Data: 2016-03-02 07:25:22

Guida turistica in determinati siti - DECRETO (GU n.47 del 26-2-2016)

Guida turistica in determinati siti - DECRETO (GU n.47 del 26-2-2016)

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[b]MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 11 dicembre 2015 [/b]
Individuazione  dei  requisiti  necessari  per  l'abilitazione  allo
svolgimento della professione di guida turistica  e  procedimento  di
rilascio dell'abilitazione. (16A01513)
(GU n.47 del 26-2-2016)
Capo I

Disposizioni generali



                            IL MINISTRO
                DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
                            E DEL TURISMO

  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997,  n.
59";
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
  Vista la procedura EU Pilot 4277/12/MARK  con  cui  la  Commissione
Europea ha avviato una  procedura  di  pre-infrazione  rispetto  alla
normativa italiana relativa allo  svolgimento  della  professione  di
guida turistica;
  Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2014, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
con cui e' stato modificato l'art. 3 della legge 6  agosto  2013,  n.
97, prevedendo  che  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo siano individuati, previa intesa in
sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere  tale
abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio;
  Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2015 recante "Individuazione
dei siti di particolare interesse storico, artistico  o  archeologico
per i quali occorre una specifica  abilitazione  per  lo  svolgimento
della  professione  di  guida  turistica,  in  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97";
  Rilevato  che  con  riferimento  ad  un  primo  schema  di  decreto
ministeriale recante "l'individuazione  dei  requisiti  necessari  ad
ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida
turistica nei siti di  particolare  interesse  storico,  artistico  o
archeologico  nonche'  il  procedimento  di  rilascio  della  stessa
abilitazione" era gia' stata acquisita  la  prescritta  intesa  della
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2014;
  Considerato tuttavia che in ragione dell'esigenza,  manifestata  da
parte delle categorie interessate, di approfondire alcuni punti dello
schema  di  decreto,  si  e'  ritenuto  opportuno  sospendere  l'iter
procedurale volto al perfezionamento dell'atto;
  Considerato che questo Ministero, all'esito di  numerose  riunioni,
svolte anche in sede  tecnica  presso  la  Conferenza  Unificata,  ha
apportato alcune modifiche al testo  del  decreto,  limitatamente  ai
soli  profili  della  disciplina  del  regime  transitorio  e  della
salvaguardia  di  taluni  servizi  di  accoglienza  del  pubblico
nell'ambito dell'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  26
novembre  2015,  relativamente  alla  individuazione  dei  requisiti
necessari per l'abilitazione allo svolgimento  della  professione  di
guida turistica e al procedimento di rilascio dell'abilitazione;

                              Decreta:

                              Art. 1


                        Oggetto del decreto

  1.  Il  presente  decreto  reca  l'individuazione  dei  [color=red][b]requisiti
necessari  ad  ottenere  l'abilitazione  per  lo  svolgimento  della
professione di guida turistica in determinati siti[/b][/color],  individuati  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo sentita la Conferenza Unificata, nonche' il  procedimento  di
rilascio della stessa abilitazione.
Capo II

Individuazione dei siti
                              Art. 2


                      Individuazione dei siti

[b]  1. I siti per  i  quali  occorre  una  specifica  abilitazione  per
l'esercizio  della  professione  di  guida  turistica  sono  quelli
individuati con apposito  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata. [/b]
  2. I siti italiani di particolare interesse  storico,  artistico  o
archeologico, puntualmente individuati dal decreto di  cui  al  comma
precedente, sono divisi per Regione in cui sono localizzati.
[b]  3. Ogni [color=red]regione[/color], nelle forme  e  nei  modi  di  cui  al  successivo
articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui al comma 1,
localizzati sul proprio territorio, una  specifica  abilitazione  per
l'esercizio della professione di guida turistica. [/b]
Capo III

Requisiti necessari e relativa procedura
per la specifica abilitazione
                              Art. 3


              Requisiti per la specifica abilitazione

  1. L'abilitazione specifica per l'esercizio di guida turistica  per
i siti  individuati  col  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentita la  Conferenza  Unificata,
di cui all'art. 2, comma 1, e' ottenuta mediante il  superamento  del
relativo esame di abilitazione di cui all'art. 5.
  2. Per partecipare  all'esame  di  abilitazione  e'  necessario  il
possesso dei seguenti requisiti:
    a. maggiore eta';
    b.  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di  stato  membro
dell'Unione  Europea.  Possono  partecipare  anche  i  cittadini
extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in
materia;
    c. godimento dei diritti civili e politici;
    d. possesso della  qualifica  professionale  di  guida  turistica
conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o  di  abilitazione
all'esercizio della professione qualora lo Stato  membro  dell'Unione
Europea di provenienza della guida  preveda  un'abilitazione  per  lo
svolgimento della professione;
    e. assenza di condanne  passate  in  giudicato  per  delitti  non
colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione  non
inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a  cinque  anni,  fatti
salvi gli effetti della riabilitazione;
    f. diploma di laurea triennale.
  3. I requisiti di cui al comma precedente devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda previsto dal bando di cui all'art. 4.
                              Art. 4


                  Procedura per il conseguimento
                    della specifica abilitazione

  1. Le regioni e le province autonome, mediante  bando  con  cadenza
almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e  sul  proprio  sito
istituzionale, procedono  ad  organizzare  sessioni  d'esame  per  il
conseguimento della specifica abilitazione per i siti di  particolare
interesse storico, artistico o archeologico localizzati  sul  proprio
territorio regionale.
  2. Il bando di cui al comma 1  deve  indicare  le  modalita'  ed  i
termini di presentazione della domanda da parte dei soggetti  istanti
e le modalita' di espletamento della relativa istruttoria. Le domande
da parte dei candidati possono essere inviate sia mediante i  servizi
postali o di corriere che tramite apposita procedura online che  ogni
regione deve prevedere.
  3. Il bando di cui al comma 1 prevede, altresi',  il  pagamento,  a
carico del soggetto  istante,  di  un  contributo  per  le  spese  di
espletamento delle relative procedure il cui importo  e  le  relative
modalita' di versamento sono stabilite nel bando.
                              Art. 5


                            Prova d'esame

  1. L'esame per il conseguimento della  speciale  abilitazione  deve
accertare la professionalita' del candidato.
  2. Le prove di esame consistono in una  prova  scritta,  una  prova
orale e  una  prova  tecnico-pratica.  Per  ogni  prova  puo'  essere
assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si  intende
superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a
punti 25.
  3.  La  prova  scritta,  in  lingua  italiana,  consiste  nella
somministrazione  di  quesiti  a  risposta  multipla  nelle  seguenti
materie:
    a. nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica
italiana;
    b. storia dell'arte italiana con particolare riferimento ai  siti
oggetto di domanda per la specifica abilitazione.
  4. La prova orale consiste in un  colloquio,  in  lingua  italiana,
sulle materie oggetto della prova scritta.
  5. La prova tecnico-pratica consiste nella  simulazione  di  visita
guidata, in lingua italiana, su un sito dell'elenco  a  scelta  della
Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale.
  6. L'esame  di  abilitazione  si  intende  superato  solo  se  sono
superate tutte le prove previste.
                              Art. 6


                        Commissione d'esame

  1. La Commissione d'esame e' composta da:
    a. un dipendente del Ministero, con profilo professionale  almeno
di funzionario, operante nei territori di riferimento,  con  funzioni
di Presidente;
    b.  un  docente  universitario  ovvero  di  istituto  scolastico
superiore di secondo grado competente per materia;
    c. un esperto designato dalla regione o dalla provincia autonoma.
  2. La Commissione, prima dell'esame, articola il programma di esame
previsto dall'art. 5, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi
e le modalita' di valutazione delle prove.
                              Art. 7


              Elenco nazionale delle guide turistiche
                  dotate di specifica abilitazione

  1. In  caso  di  superamento  della  prova  d'esame,  il  candidato
consegue  la  specifica  abilitazione  per  i  siti  di  particolare
interesse storico,  artistico  o  archeologico  presenti  nell'ambito
regionale in cui ha sostenuto la prova.  Tale  abilitazione  consente
l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di
particolare interesse storico, artistico  o  archeologico,  tenuto  a
livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo.
  2. L'elenco nazionale di cui al comma precedente  e'  tenuto  dalla
Direzione generale turismo del Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo in formato elettronico ed e' alimentato dalle
banche dati regionali.
  3. Le  regioni  provvedono  a  fornire  ai  soggetti  abilitati  un
apposito  tesserino  comprovante  il  possesso  della  specifica
abilitazione.
  4. Resta ferma la facolta' per lo Stato, le  regioni,  le  province
autonome, gli enti locali e gli altri enti  pubblici,  che  hanno  in
consegna siti individuati nel decreto del Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo di cui  all'art.  2,  comma  1  del
presente  decreto,  di  istituire  specifici  servizi  di  assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico,  ai  sensi  dell'articolo
117, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nel rispetto della normativa vigente.
Capo IV

Norme finali e transitorie
                              Art. 8


                    Norme finali e transitorie

  1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, organizzano gli  esami  di  abilitazione
per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  di  cui
all'art. 2, comma 1,  del  presente  decreto  ricadenti  nel  proprio
territorio. Sino all'espletamento delle procedure abilitative di  cui
al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno  dalla  entrata
in vigore del presente decreto, le guide turistiche gia' in  possesso
di  abilitazione  regionale  o  provinciale  all'esercizio  della
professione  possono,  in  via  esclusiva,  esercitare  la  propria
attivita' professionale nel relativo ambito territoriale regionale in
tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo di cui all'art. 2,  comma  1.  Tale
disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui  la  regione  o
provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di  cui
al primo periodo nel termine di un anno dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le disposizioni del  presente  comma  si  applicano
anche ai candidati che partecipano alle procedure di esame, volte  al
rilascio del titolo abilitativo  di  guida  turistica,  in  corso  al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di
tali procedure i predetti candidati  conseguano  il  relativo  titolo
abilitativo.
  2. L'esame di cui al comma 1,  per  le  guide  turistiche  gia'  in
possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  della
qualifica professionale o dell'abilitazione  allo  svolgimento  della
professione, ove prevista, e per i  candidati  che  partecipano  alle
procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida
turistica, in corso al momento dell'entrata in  vigore  del  presente
decreto,  ove  all'esito  di  tali  procedure  i  predetti  candidati
conseguano il relativo titolo abilitativo, consiste in una  selezione
per titoli, che attestino  la  conoscenza  dei  siti  presenti  nella
regione o provincia autonoma per cui  la  guida  turistica  ha  fatto
domanda. Nelle regioni in  cui  l'abilitazione  alla  professione  di
guida turistica e' stata predisposta su base provinciale, la  regione
puo' prevedere altresi' lo svolgimento di una  prova  tecnico-pratica
avente ad oggetto  una  simulazione  di  visita  guidata,  in  lingua
italiana, su un sito della regione scelto  dalla  Commissione,  anche
mediante l'ausilio di un  supporto  multimediale.  Nel  caso  in  cui
l'abilitazione  alla  professione  di  guida  turistica  e'  stata
predisposta su base provinciale ed il soggetto interessato non  abbia
interesse  ad  esercitare  la  propria  attivita'  professionale  nel
relativo ambito territoriale regionale, l'esame di  cui  al  comma  1
consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei
siti presenti nell'ambito provinciale di riferimento, e  che  abilita
esclusivamente, con riferimento ai siti individuati nel  decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  di  cui
all'art.  2,  comma  1  del  presente  decreto,  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  nel  relativo  ambito  territoriale
provinciale.
  3. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2  sia
effettuato mediante lo svolgimento di una prova  tecnico-pratica,  la
regione o la provincia autonoma deve precisare nel bando i  parametri
di valutazione della prova ed i punteggi ad essi attribuiti,  per  un
massimo di 100 punti.
  4. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2  sia
effettuato mediante una selezione per titoli, la regione o  provincia
autonoma deve prevedere,  nel  bando,  i  punteggi  da  assegnare  ai
singoli titoli posseduti, che devono essere i seguenti:
    a) titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi  formali
e non formali di apprendimento che attestino la conoscenza  dei  siti
presenti nell'elenco della regione e della provincia autonoma;
    b) esperienza derivante dalle visite effettuate nei siti presenti
nell'elenco della regione o provincia  autonoma  negli  ultimi  dieci
anni, assegnando un punteggio per ogni visita svolta.
  5. L'esame di cui al comma 2 si conclude con l'attribuzione  di  un
punteggio e si intende superato se il  candidato  riporta  almeno  70
punti sul massimo di 100 massimo attribuibili.
  6. Ai fini dell'esame di abilitazione di cui al comma 2, le regioni
e le province autonome possono avvalersi  della  commissione  d'esame
come prevista dall'articolo 6 del presente decreto. Per sostenere  il
predetto esame non e' richiesto, ai soggetti di cui al primo  periodo
del comma 2 del presente articolo, il possesso del requisito  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera f).
  7. Dalla pubblicazione degli esiti degli esami di  abilitazione  di
cui al comma 1, da effettuarsi sul sito  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali  e  del  turismo  secondo  quanto  previsto
dall'art. 7, l'accesso  ai  relativi  siti  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto, per  lo  svolgimento  della  professione  di  guida
turistica, e' consentito solo ai soggetti in possesso della specifica
abilitazione.
  8. Sono fatte salve, in ogni  caso,  le  disposizioni  relative  al
diritto di stabilimento per le guide turistiche.
  9. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in
quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto
speciale e province autonome stesse nell'esercizio  delle  rispettive
competenze in materia.
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
    Roma, 11 dicembre 2015

                                            Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali reg.ne prev. n. 62

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