegna siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1 del
presente decreto, di istituire specifici servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico, ai sensi dell'articolo
117, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nel rispetto della normativa vigente.
Capo IV
Norme finali e transitorie
Art. 8
Norme finali e transitorie
1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, organizzano gli esami di abilitazione
per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui
all'art. 2, comma 1, del presente decreto ricadenti nel proprio
territorio. Sino all'espletamento delle procedure abilitative di cui
al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno dalla entrata
in vigore del presente decreto, le guide turistiche gia' in possesso
di abilitazione regionale o provinciale all'esercizio della
professione possono, in via esclusiva, esercitare la propria
attivita' professionale nel relativo ambito territoriale regionale in
tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1. Tale
disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui la regione o
provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di cui
al primo periodo nel termine di un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al
rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di
tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo
abilitativo.
2. L'esame di cui al comma 1, per le guide turistiche gia' in
possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della
qualifica professionale o dell'abilitazione allo svolgimento della
professione, ove prevista, e per i candidati che partecipano alle
procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida
turistica, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto, ove all'esito di tali procedure i predetti candidati
conseguano il relativo titolo abilitativo, consiste in una selezione
per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nella
regione o provincia autonoma per cui la guida turistica ha fatto
domanda. Nelle regioni in cui l'abilitazione alla professione di
guida turistica e' stata predisposta su base provinciale, la regione
puo' prevedere altresi' lo svolgimento di una prova tecnico-pratica
avente ad oggetto una simulazione di visita guidata, in lingua
italiana, su un sito della regione scelto dalla Commissione, anche
mediante l'ausilio di un supporto multimediale. Nel caso in cui
l'abilitazione alla professione di guida turistica e' stata
predisposta su base provinciale ed il soggetto interessato non abbia
interesse ad esercitare la propria attivita' professionale nel
relativo ambito territoriale regionale, l'esame di cui al comma 1
consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei
siti presenti nell'ambito provinciale di riferimento, e che abilita
esclusivamente, con riferimento ai siti individuati nel decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui
all'art. 2, comma 1 del presente decreto, all'esercizio
dell'attivita' professionale nel relativo ambito territoriale
provinciale.
3. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2 sia
effettuato mediante lo svolgimento di una prova tecnico-pratica, la
regione o la provincia autonoma deve precisare nel bando i parametri
di valutazione della prova ed i punteggi ad essi attribuiti, per un
massimo di 100 punti.
4. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2 sia
effettuato mediante una selezione per titoli, la regione o provincia
autonoma deve prevedere, nel bando, i punteggi da assegnare ai
singoli titoli posseduti, che devono essere i seguenti:
a) titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali
e non formali di apprendimento che attestino la conoscenza dei siti
presenti nell'elenco della regione e della provincia autonoma;
b) esperienza derivante dalle visite effettuate nei siti presenti
nell'elenco della regione o provincia autonoma negli ultimi dieci
anni, assegnando un punteggio per ogni visita svolta.
5. L'esame di cui al comma 2 si conclude con l'attribuzione di un
punteggio e si intende superato se il candidato riporta almeno 70
punti sul massimo di 100 massimo attribuibili.
6. Ai fini dell'esame di abilitazione di cui al comma 2, le regioni
e le province autonome possono avvalersi della commissione d'esame
come prevista dall'articolo 6 del presente decreto. Per sostenere il
predetto esame non e' richiesto, ai soggetti di cui al primo periodo
del comma 2 del presente articolo, il possesso del requisito di cui
all'art. 3, comma 2, lettera f).
7. Dalla pubblicazione degli esiti degli esami di abilitazione di
cui al comma 1, da effettuarsi sul sito del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo secondo quanto previsto
dall'art. 7, l'accesso ai relativi siti di cui all'art. 2 del
presente decreto, per lo svolgimento della professione di guida
turistica, e' consentito solo ai soggetti in possesso della specifica
abilitazione.
8. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni relative al
diritto di stabilimento per le guide turistiche.
9. Nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in
quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto
speciale e province autonome stesse nell'esercizio delle rispettive
competenze in materia.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 11 dicembre 2015
Il Ministro: Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali reg.ne prev. n. 62